News Pubblicata il 31/05/2019

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Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione: ecco come fare

Pace fiscale 2019: riepilogo delle regole attuative per la definizione agevolata dei PVC. Ultime ore per aderire



Ultimo giorno per l'adesione alla definizione agevolata dei PVC. Pubblicato il 23 gennaio 2019 il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate d'intesa con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 17776/2019 che contiene le modalità attuative della definizione agevolata dei PVC. Infatti, il decreto fiscale 119/2018 collegato alla Legge di bilancio 2019 ha introdotto la cd. pace fiscale, cioè la possibilità di sanare in maniera agevolata molte delle controversie con il fisco. In particolare, l'art.1, prevede la definizione agevolata del contenuto integrale del processo verbale di constatazione consegnato entro il 24 ottobre 2018. 

In pratica è concessa al contribuente la possibilità per il contribuente di definire in via agevolata, per ciascun periodo di imposta oggetto del processo verbale, tutte le violazioni constatate in quel periodo, presentando entro oggi 31 maggio 2019 la relativa dichiarazione. Tenuto conto che un processo verbale può contenere rilievi riferiti a più tributi e più periodi di imposta, la definizione integrale del contenuto del verbale deve necessariamente riferirsi alla totalità delle violazioni e dei tributi definibili con riguardo al singolo periodo di imposta. Per il periodo di imposta che si intende definire il contribuente presenta la relativa dichiarazione o, nei casi di autonoma dichiarazione, più dichiarazioni per lo stesso periodo.

Oggetto della definizione agevolata sono

Attenzione va prestata al fatto che considerato l’ambito oggettivo di applicazione della definizione agevolata dei PVC restano invece escluse dalla definizione agevolata le violazioni relative alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.

Per espressa previsione, possono accedere alla definizione agevolata anche i contribuenti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta oggetto del processo verbale che si intende definire, fermo restando che per le eventuali successive attività di controllo relative a tale periodo, l’originaria dichiarazione non presentata si considera comunque omessa. La definizione agevolata è ammessa anche per le violazioni relative alle indebite compensazioni di crediti agevolativi.

In generale il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, entro il 31 maggio 2019, deve

  1. presentare le relative dichiarazioni per i periodi d’imposta per i quali, alla data del 31 dicembre 2018, non sono scaduti i termini di decadenza dell’attività di accertamento, tenendo conto anche dell’eventuale raddoppio dei termini 

  2. versare l’importo dovuto in una unica soluzione.

 In deroga all’articolo 3, comma 1, dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), il comma 9 dell’articolo 1 del decreto fiscale stabilisce, per i periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto dei processi verbali di constatazione definibili, che i termini di cui agli articoli 43 del DPR 600/73 , 57 del DPR 633/72 in materia di IVA e 20, comma 1, del D,. Lgs 472/97, sono prorogati di due anni. La proroga dei termini di decadenza dell’attività di accertamento si applica ai periodi di imposta oggetto del processo verbale di constatazione, limitatamente ai tributi per i quali sono state constatate le violazioni definibili, a prescindere dalla presentazione della dichiarazione.

Il provvedimento indica le modalità con le quali i soci possono definire in via agevolata il reddito di partecipazione imputato pro-quota dalla società partecipata. A tale riguardo i soci possono presentare la dichiarazione per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione a loro imputabili, sulla base dei dati presenti nel prospetto dichiarativo che la società deve rilasciare tempestivamente a ciascun socio a seguito della presentazione della propria dichiarazione con laquale ha inteso definire il processo verbale.

In caso di mancato perfezionamento, poiché la dichiarazione presentata non produce effetti, l’ufficio emette un avviso di accertamento scomputando dalla maggiore imposta dovuta quanto eventualmente già versato per la definizione non andata a buon fine. Le sanzioni sono irrogate e gli interessi calcolati, invece, sulla base della maggiore imposta riferita a tutte le violazioni constatate nel processo verbale, al lordo degli importi eventualmente versati ai fini della definizione agevolata di cui all’articolo 1 del decreto. 

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 17776/2019

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