News Pubblicata il 10/10/2018

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Privacy: registro attività di trattamento obbligatorio per i professionisti

Registro delle attività di trattamento: il Garante delle Privacy chiarisce chi sono obbligati a tenerlo, tra cui liberi professionisti



Obbligo di tenuta del registro delle attività di trattamento anche per i liberi professionisti. E' questa la risposta a una delle FAQ pubblicate l'8 ottobre 2018 sul sito del Garante della Privacy, che continua a fornire chiarimenti dopo l'entrata in vigore del nuovo GDPR, il nuovo regolamento privacy europeo.

Prima di entrare nel merito degli obbligati alla tenuta del registro delle attività di trattamento ricordiamo che l'articolo 30 del Regolamento Europeo prevede tra gli adempimenti principali del titolare e del responsabile del trattamento la tenuta del registro delle attività di trattamento. Il registro:

Ma chi è tenuto a redigerlo? La risposta nelle FAQ di ieri, indica che in ambito privato, i soggetti obbligati sono:

Attenzione: rientrano nella categoria delle “organizzazioni” anche le associazioni, fondazioni e i comitati.

Alla luce di quanto detto sopra, sono tenuti all’obbligo di redazione del registro, ad esempio:

Infine, si precisa che le imprese e organizzazioni con meno di 250 dipendenti obbligate alla tenuta del registro potranno comunque beneficiare di alcune misure di semplificazione, potendo circoscrivere l’obbligo di redazione del registro alle sole specifiche attività di trattamento sopra individuate (es. ove il trattamento delle categorie particolari di dati si riferisca a quelli inerenti un solo lavoratore dipendente, il registro potrà essere predisposto e mantenuto esclusivamente con riferimento a tale limitata tipologia di trattamento). 

Fonte: Garante Privacy



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