News Pubblicata il 21/03/2018

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Assegno natalità 2018: istruzioni aggiornate

L'Inps pubblica una circolare di riepilogo e precisazioni sull'assegno di natalità (Bonus bebè) ancora in vigore per il 2018 con durata ridotta



E' stata pubblicata la circolare INPS del 19 marzo 2018  che riepiloga la normativa sull'assegno di natalità introdotto dall’articolo 1, commi 125-129, della legge n. 190/2014, c.d. bonus bebè, e riconfermato dalla recente legge di bilancio anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018,  ma solo  fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.   

      La circolare ricorda che  questa prestazione è attualmente in vigore in due forme :

  1. quella prevista inizialmente dalla legge n. 190/2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, riferita agli eventi verificatisi nel triennio 2015-2017, che prevede un assegno di durata massima triennale e, proprio per tale specifico motivo, ancora in corso di applicazione
  2. e quella della  legge n. 205/2017, relativa agli eventi che si verificheranno nel corso del 2018, che prevede un assegno di durata massima annuale. 

Ne deriva che, ad eccezione di ciò che attiene al periodo della natalità/adozione (triennio 2015-2017 ovvero anno 2018), alla durata massima dell’assegno (triennale ovvero annuale) e ai limiti di spesa, ogni altro aspetto dell’assegno di natalità ex L. n. 205/2017 resta disciplinato dalla normativa contenuta nella legge n. 190/2014 e nel D.P.C.M. 27 febbraio 2015, così come illustrata nelle circolari e nei messaggi INPS in materia e ai quali l'istituto fa espresso rinvio.

Valgono in ogni caso quindi i  seguenti comuni principi :

  1.  la  corresponsione dell’assegno avviene  su domanda degli interessati ed è  a carico dell’INPS 
  2. l' importo dell’assegno  va da 80 a 160 euro mensili in base al valore dell’ISEE non superiore alle soglie di 25.000 e 7.000 euro annui, ergoati mensilmente;
  3. termini di presentazione della domanda ( a 90 giorni dall’evento) in forma telematica,
  4. decorrenza  della prestazione (dall’evento in caso di domanda entro  90 giorni dall’evento, dalla data della domanda in caso di domanda tardiva),
  5. estensione all’affidamento preadottivo (ex art. 22 della legge n. 184/1983);
  6. normative collegate (es. disciplina dell’affidamento temporaneo di cui alla L. n. 184/83, ISEE corrente, ecc.).

I requisiti dei richiedenti  sono anch'essi riconfermati : 

Nella circolare sono riepilogate le precedenti circolari e messaggi INPS in materia.

RISORSE STANZIATE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018

Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 l’articolo 1, comma 249, della legge n. 205/2017, fissa i seguenti limiti di spesa:

L'INPS ha l'obbligo di monitorare la spesa  e con relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze  segnalerà eventuali rischi di scostamento dai limiti di spesa.

Sulle caratteristiche e modalità di domanda del bonus bebè vedi anche "Bonus bebè riconfermato per il 2018"

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Fonte: Inps



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