News Pubblicata il 08/02/2011

Rimborso Iva sulla Tia: decide il giudice ordinario

Spetta al giudice ordinario decidere se il contribuente ha diritto al rimborso dell’Iva pagata sulla tariffa rifiuti (Tia)



Con la Sentenza n. 2064 del 28 gennaio 2011, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui spetta al giudice ordinario decidere se i contribuenti hanno diritto al rimborso dell’Iva pagata (e non dovuta) sulla tariffa di igiene ambientale (Tia). Ciò in quanto, considerato che il soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la controversia relativa al rimborso della maggior imposta versata non riguarda un rapporto tributario tra contribuente e Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati.

Fonte: Fisco Oggi



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