Secondo la Corte di Cassazione per l’assoggettamento all'imposta comunale sugli immobili non assume rilevanza il fatto che il fabbricato sia o meno abitabile in quanto la registrazione all'ufficio del Catasto è condizione sufficiente perché si realizzi il presupposto impositivo del tributo.
Questo è dato dal semplice possesso di un'unità immobiliare, indipendentemente dall'attitudine o meno di quest'ultima a produrre reddito (e quindi il possesso della relativa certificazione di abitabilità).
I riflessi di questa sentenza saranno a carico soprattutto delle imprese di costruzione che saranno obbligati a versare l'imposta prima della data di ultimazione degli immobili, se, precedentemente, avranno provveduto al relativo accatastamento.
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