Normativa Pubblicata il 04/01/2024

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Riforma fiscale: Dlgs in materia di contenzioso tributario pubblicato in GU

Pubblicato in GU il decreto legislativo attuativo della delega per la riforma fiscale in materia di Contenzioso tributario, il decreto legislativo del 30.12.2023 n. 220



Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legislativo
Numero 220 del 30/12/2023
Fonte: Gazzetta Ufficiale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 03.01.2024 serie generale n.2, il decreto legislativo del 30 dicembre 2023 n. 220 in materia di contenzioso tributario, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023). 

Scarica qui il testo del Dlgs del 30.12.2023 n. 220

Il testo si compone di 4 articoli e reca diverse modifiche al d.lgs. 546/1992 recante disposizioni sul processo tributario, dando attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario e, in particolare, attua:

Nel testo pubblicato, sono state modificate le disposizioni relative alle spese di giudizio prevedendo la compensazione delle stesse, oltre che in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, anche nel caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

Inoltre, solo per le controversie in cui il contribuente è costituito in giudizio personalmente, si ammette la possibilità di utilizzare anche la modalità di notifica e di deposito cartaceo degli atti

Si include il rifiuto espresso dell’istanza di autotutela tra gli atti impugnabili.

Si prevede che, alla parte che lo abbia richiesto, sia garantito il diritto di discutere da remoto anche in caso di discussione in presenza e si chiarisce che, nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, il giudice e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza.

Infine, si definiscono con maggior chiarezza le modalità della redazione della sentenza in forma semplificata prevedendo che il giudice, nei casi di manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, decida, con motivazione recante un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo o a un precedente conforme.

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Fonte: Gazzetta Ufficiale


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