Normativa Pubblicata il 11/05/2018

Cartelle di pagamento: interessi di mora al 3,01% dal 15 maggio 2018

Dal 15 maggio 2018, gli interessi di mora dovuti in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, scenderanno al 3,01% su base annua dall'attuale saggio del 3,50%



Forma Giuridica: Normativa - Provvedimento
Numero 95624 del 10/05/2018
Fonte: Agenzia delle Entrate

Dal prossimo 15 maggio 2018, gli interessi moratori dovuti in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo scenderanno dall'attuale saggio del 3,50% su base annua al nuovo saggio del 3,01%.
A stabilire la nuova misura il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2018 n. 95624, sulla base della media dei tassi bancari attivi.
Considerato che, come detto, l’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, l'Agenzia delle Entrate ha interpellato la Banca d’Italia che, con nota del 23 marzo 2018, ha stimato al 3,01% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2017 / 31.12.2017.
Con il Provvedimento di ieri, quindi, l'Agenzia delle Entrate ha fissato alla suddetta misura del 3,01% in ragione annuale il nuovo tasso degli interessi di mora applicabili in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a seguito del corso dei 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento.
La nuova misura si applicherà a partire dal 15 maggio 2018.
Fino al 14 maggio resta fermo, invece, l'attuale tasso del 3,50% in ragione annuale.

Sulla modalità di calcolo degli interessi di mora per ritardato pagamento delle cartelle, leggi anche il nostro speciale Interessi di mora cartelle pagamento più bassi dal 15 maggio 2018.

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Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Provvedimento n. 0095624 del 10-05-2018
TAG: Accertamento e controlli Ravvedimento operoso 2024 Provvedimenti