Speciale Pubblicato il 03/05/2022

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Credito d’imposta investimenti in unità da diporto nel Mezzogiorno

di Sacchetti dott. Lorenzo , Napoli dott. Giuseppe

Spettanza credito d’imposta e classificazione ai fini OIC 16 imbarcazioni da diporto acquisite da società operanti nelle locazioni e noleggio imbarcazioni da diporto



Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, disciplinato come noto dall’art. 1, commi 98 e ss., della Legge n. 208/2015, risulta fruibile per gli investimenti eseguiti fino al 31 dicembre 2022, in ragione della proroga disposta dall’art. 1, comma 171, della legge 178/2020.

Sono considerati agevolabili, ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, gli investimenti concernenti l’acquisto (anche mediante contratti di locazione finanziaria) d’impianti, macchinari e attrezzature varie, destinati a “strutture produttive” già esistenti o da impiantare nel territorio delle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Con il termine “struttura produttiva” (in linea con quanto indicato nelle circolari nn. 34/E del 2016 e 38/E del 2008 e nella risoluzione n. 222/E del 2009), s’intende ogni singola unità locale o stabilimento situato nei territori assistiti, in cui il beneficiario esercita l'attività d'impresa.

Può trattarsi di:

In merito agli investimenti nelle imbarcazioni da diporto, data la particolare caratteristica di amovibilità[1] dell’imbarcazione, al fine di rientrare nel perimetro agevolativo in esame, vi è la necessità di assicurare, nel territorio della regione assistita, un autonomo centro d’imputazione di costi da cui scaturiscano correlati ricavi ottenuti dall’esercizio dell’attività di noleggio dell’imbarcazione da diporto[2].

In tale situazione, quindi, sarebbero agevolabili (cfr. risposte a interpello nn. 921-116/2017, 954-1869/2017 e 921-650/2017) anche gli investimenti consistenti nell’acquisizione d’imbarcazioni da diporto nuove destinate a “strutture produttive” ubicate nelle zone assistite e utilizzate da parte di società operanti nel settore della locazione e noleggio d’imbarcazioni da diporto (codice Ateco 77.21.02).

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Imbarcazioni da diporto: chiarimenti del MEF sul credito di imposta investimenti Mezzogiorno

La questione – di notevole interesse per il settore della nautica  - non soltanto ai fini della corretta applicazione del quadro normativo di riferimento[3], ma anche per gli aspetti di natura pratica[4] - ha suscitato l’attenzione della stampa nazionale[5], cui ha fatto seguito la recente Interrogazione parlamentare n. 5.07730, presentata dall’On. Cancellieri Maria Pia, ove, nel richiedere uno specifico chiarimento da parte del competente Ministero, è stato rilevato come: “un siffatto approccio classificatorio ha generato non pochi dubbi posto che, con riferimento alle società di noleggio, le imbarcazioni da diporto, lungi dal rientrare nel novero degli «Altri beni», dovrebbero invece farsi rientrare nella voce B.II.2, in quanto beni senza i quali l'attività di impresa non può essere esercitata”.

La risposta fornita in data 22 marzo 2022 da parte del Ministro dell’Economia e delle finanze, nel chiarire che: “…, a differenza della disciplina attuale, la norma introduttiva dell'analogo credito d'imposta – per acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate, introdotto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – faceva esplicito riferimento ai beni «classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile», vale a dire ai beni classificati come «Impianti e macchinario» nello schema di Stato Patrimoniale previsto dall'articolo 2424 (voce B.II.2) e come «Attrezzature industriali e commerciali» (voce B.II.3). Ai fini dell'individuazione dei beni agevolabili, occorre fare riferimento ai chiarimenti forniti nella circolare n. 38/E del 2008 dell'Agenzia delle entrate che esclude dall'agevolazione tutti i beni classificati in voci di bilancio diverse da quelle sopra riportate – come i beni iscritti nella voce residuale B.II.4 «Altri beni» attribuendo, in sostanza, rilevanza alla corretta classificazione contabile di tali beni in applicazione di quanto previsto dai principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali. Alla luce di quanto sopra, dunque, i beni di cui si tratta – ferma restando la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti per l'accesso all'agevolazione de qua– sono considerati agevolabili qualora, sulla base dei corretti principi contabili, risultino classificati nelle predette voci rilevanti (voci B.II.2 e B.II.3 dell'articolo 2424 del codice civile”,

formalmente affida la legittimità dell’agevolazione alla corretta applicazione dei principi contabili nazionali.


Spettanza del credito d'imposta per le imbarcazioni da diporto e OIC 16

Sul punto, in attesa di un auspicabile e definitivo intervento interpretativo, non si può non rilevare come l’imbarcazione da diporto, utilizzata da una società per finalità commerciali di noleggio/locazione, costituisce un bene strumentale impiegato nel processo produttivo come strumento principale di produzione del reddito: strumento senza il quale il reddito non può generarsi.

Stabilita, quindi, la “struttura produttiva” (ramo d’azienda, diramazione autonoma) nel territorio agevolato quale centro autonomo d’imputazione di costi e realizzazione di profitti, ovvero ampliata quella già esistente, è agevolata l’acquisizione di imbarcazioni strumentali giacché “Immobilizzazioni materiali” da iscrivere in bilancio, in via unitaria e complessiva, nella voce B.II dell’Attivo dello Stato patrimoniale.

Peraltro, in presenza di una società non obbligata (ex art. 2435-bis c.c. e OIC 16, par. 30) alla redazione del bilancio ordinario, non può muoversi alcun rilievo riferito alla ritenuta non corretta classificazione dell’imbarcazione in sotto-voci (B.II.2, B.II.3 o B.II.4 dell’Attivo dello Stato patrimoniale).

Né è stabilito che per fruire del credito in parola, vi sia l’obbligo di redigere il bilancio in forma ordinaria.

Tuttavia, non sembrano emergere difficoltà né incertezze di sorta, nemmeno con riguardo alle società obbligate alla redazione del bilancio ordinario: è evidente, infatti, come l’unità da diporto strumentale utilizzata da una società operante nella locazione/noleggio, deve essere ritenuta, per quanto detto, un “impianto specifico” legato allo svolgimento di tipiche attività produttive dell’azienda, da annoverare alla voce B.II.2 e non certamente tra gli “Altri beni” di cui al B.II.4, soprattutto in quanto l’imbarcazione, per una società di noleggio da diporto (come i veicoli per una società di noleggio, i velivoli per le scuole di volo, ecc.), non costituisce un “mezzo di trasporto”, ma rappresenta lo strumento caratteristico dell'attività propria dell'impresa, senza il quale l'attività stessa non può essere esercitata.

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NOTE

[1] Tale condizione, come evidenziato dall’Agenzia delle entrate (risoluzione n. 118/E del 2016 e  risoluzione n. 9/E del 2002, risposta a Interpello n. 252/2020), permane indipendentemente dalle specifiche caratteristiche dell’imbarcazione che, per sua natura, pur essendo soggetta a spostamenti continui anche al di fuori del territorio agevolato, contribuisce in ogni modo alla crescita della struttura produttiva situata nel territorio agevolato, indipendentemente dal luogo in cui essa si trovi a causa degli spostamenti (grazie allo stretto vincolo di connessione funzionale tra la stessa e l’attività esercitata in sede agevolata).

[2] In linea con le statuizioni compendiate nelle risposte a Interpello nn. 68 e 69 del 2022, le unità dedicate all’attività, ubicate nel territorio assistito, devono essere "parte integrante" del medesimo processo produttivo così come definito dalla disciplina e dalla prassi di riferimento sopra esaminata con la conseguenza che le stesse non possono svolgere mere funzioni tecniche e/o di coordinamento.

[3] Le norme di riferimento sopra richiamate (a differenza di quelle per le cc.dd. “aree svantaggiate” ex art. 1, commi 271-279, della Legge n. 296/2006) non prevedono l’obbligo espresso di classificare i beni nelle specifiche voci dell’Attivo B.II.2 e B.II.3; non a caso, infatti, la circolare 34/2016 fa rimando alla 38/2008 “per quanto non espressamente previsto nella medesima e per quanto compatibile”.

[4] Non pare potersi sostenere, infatti, un obbligo generalizzato di astratta classificabilità in tal senso, anche nei riguardi di quelle società che per limiti dimensionali hanno facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata senza obbligo, dunque, di istituire le sotto-voci in rassegna. Paradossale conseguenza di tale impostazione, sarebbe l’impossibilità per tali soggetti di fruire delle agevolazioni in questione.

[5] Cfr. Napoli G., “Ingiusta esclusione del settore nautico dal bonus sud”, Il Sole 24ore del 15.02.2022; Sacrestano A., “Bonus Sud per le barche da diporto in base all’iscrizione in bilancio”,  Il Sole 24 Ore del 23.03.2022.

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