Speciale Pubblicato il 20/02/2020

Tempo di lettura: 4 minuti

Ricorsi: una sentenza articolata va impugnata esaurientemente

di Dott. Roberto Bianchi

Una decisione motivata in maniera articolata deve essere impugnata esaurientemente, pena l'inammissibilità: principio consolidato in Cassazione



L'impugnazione di una sentenza fondata su una motivazione organizzata in una molteplicità di ordini di ragioni, coincidenti o alternativi, autonomi e tuttavia in grado di supportare il correlato “dictum”, per poter essere considerata meritevole di ammissione, deve rivelarsi organizzata in un ventaglio di censure tale da investire efficacemente tutti gli ordini di ragione menzionati, considerato che la mancata contestazione di uno tra questi o la correlata propensione a reagire agli appunti sollevati, implicherebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma conformemente al profilo della sua “ratio”, malamente o non censurata, e spoglierebbero il gravame dell'idoneità necessaria al conseguimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla annullamento della sentenza contestata.

A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso la sentenza n. 29871/2017, depositata in Cancelleria il 14 settembre 2017.
 

L'articolo continua dopo la pubblicità

ti puo interessare il pratico e book Guida pratica alla redazione di un ricorso tributario  di R.C. La Mura (PDF 163 pagine)

Impugnazione di una cartella di pagamento

Il caso riguardava una S.r.l. che  impugnava una cartella di pagamento relativa a Irap, Irpeg, Iva emessa dall'Agenzia delle Entrate, a seguito di un controllo formale ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, della dichiarazione dei redditi.

La ricorrente deduceva l'illegittimità della cartella per intervenuta decadenza causata dalla tardiva notifica, ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 17 del D.P.R. n. 602/1973, per omessa notifica della comunicazione dell'irregolarità in violazione del co. 5 dell’art. 6 della L. n. 212/2000 e del co. 3 dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, non essendo stata preceduta la spedizione della cartella impugnata dalla notifica dell'atto prodromico anzidetto, per omessa sottoscrizione dell'Agente della riscossione, derivante dalla violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000, che prevede che gli atti dell'Agenzia delle Entrate e dei Concessionari debbano tassativamente indicare, tra l'altro, l'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni e il responsabile del procedimento e, infine, per carenza assoluta di motivazione.

Il Concessionario della Riscossione si costituiva, rilevando il difetto di legittimazione passiva per quanto concerneva le doglianze afferenti la pretesa illegittimità dell'iscrizione a ruolo, eccependo inoltre l'infondatezza delle altre doglianze, in quanto la cartella era stata tempestivamente notificata ex L. n. 156/2005 ed era stata redatta nei termini imposti dall’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, concludendo per il rigetto del ricorso.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate, ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo anch’essa il rigetto del ricorso.

La C.T.P. di Bari rigettava il ricorso e avverso tale sentenza interponeva appello la società contribuente per i medesimi motivi esposti nel ricorso introduttivo, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata.

La C.T.R. di Bari accoglieva l'appello della s.r.l. in quanto, nel caso in esame, l'Ufficio avrebbe dovuto, ai sensi del co. 5 dell’art. 6 della L. n. 212/2000, prima di notificare la cartella oggetto del presente giudizio, invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari e a depositare i documenti che avrebbe ritenuto utili.

L'Ufficio, secondo la C.T.R., avrebbe affermato di aver inviato l'avviso bonario, ma l'invio della raccomandata non risultava essere sufficiente in quanto doveva essere provato l'effettivo ricevimento da parte del contribuente. Inoltre per i Giudici Pugliesi, ai sensi del co. 4 ter dell’art. 36 della L. n. 31/2008, così come interpretato dalla Corte costituzionale attraverso la sent. n. 58/2009, la cartella di pagamento oggetto del contendere, essendo priva di sottoscrizione, risulterebbe essere annullabile.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Concessionario della Riscossione con ricorso affidato a cinque motivi mentre l'Ufficio finanziario si è costituito con controricorso adesivo.
A parere del Collegio di legittimità, tuttavia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse in quanto il Giudice di Merito ha fondato la sua decisione su distinte e autonome “rationes decidendi”. Il Collegio Pugliese ha ritenuto che la cartella di pagamento fosse nulla in quanto la contribuente non era stata invitata a fornire i chiarimenti necessari e/o a produrre i documenti ritenuti utili, giusta la normativa di cui al co. 5 dell’art. 6 della L. n. 212/2000 laddove dispone che sono "(....) nulli i provvedimenti (nel nostro caso la cartella di pagamento) in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma (...)" che prevede l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di comunicare al contribuente, prima di notificare la cartella di pagamento, le irregolarità accertate.

A sua volta, il Giudice di Merito ha ritenuto ulteriormente, che la cartella fosse nulla in quanto non risultava sottoscritta e non indicava il responsabile del procedimento. Tuttavia, il Concessionario della Riscossione ha omesso di censurare la prima “ratio decidendi” la quale è risultata di per sè sufficiente a supportare il “decisum”.

Secondo il Collegio di piazza Cavour è  “ius receptum”, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, il principio per il quale l'impugnazione di una decisione, basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dall’altro, e ciascuno di per sè idoneo a supportare il relativo “dictum”, per poter essere ravvisata meritevole di ammissione, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire utilmente, tutti gli ordini di ragione menzionati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossi, comportano che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio - non o malamente censurata - privando il gravame dell'idoneità necessaria a raggiungere il suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (ex multis, Cass. sent. n. 24189/2006, n. 4349/2001 e n. 4424/2001).


1 FILE ALLEGATO:
Sentenza Cassazione impugnazione ricorso

TAG: Riforma Giustizia Tributaria e Processo Telematico 2024 Giurisprudenza