Speciale Pubblicato il 13/02/2020

Tempo di lettura: 3 minuti

L'annotazione delle operazioni intracomunitarie nella dichiarazione Iva 2020

di Dott.ssa Clara Pollet , Dott. Simone Dimitri

Come indicare le operazioni intracomunitarie in dichiarazione annuale IVA? In questo approfondimento una guida in pratica



Dal 1 febbraio al 30 aprile 2020 è possibile presentare la dichiarazione annuale IVA esclusivamente in via telematica.

Le operazioni con l’estero devono essere indicate:
- nel quadro VE se si tratta di operazioni attive;
- nel quadro VF se si tratta di operazioni passive oltre al quadro VJ per quelle operazioni soggette a doppia registrazione (integrazione fatture intracomunitarie per acquisto di beni e di servizi o autofattura per acquisto di servizi da soggetti extra-comunitari).

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Ecco i righi del modello Iva 2020 che accolgono le operazioni intracomunitarie

Operazioni attive
Nel rigo VE30 si deve indicare l’ammontare delle operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond.
Nel rigo VE32, le operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond.
Nel rigo VE34 le operazioni non soggette ad imposta ai sensi degli artt da 7 a 7-septies DPR 633/1972.

Operazioni passive
Gli acquisti intracomunitari di beni devono essere indicati nel quadro VF della dichiarazione annuale IVA, in corrispondenza della relativa aliquota: ad esempio in caso di IVA al 22% occorre compilare il rigo VF14 della dichiarazione annuale IVA 2020 relativa al 2019.

Inoltre sempre nel quadro VF occorre indicare gli acquisti intracomunitari di beni nel rigo VF26 casella 1 (imponibile) e casella 2 (IVA integrata); tale rigo è riservato ai contribuenti che hanno posto in essere acquisti intracomunitari, importazioni di beni ed operazioni con la Repubblica di San Marino.

In particolare occorre indicare il dato complessivo degli acquisti intracomunitari di beni, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26, annotati sia nel registro di cui all’art. 23 o all’art. 24 che nel registro degli acquisti (art. 25), riportando nel campo 1 i corrispettivi degli acquisti intracomunitari (compresi quelli non imponibili o esenti di cui all’art. 42, comma 1, del DL n. 331/1993) e nel campo 2 l’imposta relativa agli acquisti imponibili anche se non detraibile ai sensi dell’art. 19-bis1 o di altre disposizioni.

Nel rigo VF26, campi 1 e 2 relativo agli acquisti intracomunitari, devono inoltre essere compresi:

L’acquisto intracomunitario di beni segue la regola della doppia registrazione negli acquisti e nelle vendite, ma l'operazione con IVA a debito del lato vendite, non va riportata nel quadro VE, il quale è dedicato alle operazioni attive che determinano il volume d'affari: tale dato va indicato nel quadro VJ.Rigo VJ3 occorre indicare gli acquisti di beni (territorialmente rilevanti in Italia) e servizi da soggetti residenti all’estero di cui all’art. 17, comma 2.

Si evidenzia che nel rigo devono essere indicati sia gli acquisti per i quali l’assolvimento degli obblighi IVA è stato effettuato mediante l’emissione di autofattura, sia gli acquisti per i quali è stato effettuato mediante l’integrazione del documento emesso dal soggetto non residente. In questo rigo occorre indicare gli acquisti di beni da fornitore UE con rappresentante fiscale italiano (o identificazione diretta) e gli acquisti di servizi generici da fornitori ue ed extra-ue.
Rigo VJ9 occorre indicare gli acquisti intracomunitari di beni, compresi quelli di rottami e altri materiali di recupero.



TAG: Operazioni Intra ed extra comunitarie Dichiarazione Iva 2024