Speciale Pubblicato il 19/01/2017

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La dichiarazione integrativa Iva trova posto nel modello Iva 2017

di Cavallari Dott.ssa Michela

Come indicare i dati della dichiarazione integrativa nel modello Iva 2017 e recuperare il maggior credito Iva



Il decreto fiscale 193 convertito, con modificazioni, dalla Legge 225/2016 e pubblicato in GU n.282 del 2-12-2016 ha previsto che anche le dichiarazioni IVA possano essere integrate per correggere errori od omissioni, fino alla prescrizione dei termini per l’accertamento. Sono numerosi coloro che hanno presentato prima del 31 dicembre 2016 la dichiarazione integrativa IVA a favore relativa al periodo 2012-2014 e che grazie alle modifiche introdotte dal decreto fiscale, possono riportare il maggior credito o il minor debito nella dichiarazione 2017 a riduzione dell’eventuale saldo dovuto sull’esercizio 2016.
In questo approfondimento vediamo quali modifiche ha introdotto sulla dichiarazione integrativa IVA il decreto fiscale 193/2016 e come queste abbiano modificato il modello Dichiarazione IVA 2017.

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Dichiarazione integrativa IVA: le novità dopo il decreto fiscale

L'articolo 5 del DL 193/2016 in merito alla dichiarazione integrativa dell’IVA ha previsto che possano essere corretti errori/omissioni:

L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative:

Modello di dichiarazione IVA 2017: dichiarazione integrativa

A seguito di questa novità normativa, il modello è stato modificato in tre punti.
1. Per prima cosa nel frontespizio, nel riquadro “Tipo di dichiarazione” è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” in quanto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore è stato equiparato a quello previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a sfavore (termine stabilito dall’articolo 57). Per tale motivo, nell’ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa non è più necessario segnalare se trattasi di integrativa a favore o a sfavore.

2. Inoltre, il modello è stato modificato per accogliere il quadro VN “DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE”. Il quadro è riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2016 una dichiarazione integrativa a favore oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio, dichiarazione integrativa IVA 2014, relativa al 2013, presentata nel 2016).  Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine, occorre indicare nel rigo VN1 i seguenti dati:

Attenzione: nel caso in cui nel 2016 siano state presentate dichiarazioni integrative relative a diversi anni e/o diversi soggetti occorre compilare un rigo del presente quadro per ciascuna annualità e per ciascun soggetto.

3. Nel quadro VL “LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA ANNUALE”, nella sezione 2 è stato introdotto il rigo VL11 per indicare il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel 2016 ai sensi del comma 6-quater dell’art. 8 del d.P.R. n. 322 del 1998 (comma introdotto dall’art. 5 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225).

Riferimenti normativi

 Art.5 DL 193/2016: Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento (…) 2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6-ter. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, puo' essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, sempreche' ricorrano per l'anno per cui e' presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, chiesto a rimborso.

6-quater. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, puo' essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui e' presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero puo' essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui e' presentata la dichiarazione integrativa e' indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.



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