Speciale Pubblicato il 22/05/2016

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Assegnazioni, l’imposta sostitutiva affranca anche il dividendo

di De Rosa Dott. Francesco

Se l'imposta sostitutiva pagata per l'assegnazione dei beni affranca il dividendo è questione dibattuta. In attesa dei chiarimenti ecco un parere pro.



Recentemente sono stati pubblicati, sulla stampa specializzata, alcuni articoli nei quali si paventa la possibilità che l’imposta sostitutiva sulle assegnazioni di beni immobili e mobili registrati ai soci non copra anche la distribuzione dell’utile in natura collegata all'assegnazione stessa.

Stiamo parlando, naturalmente, del regime agevolato introdotto dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 115-120), grazie al quale si paga una “imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione”.

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Per approfondire gli aspetti operativi abbiamo preparato un Pacchetto sull'assegnazione agevolata che comprende  3 e-book e 2 file excel (acquistabili anche separatamente):

  • E-book sugli aspetti normativi dell'assegnazione agevolata di beni ai soci;
  • E-book sulle scritture contabili dell'assegnazione;
  • formulario dei verbali con casi svolti e commentati
  • File excel per il calcolo delle imposte sull'assegnazione dell'immobile ai soci; sulla trasformazione agevolata e sull'estromissione dei beni
  • File excel per le società di comodo, che permette di eseguire il test di operatività “società di comodo” e il test sulle perdite sistematiche

I motivi per cui si ritiene che l'imposta sostitutiva debba affrancare anche i dividendi

L’imposta sostitutiva si versa sulla differenza tra valore normale del bene da assegnare e valore fiscalmente riconosciuto, ovvero, in altre parole, sulla plusvalenza da assegnazione. Essa dovrebbe sostituire l’imposizione in capo alla società sulla plusvalenza stessa, nonché, stando a quanto sostenuto in passato dall'Agenzia delle Entrate (c.m. 40/E/2002) anche l’imposizione dei dividendi in natura in capo ai soci di società di capitali, limitatamente alla parte dei dividendi correlata alla plusvalenza (ferma restando, quindi, la normale rilevanza della distribuzione delle riserve preesistenti all'assegnazione).

Quello che a tal proposito è stato ipotizzato è che, poiché i chiarimenti ministeriali si riferivano a periodi nei quali i dividendi dei soci erano tassati attraverso il meccanismo del credito d’imposta, essi potrebbero non applicarsi al sistema attuale, nel quale la tassazione del dividendo è attenuata, in capo al socio, attraverso una parziale esclusione dalla base imponibile (per le partecipazioni qualificate) oppure una ritenuta secca (per le partecipazioni non qualificate).

Ebbene, chiarito comunque che chi ha scritto intendeva sollecitare una presa di posizione, possibilmente pro contribuente, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sollevando semplicemente un dubbio, noi riteniamo, come già abbiamo sostenuto nell'ebook dedicato al tema (Assegnazione dei beni ai soci - Analisi completa con esempi e casi pratici), che la soluzione al problema non possa che essere una.

L’imposta sostitutiva, infatti, deve necessariamente coprire anche la tassazione in capo al socio di società di capitali per la parte di reddito da partecipazione correlata alla plusvalenza da assegnazione, e questo per diversi motivi.

Il primo di questi è la formulazione letterale della norma, come da virgolettato riportato in precedenza, che lascia intendere che sul plusvalore non vi sia altro da pagare, quanto alle imposte dirette, che l’imposta sostitutiva; del resto, questo è quanto ha sostenuto l’Agenzia delle entrate nei suoi precedenti chiarimenti.

Un secondo motivo, di carattere pratico, sta nell'esigenza di non far gravare un carico fiscale eccessivo sugli attori coinvolti nell'operazione, poiché il regime agevolato ha lo scopo di fare uscire i beni non strumentali dalle società, non di ottimizzare le entrate dell’erario, per cui un aggravio così rilevante come quello che deriverebbe dall'interpretazione della norma in senso sfavorevole ai contribuenti finirebbe col frustrare lo scopo dell’agevolazione, decretandone il sicuro insuccesso.

Si deve poi tenere presente che la questione della valenza dell’imposta sostitutiva anche sui dividendi derivanti dall'assegnazione riguarderebbe solo le società di capitali, poiché per le società di persone la tassazione è concentrata in capo alla società, ed il socio ne sostiene l'onere nella sua dichiarazione per il meccanismo della trasparenza (mentre nel regime agevolato è dovuta solo l’imposta sostituiva che, appunto, sostituisce l’unica imposta dovuta).

Detto questo, se l'interpretazione sfavorevole fosse confermata si creerebbe un’evidente ed ingiustificata disparità di trattamento tra società di persone e società di capitali, che costringerebbe le società di capitali a trasformarsi, ove possibile, in società di persone prima dell'assegnazione, per evitare l'aggravio della tassazione dei dividendi correlati alla plusvalenza.

Chiarito, quindi, perché riteniamo che l’imposta sostitutiva copra anche i dividendi, si deve segnalare anche un altro aspetto interessante, ovvero quello dell’applicazione dell’imposta sostitutiva alle cessioni agevolate.

La citata c.m. 40/E/2002 non estende il trattamento delle assegnazioni anche alle cessioni; è giusto chiedere all'Agenzia delle Entrate, invece, di pronunciarsi in questo senso nella circolare di prossima emanazione, equiparando a tutti gli effetti le cessioni alle assegnazioni, con conseguente affrancamento, anche in caso di cessione, della parte della riserva di utili formata con la plusvalenza che ha scontato l’imposta sostitutiva.

Se l'Agenzia non dovesse adottare questa interpretazione, si dovrebbe prendere atto che per le società di capitali la cessione agevolata, anziché essere uno strumento per rendere più semplici i rapporti tra i soci, sarebbe solo un’alternativa più gravosa all'assegnazione dalla quale sarebbe meglio stare alla larga.



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