Speciale Pubblicato il 13/04/2016

Tempo di lettura: 5 minuti

Le ritenute per i lavoratori autonomi non residenti

di Cavallari Dott.ssa Michela

Trattamento fiscale dei redditi corrisposti a lavoratori autonomi abituali/occasionali esteri non residenti in Italia. Il punto tra ritenute e Convenzioni.



I compensi corrisposti a lavoratori autonomi non residenti in Italia, per prestazioni di lavoro anche occasionale svolte nel territorio dello Stato, sono reddito imponibile soggetto a tassazione. Tale onere è assolto in maniera differente a seconda che il committente italiano sia o meno sostituto d'imposta:

In questo approfondimento trattiamo unicamente la prima ipotesi, analizzando i casi in cui si applica la ritenuta a titolo d’imposta, ed i casi di esclusione.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Non perdere la Rivista fiscalità estera, realizzata da un  team di professionisti, sulle tematiche attinenti lo sviluppo di un'imprenditorialità internazionalizzata o che comuque ha rapporti con l'estero: imposizione tributaria, aspetti doganali, contrattualistica, strategie di investimento, orientamenti giurisprudenziali.

La tassazione dei redditi di lavoro autonomo dei non residenti

I compensi corrisposti da sostituti d’imposta a lavoratori autonomi non residenti in Italia, per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale svolte nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione nel nostro Paese. Tuttavia, tali redditi seguono due diversi trattamenti in base alla stipula o meno tra lo stato di residenza e l’Italia di specifiche Convenzioni sui redditi esteri. In particolare:

I redditi di lavoro autonomo corrisposti ai non residenti da sostituti d'imposta

Per i redditi di lavoro autonomo corrisposti a non residenti da soggetti sostituti d’imposta, l’Art. 3 T.U.I.R-Base imponibile specifica che concorrono alla base imponibile per la tassazione dei redditi dei non residenti esclusivamente i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Con l'espressione “redditi prodotti nel territorio dello Stato” si intendono i redditi elencati dal legislatore all’Art.23 T.U.I.R- Applicazione dell’imposta ai non residenti, tra cui al comma 1, lett. d sono compresi :"i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato". Quindi per stabilire se il reddito è soggetto a tassazione occorre verificare il requisito della territorialità cioè se la prestazione è stata svolta nel territorio dello Stato oppure no. (*).

(*) tale ipotesi è trattata successivamente tra le cause di esclusione.

L'Art.25 DPR 600/73-Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e altri redditi al comma 2 indica che: “se i compensi e le altre somme (..) sono corrisposti a soggetti non residenti da parte di sostituti d’imposta deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%.” Tale ritenuta assolve tutti gli obblighi impositivi sul reddito corrisposto al non residente. All’erogazione di questi redditi il sostituto deve assolvere determinati obblighi:

  1. operare una ritenuta a titolo d’imposta pari al 30%
  2. versare la ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo con modello f24 all’Agenzia delle Entrate.
  3. Certificare la ritenuta effettuata e il reddito corrisposto tramite il modello di Certificazione Unica e il modello 770 semplificato.

Casi di esclusione da ritenuta

La ritenuta d'imposta al 30% sull'importo corrisposto a lavoratori autonomi non residenti presenta i seguenti casi di esclusione:

  1. (*) Prestazione svolta interamente all’estero per cui non è soddisfatto il requisito della territorialità previsto dall’Art.23 T.U.I.R. Se il lavoratore autonomo non residente effettua la prestazione a favore del soggetto italiano interamente all’estero, la somma non è tassata in Italia e quindi non è soggetta a ritenuta.
  2. “i compensi corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti” in quanto a norma del comma 2,art.25 DPR 600/73 si applica la ritenuta a titolo di acconto del 20%. Attenzione: in questo caso la ritenuta operata è a titolo di acconto e non di imposta.
  3. prestazioni di lavoro autonomo occasionale per compensi con importo inferiore a 25,82 euro corrisposti da enti pubblici e privati non commerciali, a condizione che non si tratti di acconti di maggior compensi.

Di seguito una tabella di riepilogo:

Tipologia di reddito

Ritenuta

Compensi e somme ex art. 23 TUIR

30%

Compensi corrisposti per lavori di natura professionale a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti

20%

Compensi corrisposti per prestazioni svolte fuori dal territorio dello Stato

0%

Compensi corrisposti da privati non sostituti d’imposta

Nessuna (ma presentazione di UNICO PF da parte del non residente)

Riferimenti normativi:

Art.3 Tuir: L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.

Art. 23 Tuir, comma 1, lettera d: Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: (..) d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;

Art.25 Dpr 600/73: (...) se i compensi e le altre somme (...) sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.



TAG: Lavoro Autonomo Lavoro estero 2023 Collaborazioni, Voucher e Lavoro occasionale Redditi esteri 2023