Speciale Pubblicato il 14/05/2015

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Calcolo Irap 2015 per ditte individuali e società personali

di Rag. Lumia Luigia

Per ditte individuali e società di persone vi è un regime naturale di calcolo dell'Irap 2015 e un regime opzionale.



Il calcolo della base imponibile Irap per le ditte individuali e le società di persone, sia in contabilità semplificata che ordinaria, si determina, naturalmente, tenendo conto delle variazioni in aumento o diminuzione dell’Unico, come negli anni precedenti.
Si parte dai Ricavi, si sommano le variazioni delle rimanenze, ma si sottraggono solo i costi espressamente individuati secondo la classificazione civilistica del bilancio (acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci e acquisti di servizi, ammortamenti, canoni di locazione, canoni di leasing).
Solo le ditte individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria possono scegliere di determinare il valore della produzione netta Irap secondo le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali. 

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Breve sintesi per calcolare l'Irap per le ditte individuali e società di persone

Per calcolare la base imponibile secondo le regole stabilite dall'art. 5-bis DL 446/97 illustrate nella Circ. 60/E del 28.10.2008
le ditte individuali e le società di persone dovranno effettuare la differenza tra Ricavi e Costi, tenendo presente:
 
RICAVI
Nei Ricavi rilevano:
- ricavi veri e propri tipici (no le plusvalenze)
- risarcimenti ed indennizzi riguardanti merci
- contributi ricevuti (salvo che siano legati a costi indeducibili Irap), sia classificabili come ricavi che come sopravv. attive
- variazione delle Rimanenze
Non vanno comprese ne’ le plusvalenze anche da cessione d’azienda ne’ i proventi finanziari (es. plusvalenze da cessione di azioni o quote), né le sopravvenienze attive , mentre si continuano ad indicare i quinti di plusvalenze rateizzate in anni precedenti. Rilevano anche i > ricavi per adeguamento agli Studi di Settore.
COSTI
I costi deducibili Irap sono solo quelli tassativamente elencati.
Essi sono:
- acquisti mat. prime, sussidiarie, di consumo, merci (voce B6 del conto economico)
- ammortamenti (per le auto si deduce solo il 20% in generale)
- canoni di locazione, affitto, noleggio e leasing di beni sia materiali che immateriali
- costi per servizi
Per costi di servizi si intendono (vedi PC OIC 12) tutti i costi derivanti dall’acquisizione di servizi, come individuati all’art. 3 DPR 633/72, (voci B7, B8 e anche B14 se riconducibili a servizi) quali ad es.:
- trasporti
- assicurazioni
- energia elettrica, gas, acqua, telefono (all’80%), altre utenze
- costi per contratti d’appalto, d’opera, mandato, mediazione, deposito, locazioni, noleggi, ecc.
- viaggio e soggiorno
- riparazioni e manutenzioni (entro i limiti del 5% ex art. 102 TUIR)
- lavorazioni esterne
- pubblicità e promozione
- vigilanza, pulizia
- provvigioni e rimborsi spese agenti e rappresentanti
- commissioni ed oneri bancari (se non accessorie a finanziamenti)
- costi relativi a diritti d’autore, invenzioni, brevetti, ecc.
Non si deducono i seguenti costi:
- spese personale dipendente e assimilato
- compensi amministratori, compensi occasionali e CoCoCo,
- interessi passivi, compresi quelli dei leasing che vanno calcolati secondo la nota formula ministeriale, e le Commissioni su fidi
- perdite su crediti
- l’IMU e, si ritiene, prudenzialmente anche la TASI, pur considerando che anziché una tassa potrebbe assumere la veste di un costo per servizi.
- le minusvalenze
- le sopravv. passive
- in generale tutti i costi della voce B14 non riconducibili a servizi, quali:
(a) i contributi ad associazioni di categoria
(b) gli omaggi ed articoli promozionali
(c) gli abbonamenti
(d) la tassa rifiuti (TARI)
(e) la tassa proprietà veicoli
(f) i diritti CCIAA
(g) le imposte e tasse in genere
(h) ecc. ecc.

Possibile optare per la determinazione della base imponibile secondo le regole delle società di capitali

Le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono optare per la determinazione della base imponibile Irap con le regole delle società di capitale.
La scelta dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 è effettuata direttamente con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione
Fino al periodo di imposta 2014 il modello per la comunicazione dell’opzione  andava  presentato, in via telematica  entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si esercita l’opzione o la revoca.
L'opzione è irrevocabile e dura per tre periodi di imposta, e rappresenta quindi un vincolo anche per la tenuta della contabilità ordinaria.
Se non revocata di rinnova di triennio in triennio.

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