Speciale Pubblicato il 19/08/2016

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Proroga 770/2016 al 15.09.2016 vale anche per le ritenute del 2015

di Gesuato Elisabetta

Entro il 15.09.2016 è possibile versare le ritenute omesse del 2015, tramite ravvedimento operoso, inviando così correttamente il modello 770/2016.



Il 15 settembre è l'ultimo termine per presentare il mod. 770/2016. Di seguito vedremo le sanzioni (anche penali) che si applicano in caso di omessa presentazione. Sempre entro il 15.09.2016 i sostituti potranno anche regolarizzare gli omessi versamenti delle ritenute relative al 2015, tramite ravvedimento operoso, e compilare così correttamente il modello prima del suo invio. Attenzione alla soglia di 150mila Euro: se le ritenute omesse superano tale importo scatta il reato penale.  

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770/2016 prorogato al 15.09.2016

Il modello 770/2016 (sia semplificato sia ordinario) deve essere presentato entro il prossimo 15 settembre. A seguito, infatti, del D.p.c.m. del 26.07.2016, il termine ultimo per la trasmissione della dichiarazione dei sostituti, originariamente previsto per il 31 luglio (ma di fatto slittato al 22 agosto per effetto dei giorni festivi e della sospensione di agosto) è stato prorogato al 15 settembre (vedi a tal proposito 770/2016:ufficiale la proroga al 15 settembre del 1° agosto 2016).

È importante conservare la ricevuta di avvenuta ricezione dei dati rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, che costituisce la prova della presentazione della dichiarazione, e che è consultabile sul sito dell’Agenzia nella sezione “ricevute” dell’area dedicata ai servizi telematici. Si ricorda infine che sono considerate tempestive anche le dichiarazioni trasmesse nei termini, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

770/2016: sanzioni per omessa presentazione

L'omessa presentazione del modello 770/2016 comporta l'applicazione della sanzione (art. 1 comma 1 D.lgs. 471/1997):

Scatta il reato penale, in caso di omessa presentazione del modello 770, se l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50mila euro. In tal caso il reato si consuma non alla data di scadenza del modello 770 (quest'anno il 15.09.2016), ma al 90° giorno successivo (quindi il 14.12.2016). Infatti, entro tale arco di tempo, il contribuente può presentare la c.d. dichiarazione tardiva.

770/2016: la proroga al 15.09.2016 vale anche per il versamento delle ritenute 2015

Il 15 settembre è anche l’ultimo giorno per poter sanare tramite ravvedimento eventuali irregolarità nel versamento delle ritenute del 2015 applicando la sanzione ridotta del 3,75%, e procedere alla compilazione corretta del mod. 770/2016, prima del suo invio.

Pertanto, i sostituti d’imposta che non avessero versato in tutto o in parte le ritenute alla fonte operate nel periodo d’imposta 2015, potranno regolarizzarsi con il ravvedimento operoso, versando:

Ritenute 2015: occhio alla soglia di 150mila Euro

E' bene ricordare che se entro i termini di presentazione del modello 770/2016 (quindi entro il 15.09.2016), risultano omesse ritenute del 2015 per importi superiori a 150mila Euro, scatta il reato penale e si è puniti con la reclusione da sei mesi a due anni. Perché la fattispecie di reato si concretizzi è sufficiente che le ritenute siano dovute in base al modello 770, non essendo più necessario che risultino anche dalla certificazione rilasciata dai sostituti (come previsto nella disciplina previgente).

Pertanto è possibile, entro il 15.09.2016, porre rimedio versando le ritenute per un ammontare che permetta di scendere sotto la cifra di 150mila Euro. Scaduto il termine, infatti, un eventuale parziale pagamento delle ritenute non risolverebbe il problema a livello penale, e sarebbe necessario estinguere integralmente il debito tributario - anche a rate (in tal caso è possibile chiedere al giudice due proroghe di 3 mesi ciascuna per concludere i versamenti dilazionati) prima che venga iniziato il dibattimento. Se si procede all'integrale estinzione del debito, prima del dibattimento, il contribuente non potrà essere perseguito penalmente.



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