Speciale Pubblicato il 26/09/2011

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Liti pendenti, sì dalla Corte di Cassazione sulla chiusura delle controversie all’01.05.2011

di Globa Violeta

Secondo la Corte di Cassazione non è in contrasto con le norme comunitarie la chiusura delle liti pendenti entro 20.000 euro. Questo in quanto la chiusura non comporta una rinuncia dell'Amministrazione Finanziaria all'accertamento dell'imposta, ma permette semplicemente la definizione di una lite in corso con il contribuente. Si ricorda, tuttavia, che in passato la Corte di Giustizia UE ha bocciato i condoni Iva del 2002, con estensione anche alla chiusura delle liti pendenti.



Nella parte in cui si riferisce alle controversie in materia di Iva, la definizione delle liti fiscali pendenti all’01.05.2011 fino a 20.000 euro non può risultare in contrasto con la direttiva comunitaria. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19333 del 22 settembre 2011. L’accordo fra le parti sulla definizione delle controversie non è una rinuncia dell’amministrazione finanziaria all’accertamento dell’imposta, ma segue una logica strumentale alla riduzione del contenzioso in atto e, allo stesso tempo, garantisce la riscossione di un credito tributario incerto, sulla base di un trattamento paritario tra i contribuenti. In questa ipotesi, lo Stato italiano non ha di fatto rinunciato all’imposizione, come invece avvenuto ad esempio nel “condono Iva del 2002”.

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La Corte di Cassazione “salva” la definizione delle liti fiscali pendenti all'01.05.2011

Con la Sentenza n. 19333 del 22.09.2011, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla compatibilità delle norme sui condoni Iva italiani con le disposizioni comunitarie. In particolare, la pronuncia si riflette sulla definizione delle liti pendenti alla data dell’01.05.2011, davanti alle Commissioni tribuatrie o al Giudice ordinario (in ogni stato o grado del giudizio), in cui è parte l'Amministrazione Finanziaria, di valore non superiore a 20.000 euro, disposta dalla Manovra Correttiva di luglio 2011 (art. 39, comma 12 del D.L. n. 98/2011). Secondo i giudici di Cassazione, lo Stato italiano non ha di fatto, rinunciato all’imposizione, come avvenuto ad esempio nel “condono Iva del 2002” (Sentenza della Corte di Giustizia Ue del 17 luglio 2008, causa C-132/06), confermando in tal modo quanto già detto con la precedente Sentenza n. 3676/2010.
La Corte Suprema stabilisce, infatti, che la definizione delle liti pendenti prevista non comporta una rinuncia dell’amministrazione finanziaria all’accertamento dell’imposta, ma permette semplicemente la riduzione del contenzioso in atto, garantendo la riscossione di un credito tributario incerto, sulla base di un trattamento paritario tra contribuenti. In questo modo, la definizione delle liti fiscali pendenti non è in contrasto con le norme comunitarie. Sempre che i giudici europei in futuro non decidano diversamente.

La bocciatura dei condoni del 2002 da parte della Corte di Giustizia

In passato, la Corte di Giustizia UE, con la Sentenza del 17 luglio 2008, causa C-132/06, stabilì l’incompatibilità delle norme sui condoni Iva italiani del 2002 (art. 8 e 9 della L. n. 289/2002) con le disposizioni comunitarie, quando non sussisteva un contenzioso tra l’amministrazione e il contribuente (ad esempio, come nel caso dell’integrativa semplice o del condono tombale). Secondo la Corte, le sopracitate norme superavano i confini del margine di discrezionalità amministrativa concesso agli stati membri dal legislatore comunitario, in quanto il legislatore italiano offriva ad ogni soggetto passivo IVA la possibilità di escludere, relativamente ad una serie di periodi d’imposta, l’eventualità di un qualsiasi controllo fiscale, e quindi la rinuncia dell’Amministrazione Finanziaria all’accertamento dell’imposta.


Quanto espresso dalla Corte di Giustizia UE era stato recepito nell’ordinamento italiano con la Sentenza n. 20068 del 18.09.2009 della Corte di Cassazione, determinando l’illegittimità del condono e la conseguente disapplicazione della norma di riferimento. L’incompatibilità con il diritto comunitario delle norme sul condono Iva si estendeva anche alla definizione delle liti pendenti. Infatti, l’art. 16 della L. 289/2002 consentiva la definizione agevolata, mediante versamento forfetario percentuale, commisurato al valore della lite, delle controversie pendenti alla data dell’01.01.2003.



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