Caro MARCO perchè dici che la clausola è irrilevante ai fini del passaggio della proprietà; l'hai letta quella risoluzione che ti ho segnalato giovedì scorso? te la riporto: Risoluzione ministeriale Min. Fin. Dir. Gen. Imposte dirette 01-10-1977, n. 9/1196
Imputazione di spese. Merci acquistate all' estero con clausola FOB. Esercizio di imputazione. Vale la data di spedizione.
L' Associazione ... ha chiesto di conoscere l' esatta imputazione da dare ai costi delle merci importate dall' estero con clausola FOB imbarcate materialmente in prossimità del 31 dicembre e in effetti ricevute dopo di tale data. L' istanza trae lo spunto da un processo verbale di constatazione elevato dal Nucleo regionale della Polizia tributaria di Bologna nei riguardi della spa ... con sede in Ravenna; processo verbale nel quale, pur formulandosi rilievo per la pretesa erronea imputazione dei costi agli esercizi di arrivo della merce e non a quelli in cui ne era avvenuto l' imbarco all' estero si dà tuttavia atto che i ricavi correlativi ai costi si sono verificati negli stessi esercizi della imputazione di questi ultimi ai conti d' acquisto e si osserva che se "i costi fossero stati imputati agli esercizi di competenza (secondo la data di imbarco delle merci), di pari importo sarebbero aumentate le rimanenze finali, fermo restando l' utile di bilancio".
In sostanza trattasi del problema delle merci viaggianti spedite verso lo spirare di un periodo d' imposta e pervenute di fatto all' acquirente all' inizio del periodo d' imposta successivo.
Com' è noto, ai sensi dell' art. 56 del DPR 29-9-1973, n. 597, il quale richiama le disposizioni dell' art. 53, - terzo comma-, dello stesso decreto, i costi devono intendersi sostenuti al momento della spedizione della merce o a quello dell' effetto traslativo, se successivo.
Nel caso di specie, trattandosi di compravendita con clausola "franco a bordo", la proprietà delle merci acquistate deve intendersi trasferita al compratore al momento e per il fatto dell' imbarco, comprovato dalla polizza di carico la quale costituisce titolo per la disponibilità giuridica del bene acquistato indipendentemente dal ricevimento e dall' effettivo possesso materiale di questi.
Ciò stante, devesi confermare in via di principio che, ai fini fiscali, l' imputazione del costo di dette merci va fatta nell' anno o esercizio in cui ne risulta avvenuto l' imbarco, purché concorrano tutte le circostanze perfettive del particolare tipo di cessione e quelle inerenti la certezza o l' oggettiva determinabilità del costo.
Tuttavia per l' acquisto di merci all' estero con clausola FOB non si può escludere che in taluni casi concreti il principio generale di cui innanzi possa e debba soffrire eccezioni in relazione all' insorgenza stessa della disponibilità giuridica del bene acquistato o in relazione all' esatta quantificazione del costo da contabilizzare.
L' Associazione istante ha invero rappresentato che sovente sia la polizza di carico, sia le fatture di addebito verrebbero spedite, dal venditore estero, in uno alle merci il cui prezzo, comprensivo altresì del premio di assicurazione e delle spese di trasporto, è certo solo all' atto dello sdoganamento.
Ricorrendo tali ipotesi e tenuto conto che gli acquisti di cui trattasi vengono effettuati fuori dal territorio dello Stato, non v' è dubbio che pur dovendosi aver riguardo al momento di insorgenza della disponibilità giuridica dei beni acquistati anziché a quella materiale, occorre nondimeno che essa risulti effettivamente materializzata nella relativa polizza di carico perché possa consentire, all' acquirente, di procedere alla successiva vendita - anche su documenti - o ad altri atti dispositivi e, nel contempo, possa essere fatta valere nei di lui confronti per i fini di cui all' istanza in esame.
D' altro canto l' art. 74, primo comma, del DPR n. 597, mentre in via di principio stabilisce che i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri concorrono a formare il reddito di impresa nell' esercizio di competenza, espressamente prevede il rinvio della loro imputazione al reddito di un successivo periodo d' imposta (quello in cui si verificheranno le necessarie condizioni) quando "la loro esistenza non sia ancora certa o il loro ammontare non sia determinabile in modo oggettivo".
Tanto premesso, nel confermare la regola generale stabilita dall' art. 56 del DPR n. 597, devesi altresì fare salva, anche per le merci acquistate all' estero con clausola FOB, la possibilità dell' imputazione dei relativi costi al periodo d' imposta successivo alla spedizione quando risulti che la polizza di carico sia stata spedita in uno alle merci, pervenendo, con queste, al compratore dopo lo spirare del periodo d' imposta in cui è avvenuto l' imbarco, nonché quando ricorra l' ipotesi contemplata dal citato art. 74, primo comma. Il che deve essere suffragato in fatto e accertato caso per caso con specifico riferimento a dette condizioni.