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Voi come fate? Registrazione bolle doganali

Grazie anche a te Marco. Fob partenza fob destino vale a dire? Il venditore quando è liberato dai rischi di deperimento della merce? Da dove si legge fob destino? Hai delle clausole in un contratto? Fammi sapere se puoi...... Ciao
 
Caro MARCO perchè dici che la clausola è irrilevante ai fini del passaggio della proprietà; l'hai letta quella risoluzione che ti ho segnalato giovedì scorso? te la riporto: Risoluzione ministeriale Min. Fin. Dir. Gen. Imposte dirette 01-10-1977, n. 9/1196

Imputazione di spese. Merci acquistate all' estero con clausola FOB. Esercizio di imputazione. Vale la data di spedizione.

L' Associazione ... ha chiesto di conoscere l' esatta imputazione da dare ai costi delle merci importate dall' estero con clausola FOB imbarcate materialmente in prossimità del 31 dicembre e in effetti ricevute dopo di tale data. L' istanza trae lo spunto da un processo verbale di constatazione elevato dal Nucleo regionale della Polizia tributaria di Bologna nei riguardi della spa ... con sede in Ravenna; processo verbale nel quale, pur formulandosi rilievo per la pretesa erronea imputazione dei costi agli esercizi di arrivo della merce e non a quelli in cui ne era avvenuto l' imbarco all' estero si dà tuttavia atto che i ricavi correlativi ai costi si sono verificati negli stessi esercizi della imputazione di questi ultimi ai conti d' acquisto e si osserva che se "i costi fossero stati imputati agli esercizi di competenza (secondo la data di imbarco delle merci), di pari importo sarebbero aumentate le rimanenze finali, fermo restando l' utile di bilancio".
In sostanza trattasi del problema delle merci viaggianti spedite verso lo spirare di un periodo d' imposta e pervenute di fatto all' acquirente all' inizio del periodo d' imposta successivo.
Com' è noto, ai sensi dell' art. 56 del DPR 29-9-1973, n. 597, il quale richiama le disposizioni dell' art. 53, - terzo comma-, dello stesso decreto, i costi devono intendersi sostenuti al momento della spedizione della merce o a quello dell' effetto traslativo, se successivo.
Nel caso di specie, trattandosi di compravendita con clausola "franco a bordo", la proprietà delle merci acquistate deve intendersi trasferita al compratore al momento e per il fatto dell' imbarco, comprovato dalla polizza di carico la quale costituisce titolo per la disponibilità giuridica del bene acquistato indipendentemente dal ricevimento e dall' effettivo possesso materiale di questi.
Ciò stante, devesi confermare in via di principio che, ai fini fiscali, l' imputazione del costo di dette merci va fatta nell' anno o esercizio in cui ne risulta avvenuto l' imbarco, purché concorrano tutte le circostanze perfettive del particolare tipo di cessione e quelle inerenti la certezza o l' oggettiva determinabilità del costo.
Tuttavia per l' acquisto di merci all' estero con clausola FOB non si può escludere che in taluni casi concreti il principio generale di cui innanzi possa e debba soffrire eccezioni in relazione all' insorgenza stessa della disponibilità giuridica del bene acquistato o in relazione all' esatta quantificazione del costo da contabilizzare.
L' Associazione istante ha invero rappresentato che sovente sia la polizza di carico, sia le fatture di addebito verrebbero spedite, dal venditore estero, in uno alle merci il cui prezzo, comprensivo altresì del premio di assicurazione e delle spese di trasporto, è certo solo all' atto dello sdoganamento.
Ricorrendo tali ipotesi e tenuto conto che gli acquisti di cui trattasi vengono effettuati fuori dal territorio dello Stato, non v' è dubbio che pur dovendosi aver riguardo al momento di insorgenza della disponibilità giuridica dei beni acquistati anziché a quella materiale, occorre nondimeno che essa risulti effettivamente materializzata nella relativa polizza di carico perché possa consentire, all' acquirente, di procedere alla successiva vendita - anche su documenti - o ad altri atti dispositivi e, nel contempo, possa essere fatta valere nei di lui confronti per i fini di cui all' istanza in esame.
D' altro canto l' art. 74, primo comma, del DPR n. 597, mentre in via di principio stabilisce che i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri concorrono a formare il reddito di impresa nell' esercizio di competenza, espressamente prevede il rinvio della loro imputazione al reddito di un successivo periodo d' imposta (quello in cui si verificheranno le necessarie condizioni) quando "la loro esistenza non sia ancora certa o il loro ammontare non sia determinabile in modo oggettivo".
Tanto premesso, nel confermare la regola generale stabilita dall' art. 56 del DPR n. 597, devesi altresì fare salva, anche per le merci acquistate all' estero con clausola FOB, la possibilità dell' imputazione dei relativi costi al periodo d' imposta successivo alla spedizione quando risulti che la polizza di carico sia stata spedita in uno alle merci, pervenendo, con queste, al compratore dopo lo spirare del periodo d' imposta in cui è avvenuto l' imbarco, nonché quando ricorra l' ipotesi contemplata dal citato art. 74, primo comma. Il che deve essere suffragato in fatto e accertato caso per caso con specifico riferimento a dette condizioni.
 
Tra l'altro la R. M. dice

...comprovato dalla polizza di carico la quale costituisce titolo per la disponibilità giuridica del bene acquistato indipendentemente dal ricevimento e dall' effettivo possesso materiale di questi....

In effetti la polizza di carico o bill of lading o come cavolo si chiama, costituisce titolo di proprieta' delle merci, tanto che, al limite, queste possono essere vendute con la girata della medesima, anche quando le merci sono in viaggio - si tratta infatti di un titolo all'ordine. Non c'e quindi dubbio che l'effetto traslativo della proprieta' si perfeziona nel momento in cui vi e' la materiale disponibilita' di tale documento. Pertanto, per la valorizzazione dell'acquisto si pottrebbe far riferimento a quel momento, mentre x l'iva e' inevitabile il cambio in bolla.
Sfortunatamente pero' non ho elementi di certezza.
 
Come vedi le cose stanno in questi termini e fino a quando qlc non dimostra il contrario (battute di Saura a parte) continuo a pensare come sbagliata la procedura di registrare le importazioni con il cambio riportato sulla fattura o sulla bolla doganale. Quest'ultimo poi è un cambio medio che in nessun caso può coincidere con il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione anche nel caso in cui per assurdo le condizioni contrattuali stabiliscano che la proprietà dei beni importati si trasferisca il giorno di sdoganamento delle merci. Poi si può fare finta di nulla perchè si trattano importi modesti. Ma questo non significa risolvere il problema. Sono contento di avere almeno contribuito a creare qlc dubbio perchè in effetti non si può ragionare dicendo "si è sempre fatto così, fallo anche tu". Chiaro che sarei ancora più contento se qlc riuscisse a portare un contributo. Ciao
 
No spetta, mo si esagera, senno' sembra che uno le registrazioni le faccia: all'acqua di rose!!!!
per quanto riguarda la bolla doganale, non è che puoi prendere quel valore, devi...per quanto riguarda il pagamento dell'iva in dogana, e se come dici tu "la proprietà si dovesse anche per assurdo trasferire al momento dello sdoganamento" quello è il cambio a cui ti devi riferire di sicuro in tal caso...che tasso medio? è il tasso ufficiale del mese a cui lo sdoganamento si riferisce...mica fa una media!
e' una regola della dogana, tu pensa che in america invece che mensile ce l'hanno trimestrale, dimmi te allora che affar di media fanno loro!!!
guarda, fa una cosa..... (io l'ho fatta, ma tu non ti fidi, quindi..) telefona alla dogana e fatti spiegare da loro, non è che applicano qualcosa che poi uno in fase di registrazione se la cambia a piacere.
Massimo, io spero per te che dalla Cina ci compri tantoooooooo, ma tantoooooo!!!
 
Re: Voi come fate? Registrazione bolle doganali...Massimo

le importazioni extra cee sono assoggettate all’Iva al momento dell’introduzione dei beni nel territorio dello Stato, ragion per cui l’Iva è applicata dall’Ufficio doganale attraverso l’emissione di una bolla doganale. la stessa ai fini iva assume la funzione di fattura in quanto quella dell'esportatore per l'imposta non ha valore. Ai fini delle imposte dirette il documento che certifica l'avvenuto acquisto è la fattura dell’esportatore da registrare nella contabilità solo al momento effettivo in cui viene ricevuta, per cui, se la transazione avviene in valuta estera ad esempio in dollari (come usuale)chi acquista deve registrare la fattura in base al cambio del giorno in cui è effettuata l’operazione (arrivo delle merci in dogana) per questo si prende il cambio applicato in bolla doganale. il pagamento che seguirà darà quindi origine ad un utile o ad una perdita sul cambio.
Io lavoro con la Cina da diverso tempo e ti assicuro che questo è il procedimento corretto per la contabilizzazione della transazione.
 
Quello che penso io l'ho scritto sopra e lo riporto di nuovo perchè se no, non si focalizza il problema che è relativo alle imposte dirette e non all'iva: ""tutto ritorna in gioco: momento di effettuazione dell'operazione => data di riferimento per il cambio ai fini delle imposte dirette e non per l'iva per la quale imposta invece, siamo d'accordo e non ci tornerei più sopra, rileva il tasso di cambio riportato sulla bolla doganale."" Il fatto che il cambio della bolletta non possa mai essere, per assurdo, quello del giorno di effettuazione dell'operazione è implicito nel fatto stesso che questo è un cambio medio. Casomai bisognerebbe, ai fini delle dirette, prendere il cambio del giorno dello sdoganamento! A mio modesto avviso invece, sulla base del ragionamento sopra espresso, il cambio da utilizzare per le imposte dirette è quello del giorno in cui l'operazione si considera effettuata ai sensi dell'art. 109 2°comma tuir .. . Segnalo che si parla, in quella norma, del cambio del giorno....... e non del tasso medio che applica la dogana per l'iva! Sia ben chiaro che non voglio disturbare nessuno, cerco di ragionare per capire se sono fuori strada e sarei contento che n molti partecipassero per verificare come in genere si opera e perchè. Anche da me in studio esiste quella prassi consolidata, consolidatissssssssssima anzi! E sicuramente i miei dubbi non hanno fatto piacere ai colleghi, i quali rimangono male se metti in dubbio il loro operato! Non è questa la mia intenzione. Anzi è per questo che cerco di trovare, in questa sede dove la maggior parte delle persone non si conoscono e sono quindi libere di esprimersi come vogliono, qlc disposto a trovare una argomentazione valida per la soluzione del problema (forse falso, forse no!)che mi sono posto ai fini delle imposte dirette e non per l'iva. Ancora grazie.

[%sig%]
 
ma infatti si prende il cambio dello sdoganamento! eddai co sto tasso medio!ma lla dogana mica si mettono a fare i "tassi medi del mese?, è il tasso dell'ultimo giorno del mese precedente a quello in considerazione!!!! NON è UN TASSO MEDIO!!!! e' la prassi e non la consuetudine (cosa diversa) con cui si calcolano itassi da applicare, ragion per cui si prende questo come riferimento anche ai fini delle imposte in quanto è il momento in cui si calcolano i dazi e l'esportatore anticipa per ns conto. Massimo, spiega, forse mi sbaglio, ma mica starari "sfrangando" i poveri colleghi con la pignoleria del momento vero? RIBADISCO IN FASE DI REGISTRAZIONE DEL PAGAMENTO SI RILEVERA' UNA PERDITA O UN GUADAGNO SUL CAMBIO. STOP, POI FA TE!
 
brava! ... concordo pienamente con Saura, anche se per leggerlo tutto questo post dovrei prendere le ferie ...
comunque mi sembra corretto quanto da lei scritto.
 
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