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vizi impugnabili dell'intimazion di pagamento

cari74

Utente
Ho un cliente con una cartella esattoriale (per Inps) notificata nel 2002 e non impugnata.
Nel 2009 ha ricevuto l’intimazione di pagamento.
Essendo decorsi + di 5 anni dalla notifica della cartella a quella dell’intimazione senza atti interruttivi, secondo voi è possibile impugnarla per intervenuta prescrizione?

Io l’ho impugnata davanti al giudice del lavoro ma- informalmente- mi ha fatto capire che è competente solo per vizi propri dell’atto di intimazione e non anche per vizi di merito. Ma io la prescrizione a chi la dovevo eccepire? O va eccepita solo quando inizia il pignoramento?
 

Kob

Utente
Riferimento: vizi impugnabili dell'intimazion di pagamento

non so dirti se il credito sia prescritto o meno (valgono i 5 o i 10 anni), però per quanto concerne la prescrizione secondo me hai fatto bene a eccepire subito il vizio: se l'intimazione di pagamento riguarda un credito prescritto, si tratta di un vizio dell'atto ... almeno così ritengo.

per sicurezza, chiederei anche ad un avvocato giuslavorista
 
Riferimento: vizi impugnabili dell'intimazion di pagamento

Ho un cliente con una cartella esattoriale (per Inps) notificata nel 2002 e non impugnata.
Nel 2009 ha ricevuto l’intimazione di pagamento.
Essendo decorsi + di 5 anni dalla notifica della cartella a quella dell’intimazione senza atti interruttivi, secondo voi è possibile impugnarla per intervenuta prescrizione?

Io l’ho impugnata davanti al giudice del lavoro ma- informalmente- mi ha fatto capire che è competente solo per vizi propri dell’atto di intimazione e non anche per vizi di merito. Ma io la prescrizione a chi la dovevo eccepire? O va eccepita solo quando inizia il pignoramento?

Quale vizio sarebbe possibile opporre avverso una cartella non impugnata nei termini? Il termine di prescrizione per la richiesta di pagamento di cartella esattoriale regolarmente notificata è di 10 anni dalla notifica (prescrizione ordinaria)
 

Kob

Utente
Riferimento: vizi impugnabili dell'intimazion di pagamento

Quale vizio sarebbe possibile opporre avverso una cartella non impugnata nei termini?
magari che la notifica era stata fatta in modo errato (all'indirizzo sbagliato, alla persona sbagliata, ecc.) ... :p

Il termine di prescrizione per la richiesta di pagamento di cartella esattoriale regolarmente notificata è di 10 anni dalla notifica (prescrizione ordinaria)
ma vale anche per le sanzioni (contenute nella cartella)? Oppure per esse si può applicare il termine quinquennale? :confused:
 
Riferimento: vizi impugnabili dell'intimazion di pagamento

magari che la notifica era stata fatta in modo errato (all'indirizzo sbagliato, alla persona sbagliata, ecc.) ... :p



ma vale anche per le sanzioni (contenute nella cartella)? Oppure per esse si può applicare il termine quinquennale? :confused:

1) nel detto caso mancherebbe il titolo legittimante per inesistenza della notifica. Ma nel caso esposto si tratta di una cartella esattoriale (per Inps) notificata nel 2002 e non impugnata

2) A me non sembra che esista legislazione speciale per l'applicazione della prescrizione breve per le sanzioni. Notificato l'atto nei termini prescrizionali e non opposto, il termine decadenziale per la riscossione coattiva dovrebbe essere quello ordinario dei 10 anni. Se a te risulta il contrario sarebbe cosa interessante farlo sapere anche agli altri.
 

mcmc

Utente
Riferimento: vizi impugnabili dell'intimazion di pagamento

Se la cartella non viene impugnata il credito si prescrive in 10 anni.

Quello che puoi contestare è di NON AVER mai ricevuto la cartella (che probabilmente ora non ti potrebbero rinotificare nei termini).(nota)

E' il principio per cui se non ti è stato notificato l'atto presupposto quello successivo non è legittimo.



Nota
Oltre ai vizi propri dell'ingiunzione.
 
Riferimento: vizi impugnabili dell'intimazion di pagamento

Ciao a tutti, sono nuovo del forum e vorrei esporvi il mio problema che è parzialmente assimilabile a quello proposto inizialmente in questo post.

Sono venuto a conoscenza di 3 cartelle esattoriali relative a multe e tasse rifiuti per un ammontare complessivo di circa 3500 euro mediante una DIFFIDA DI PAGAMENTO di Equitalia Gerit Spa ricevuta attraverso posta ordinaria.

Avrei qualche chiarimento da chiedervi visto che voi tutti mi siete sembrati molto ferrati:

1. Premesso che io, probabilmente mal consigliato, non faccio ritirare nè multe nè raccomandate dal portiere quindi di fatto non sarei a conoscenza degli atti. So per una sentenza riportata alla fine del messaggio che il mancato ricevimento dell'atto (cartolina verde) ai fini della notifica per compiuta giacenza dell'atto stesso deve essere notificato da ulteriore raccomandata A/R che però io non ricevo, ma ne vengo a conoscenza tramite nuova cartolina (solitamente gialla). Diciamo che per ogni multa/cartella io ho quindi ricevuto sempre due cartoline (verde + gialla) a cui solitamente non ho dato mai seguito. Viste le premesse secondo voi potrebbero sussistere i termini per l'eccepimento delle mancate notifiche sia delle cartelle che delle multe?

2. La diffida di pagamento per posta ordinaria è un atto che interrompe la prescrizione delle cartelle esattoriali? Spero proprio di no...

3. Quali sono gli atti che interrompono la prescrizione (intendo la prescrizione del credito e non della cartella per mancata notifica) a valle della notifica nei tempi delle cartelle esattoriali (sempre che tali date di notifica siano valide per quanto descritto al punto 1)?

4. Nel momento in cui Equitalia iniziasse l'esecuzione del pignoramento del 5° del mio stipendio potrebbe farlo fino ad estinzione completa del debito oppure io potrei far valere comunque la prescrizione del credito passati i 5 o i 10 anni (per le multe quanti sono?) dalla notifica della cartella stessa?

Spero davvero che non abbia chiesto troppo... sono in una situazione davvero brutta perchè mi è appena nato un figlio e la mia condizione economica non è delle migliori con 800 euro netti mensili...

In relazione al punto 1 riporto una sentenza della Cassazione:

E' nulla la notifica del verbale di accertamento di violazione al codice della strada "mediante il deposito presso l'ufficio postale", senza che sia data notizia al destinatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità della notificazione nel senso chiarito dalla Corte costituzionale.

Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 7815 del 4 aprile 2006, richiamando la sentenza n° 346/1998 con la quale cla Consulta aveva dichiarato «incostituzionale l'art. 8, comma 2, l. 890/1982, nella parte in cui non prevede che, per le notifiche a mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento».


Grazie.

AM
 
Ultima modifica:

Laura80

Utente
Ho un cliente con una cartella esattoriale (per Inps) notificata nel 2002 e non impugnata.
Nel 2009 ha ricevuto l’intimazione di pagamento.
Essendo decorsi + di 5 anni dalla notifica della cartella a quella dell’intimazione senza atti interruttivi, secondo voi è possibile impugnarla per intervenuta prescrizione?

Io l’ho impugnata davanti al giudice del lavoro ma- informalmente- mi ha fatto capire che è competente solo per vizi propri dell’atto di intimazione e non anche per vizi di merito. Ma io la prescrizione a chi la dovevo eccepire? O va eccepita solo quando inizia il pignoramento?
Vorrei riquotare questo post un po datato per sapere come è andata a finire per il diretto interessato, dato che le sentenze di oggi parlano per i debiti INPS tutti di prescrizione BREVE e quindi 5 anni, dopo regolare notifica, o se qualcuno ha notizie in merito.

Grazie

Laura
 
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