<HTML>Art.67 Tu. c.7
Disciplina la riparrtizione dei costi pluriennali relativi ai lavori di manutenzione, riparazione e ammordernamenti.
Allorquando questi sono eseguiti su beni di terzi la loro deducibilità segue l'arco temporale della durata del contratto di affitto derogando cosi dalle disposizioni dell'art.67 richiamato.
In assenza di un regolare contratto di affitto o di altra documentazione (contratto di comodato a uso gratuito e simile), le spese sostenute seguono il criterio (per assimilazione secondo il minfinanze) dettato dall'art.74 Tu.
Per quanto attiene alla inerenza, è indubbio che questa sia rilevabile, tuttavia la ripresa fiscale da operare in sede di redazione della dichiarazione dei redditi deve necessariamente tener conto del criterio pluriennale riferito solo ed esclusivamente per la parte di spesa effettivamente sostenuta.
Quindi la variazione fiscale sarà operata sia sulla parte da riscontare (spese effettivamente sostenute) che per l'intero importo delle parte di spese contabilizzate ma non effettivamente sostenute.
Diverso è il trattamento ai fini delle imposte indirette, nella fattispecie l'Iva.
La rivalsa potrà essere esercitata solo sulla parte di spese effettivamente sostenute rendendo non detraibile l'Iva sulle restante parte. Se nel frattempo si sia verificata la liquidazione dell'imposta (mensile e/o trimestrale) è possibile utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso e versare all'erario a mezzo F24 l'iva portata in detrazione, gli interessi nella misura del 3% e la sanzione del 3,75 o 6% a seconda se l'infrazione sia stata compiuta da meno o più di trenta giorni dalla data di regolarizzazione.</HTML>