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utilizzo beni di terzi

G

Gigi

Ospite
<HTML>la ns. azienda facente parte di un gruppo, utilizza lo show-room di proprietà della capo gruppo per esporre i propri prodotti. Recentemente in questo show-room sono stati eseguiti dei lavori di manutenzione ordinaria il cui costo è stato diviso tra la proprietaria e la ns. azienda pertanto io mi ritrovo una fattura per la quale non c'è alcuna inerenza all'attività aziendale. Naturalmente con la mia capogruppo, non esiste alcun tipo di contratto per questo utilizzo. Gradirei un parere e quali possibili procedure si dovrebbero attivare per regolarizzare la posizione. Grazie</HTML>
 
P

paolo-mi

Ospite
<HTML>perchè affermi che non c'é inerenza?

Se la suddetta manutenzione ordinaria è stata attribuita alla tua società, in funzione dello spazio permanentemente occupato per l'esposizione, molto probabilmente gli organi delle due società hanno ritenuto l'esistenza della sussistenza di peculiarità propria, atta ad attribuire all'ospiatata parte della spesa sostenuta.

Giustamente rilevi che dal punto di vista documentale sarebbe opportuno redigere una scrittura che supporti inequivocabilmente la dimostrazione dell'utilizzo dello spazio. Consiglierei la redazione di un atto di comodato nel quale sia precisato anche l'onere del sostenimento delle spese da parte della conduttrice.

ciao</HTML>
 
G

Gigi

Ospite
<HTML>Caro Paolo ti ringrazio per la risposta, io dico che non c'è inerenza in quanto non essendoci nessun tipo di contratto per l'utilizzo dello show-room io in questo modo mi accollo una spesa che riguarda un'altra azienda.
Alla stessa stregua allora potrei dirottare parte dei costi della capogruppo accollandomeli io.

Non saprei........

Ti saluto.</HTML>
 
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Makbaren

Ospite
<HTML>Art.67 Tu. c.7
Disciplina la riparrtizione dei costi pluriennali relativi ai lavori di manutenzione, riparazione e ammordernamenti.
Allorquando questi sono eseguiti su beni di terzi la loro deducibilità segue l'arco temporale della durata del contratto di affitto derogando cosi dalle disposizioni dell'art.67 richiamato.
In assenza di un regolare contratto di affitto o di altra documentazione (contratto di comodato a uso gratuito e simile), le spese sostenute seguono il criterio (per assimilazione secondo il minfinanze) dettato dall'art.74 Tu.
Per quanto attiene alla inerenza, è indubbio che questa sia rilevabile, tuttavia la ripresa fiscale da operare in sede di redazione della dichiarazione dei redditi deve necessariamente tener conto del criterio pluriennale riferito solo ed esclusivamente per la parte di spesa effettivamente sostenuta.
Quindi la variazione fiscale sarà operata sia sulla parte da riscontare (spese effettivamente sostenute) che per l'intero importo delle parte di spese contabilizzate ma non effettivamente sostenute.
Diverso è il trattamento ai fini delle imposte indirette, nella fattispecie l'Iva.
La rivalsa potrà essere esercitata solo sulla parte di spese effettivamente sostenute rendendo non detraibile l'Iva sulle restante parte. Se nel frattempo si sia verificata la liquidazione dell'imposta (mensile e/o trimestrale) è possibile utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso e versare all'erario a mezzo F24 l'iva portata in detrazione, gli interessi nella misura del 3% e la sanzione del 3,75 o 6% a seconda se l'infrazione sia stata compiuta da meno o più di trenta giorni dalla data di regolarizzazione.</HTML>
 
P

paolo-mi

Ospite
<HTML>Caro Gigi, sei tu stesso che affermi l'esistenza dell'inerenza laddove specifichi che lo spazio è costantemente occupato dalla tua società.

Semmai il problema sorge nel momento in cui è necessario documentare l'occupazione. Il contratto di comodato (da registrare solo in caso d'uso) è un documento utile per la bisogna. Altri documenti potrebbero essere, per esempio, documenti di trasporto delle merci, bolle di consegna, distaccamento di personale ecc.


Comunque se le manutenzioni portano beneficio alla tua società non vedo perché non debbano essere detratte.

ciao</HTML>
 
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