io non direi proprio che la legge sull'equo canone si possa definire abrogata;
la disciplina dell'equo canone è importante anche per i nuovi contratti in quanto ne regola alcuni aspetti.
Alcuni articoli infatti sono rimasti in vigore e disciplinano in parte i nuovi contratti (artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 55, 56, 57, 74, 80 e 81).
In pratica, si tratta di norme che regolano il subaffitto, le spese di registrazione, gli oneri accessori, l'intervento dell'inquilino all'assemblea condominiale, le modalità per il rilascio dell'alloggio, l'esenzione dal bollo per gli atti inferiori alle 600.000 lire, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli indici ISTAT utili per l'aggiornamento del canone.
Per le locazioni commerciali restano poi in vita gli articoli dal 27 al 42.
e questo è un punto.
l'art 35 dpr 131/1986 (che ti ho messo ma non hai letto) è chiaro.
la risoluzione che citi tu è chiara pure lei:
"Oggetto:
Registro. Misura dell'imposta di registro da applicarsi sugli
adeguamenti del canone di locazione.
Sintesi:
La risoluzione precisa che l'imposta di registro dovuta su conguagli o
adeguamenti di canone verificatisi nel corso dell'annualita', e' di natura
complementare e puo' essere assolta in misura inferiore a quella fissa, e
quindi in misura pari al 2%, arrotondando a L. 10.000 per difetto se la
frazione e' inferiore alle L. 5000 e per eccesso se superiore. Solo l'imposta
principale, dovuta alla prima registrazione, non puo' essere assolta in
misura inferiore a quella fissa.
L'aggiornamento del canone verificatosi nel corso dell'annualita' del
contratto stipulato a equo canone forma l'imponibile dell'annualita'
successiva come nuovo canone (e non piu' come adeguamento), mentre fuori
dalla legge sull'equo canone l'imposta sull'adeguamento del canone va versata
nel corso dell'annualita'.
Testo:
Con il foglio in riferimento codesto Ministero, nel far presente di condurre
in locazione da diversi anni una autorimessa in ..., per la quale deve
corrispondere al proprietario l'aggiornamento del canone di locazione dall'1
marzo 1990 al 31 dicembre 1990 per un importo complessivo di L. 280.000, ha
chiesto se su tale somma sia applicabile l'imposta fissa di registro o
quella del 2% di cui all'art. 5, punto 1, lettera B della Tariffa parte I
allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Si osserva, al riguardo, che l'imposta dovuta su conguagli o adeguamenti di
canone verificatisi nel corso della annualita' e' di natura complementare e
che, pertanto, puo' essere assolta - ai sensi dell'art. 41, primo comma del
citato D.P.R. n. 131/1986 - in misura inferiore a quella fissa, con
arrotondamento a L. 10.000, per difetto se la frazione non e' superiore a L.
5.000 e per eccesso se superiore.
Si precisa, altresi', che solamente l'imposta principale, dovuta in
relazione alla prestazione del servizio della registrazione - si presume
nella fattispecie gia' verificatasi - non puo' essere assolta in misura
inferiore a quella fissa, stabilita attualmente in L. 100.000, cosi' come
disposto dal secondo comma del precitato art. 41.
Si fa inoltre notare che, qualora l'aggiornamento del canone verificatosi
nel corso dell'annualita' del contratto sia in applicazione della legge
sull'equo canone, l'importo dovuto concorrera' - ai sensi dell'art. 35,
secondo comma piu' volte citato D.P.R. - a formare l'imponibile riferito
alla annualita' successiva, ma ovviamente, in tale sede non piu' come
adeguamento o aggiornamento, bensi' come nuovo canone, come meglio precisato
con circolare ministeriale n. 37 del 10 giugno 1986, prot. n. 220391/86,
fuori di tale ipotesi, cioe' fuori dell'applicazione della citata legge
sull'equo canone, l'imposta dovuta sull'aggiornamento dello stesso canone va
versata nel corso dell'annualita',"
pertanto si applica l'art. 35 c. 2
se per te il caso è chiuso...