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Urgente!

cioè? oltre che ti si risponde cos'è che vuoi? oh, va che qui ti si risponde in base al tempo che si ha, alla disponibilità che si ha ed è sopratutto gratis..

che si usi almeno un po di cortesia ed educazione, se non si vuol dire almeno grazie.. e che diamine!

vuole i riferimenti vuole.. a scrocco... ma andiamo!
 
ah, questa è stata anche la conferma data da un funzionario dell'agenzia entrate un po più competente di quello a cui hai chiesto tu.
 
Art.17 DPR 131/86 imposta di registro:

"3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata
pluriennale l'imposta puo' essere assolta sul corrispettivo pattuito per
l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone
relativo a ciascun anno."

Da quando è in vigore la legge 431/98, la stessa ha abrogato, limitatamente alle locazioni di immobili urbani, tutti i riferimenti alla legge sull'equo canone (vale a dire la n.392/78), per cui il "canone relativo a ciascun anno" cui fa riferimento l'art.17 del DPR 131/86 è inequivocabilmente quello aggiornato con l'ISTAT.

Per me il caso è chiuso, non mi sembra di essere stato scortese, è solo che abbiamo risposto in contemporanea...buon lavoro

Sergio
 
Vedi anche: Risoluzione del 11/12/1990 prot. 260542 del Ministero delle Finanze

Ps ti prego di non scambiarmi per uno dei tuoi clienti, sono un collega...

Buon lavoro
 
io non direi proprio che la legge sull'equo canone si possa definire abrogata;
la disciplina dell'equo canone è importante anche per i nuovi contratti in quanto ne regola alcuni aspetti.
Alcuni articoli infatti sono rimasti in vigore e disciplinano in parte i nuovi contratti (artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 55, 56, 57, 74, 80 e 81).
In pratica, si tratta di norme che regolano il subaffitto, le spese di registrazione, gli oneri accessori, l'intervento dell'inquilino all'assemblea condominiale, le modalità per il rilascio dell'alloggio, l'esenzione dal bollo per gli atti inferiori alle 600.000 lire, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli indici ISTAT utili per l'aggiornamento del canone.
Per le locazioni commerciali restano poi in vita gli articoli dal 27 al 42.

e questo è un punto.

l'art 35 dpr 131/1986 (che ti ho messo ma non hai letto) è chiaro.
la risoluzione che citi tu è chiara pure lei:
"Oggetto:
Registro. Misura dell'imposta di registro da applicarsi sugli
adeguamenti del canone di locazione.

Sintesi:
La risoluzione precisa che l'imposta di registro dovuta su conguagli o
adeguamenti di canone verificatisi nel corso dell'annualita', e' di natura
complementare e puo' essere assolta in misura inferiore a quella fissa, e
quindi in misura pari al 2%, arrotondando a L. 10.000 per difetto se la
frazione e' inferiore alle L. 5000 e per eccesso se superiore. Solo l'imposta
principale, dovuta alla prima registrazione, non puo' essere assolta in
misura inferiore a quella fissa.
L'aggiornamento del canone verificatosi nel corso dell'annualita' del
contratto stipulato a equo canone forma l'imponibile dell'annualita'
successiva come nuovo canone (e non piu' come adeguamento), mentre fuori
dalla legge sull'equo canone l'imposta sull'adeguamento del canone va versata
nel corso dell'annualita'.

Testo:
Con il foglio in riferimento codesto Ministero, nel far presente di condurre
in locazione da diversi anni una autorimessa in ..., per la quale deve
corrispondere al proprietario l'aggiornamento del canone di locazione dall'1
marzo 1990 al 31 dicembre 1990 per un importo complessivo di L. 280.000, ha
chiesto se su tale somma sia applicabile l'imposta fissa di registro o
quella del 2% di cui all'art. 5, punto 1, lettera B della Tariffa parte I
allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Si osserva, al riguardo, che l'imposta dovuta su conguagli o adeguamenti di
canone verificatisi nel corso della annualita' e' di natura complementare e
che, pertanto, puo' essere assolta - ai sensi dell'art. 41, primo comma del
citato D.P.R. n. 131/1986 - in misura inferiore a quella fissa, con
arrotondamento a L. 10.000, per difetto se la frazione non e' superiore a L.
5.000 e per eccesso se superiore.
Si precisa, altresi', che solamente l'imposta principale, dovuta in
relazione alla prestazione del servizio della registrazione - si presume
nella fattispecie gia' verificatasi - non puo' essere assolta in misura
inferiore a quella fissa, stabilita attualmente in L. 100.000, cosi' come
disposto dal secondo comma del precitato art. 41.
Si fa inoltre notare che, qualora l'aggiornamento del canone verificatosi
nel corso dell'annualita' del contratto sia in applicazione della legge
sull'equo canone, l'importo dovuto concorrera' - ai sensi dell'art. 35,
secondo comma piu' volte citato D.P.R. - a formare l'imponibile riferito
alla annualita' successiva, ma ovviamente, in tale sede non piu' come
adeguamento o aggiornamento, bensi' come nuovo canone, come meglio precisato
con circolare ministeriale n. 37 del 10 giugno 1986, prot. n. 220391/86,
fuori di tale ipotesi, cioe' fuori dell'applicazione della citata legge
sull'equo canone, l'imposta dovuta sull'aggiornamento dello stesso canone va
versata nel corso dell'annualita',"

pertanto si applica l'art. 35 c. 2

se per te il caso è chiuso...
 
e cmq, in ogni caso, il ns sergio dovrebbe quanto meno esplicitare cosa han previsto in contratto in merito..
 
non so se può essere utile, non ho letto tutti i post che precedono:

.....da Confedilizia.....
Negli anni successivi si potrà invece pagare quanto effettivamente dovuto, tenendo conto degli eventuali aggiornamenti automatici del canone, intervenuti per effetto dell'applicazione degli indici Istat. Infatti se il contratto prevede gli aggiornamenti Istat del canone d'affitto, bisognerà tenere conto di questi aumenti quando si calcola la base imponibile per gli anni successivi..
 
"qualora l'aggiornamento del canone verificatosi
nel corso dell'annualita' del contratto sia in applicazione della legge
sull'equo canone, l'importo dovuto concorrera' - ai sensi dell'art. 35,
secondo comma piu' volte citato D.P.R. - a formare l'imponibile riferito
alla annualita' successiva, ma ovviamente, in tale sede non piu' come
adeguamento o aggiornamento, bensi' come nuovo canone, come meglio precisato
con circolare ministeriale n. 37 del 10 giugno 1986, prot. n. 220391/86,
fuori di tale ipotesi, cioe' fuori dell'applicazione della citata legge
sull'equo canone, l'imposta dovuta sull'aggiornamento dello stesso canone va
versata nel corso dell'annualita',"

Nel caso in esame siamo di fronte ad un contratto a canone libero....o ad equo canone?

Ps Naturalmente il caso era chiuso in relazione alla mia presunta scortesia....

Il dibattito fiscale è invece sano ed alquanto gradito...
 
in merito agli adeguamenti del canone la legge equo canone è stata sicuramente abrogata, e l'aggiornamento del canone è rimesso alla libertà delle parti e va esplicitato in contratto.
questo è certo.
è anche vero che la legge equo canone faceva riferimento agli indici istat
anche vero che sergio fa riferimento agli indici istat
ora è giusto che sergio espliciti cosa han pattuito in contratto..

vero è che i versamenti per le annualità successive son regolate dall'art. 35 e vengon versati col codice 112T

vero è che l'art. 17 citato da te fa riferimento alle proroghe (cosa diversa dalle annualità successive) e vengon versati col codice 114T

vero è che la risoluzione del 1990 cita "casi in equo canone e casi fuori"..
vero è che se la legge equo canone è stata abrogata in detto punto, parrebbe quindi che bisogna comprendere l'aggiornamento istat nella base imponibile..
ma è anche vero che si aggiorna annualmente un canone da ottobre a ottobre con un indice (agosto) non corretto (potrebbe esser minore o superiore, ma non corretto..
l'adeguamento istat (seppur ridotto al 75%) era previsto dalla legge equo canone, se ora mi rifaccio a tali indici per l'adeguamento, siam sicuri che vadan ricompresi nella base imponibile della prima annualità?
 
"vero è che l'art. 17 citato da te fa riferimento alle proroghe (cosa diversa dalle annualità successive) e vengon versati col codice 114T"

scusa, fa riferimento anche alle proroghe..scritto in fretta
 
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