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Urgente! Per DE BINIS o per chi voglia aiutarmi!

A

Alex

Ospite
<HTML>Il 29/01/03 ha gentilmente risposto ad un mio messaggio del 28/01/03. Sono venuto a sapere della notifica tramite una lettera dell'esattoria, indirizzata a mio nonno. Nella lettera c'era scritto che nonostante la notifica avvenuta nel gennaio 2002 (notifica a chi? Mio nonno è deceduto nel 1996 e la casa dello IACP è rimasta libera fino al dicembre 2002, mese in cui mi sono trasferito), non era ancora stato saldato il debito e quindi si sollecitava "mio nonno" a pagare entro 10 giorni, pena il pignoramento dei beni. Mi sono recato all'esattoria ed è lì che mi hanno detto (a voce e quindi senza una lettera indirizzata espressamente a me) di dover pagare le bollette precedenti di acqua e rifiuti entro 2 mesi. Non c'è stata alcuna eredità dopo la morte di mio nonno. Presumo che non dovrei pagare o perlomeno credo di poter aspettare finché non arrivi una lettera direttamente a me dall'esattoria. Però mi chiedo se la notifica ha comunque valore giuridico nei confronti di mio nonno (che, ripeto, era già deceduto da 6 anni) e se ci sono condoni per questo tipo di situazione (credo che la cartella esattoriale riguardi solo il servizio idrico). Inoltre, l'esattoria non avrebbe dovuto inviare una notifica ai figli di mio nonno entro 6 mesi dalla sua morte? L'esattoria potrebbe avvalersi del diritto di riscuotere le tasse per i miei redditi futuri? La prego di rispondermi. Grazie!</HTML>
 
L

Lorenzo

Ospite
<HTML>La materia sulla regolarità delle notificazioni è piuttosto vasta:cerco di riassumere.
La notifica fatta a persona deceduta a mezzo (presumo) pubblicazione ex art. 60 DPR 602 è irrituale , e quindi nulla.
In caso di decesso del contribuente la notifica deve essere fatta agli eredi od agli aventi causa, ed in mancanza di eredi all'eventuale curatore dell'eredità giacente.
Pertanto il concessionario della riscossione ha l'obbligo di individuare gli eredi e notificare ad essi la cartella di pagamento.
Tieni presente che non può essere richiesto gli eredi il pagamento delle sanzioni amministrative, delle pene pecuniarie o delle sopratasse emesse in capo al de cuius.
Non sono repetibigli agli eredi neppure le iscrizioni a ruolo il cui presupposto si sia verificato DOPO il decesso del contribuente: in altre parole , i canoni riferiti ad anni successivi al decesso, se emessi in capo alla persona deceduta NON possono essere fatti pagare a nessuno: l'amministrazione avrebbe dovuto fare gli opportuni accertamenti e emettere le eventuali cartelle a nome degli eredi o dell'erede che (eventualemte) usufruiva del servizio ....
Non vado oltre
saluti.</HTML>
 
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