Riferimento: ultimi dubbi soggetto passivi ICI
chiedo scusa se mi intrometto nella discussione, ma sono anch'io di Vercelli e mi concerne un caso simile:
al 2006 abitazione principale di 2 coniugi ed un figlio. Nel 2006 decesso di un coniuge, comproprietario al 50% dell'unità immobiliare con l'altro coniuge.
Il 50% in capo al decuius viene ereditato in parti uguali dal coniuge superstite
(che giunge al 66,66%) e da due figli (entrambi dunque al 16,66%) solo 1 dei quali ha la quota dell'immobile ereditato come abitazione principale, mentre
l'altro ha per abitazione principale altra unità immobiliare, ma condotta in locazione:
CHE SUCCEDE AI FINI ICI??
E' corretto ritenere che:
1) il coniuge superstite non paghi ICI sull' intero 66,66% perchè abitazione principale;
2) il figlio che ha per abitazione principale l'immobile di cui ha ereditato il 16,66% non paga sullo stesso l'ICI.
MA CHE SUCCEDE PER IL FIGLIO CHE HA PER ABITAZIONE PRINCIPALE ALTRO IMMOBILE CONDOTTO IN LOCAZIONE, relativamente alla sua quota del 16,66%?
Il regolamento comunale,con modifica del 2008 entrata in vigore il 01.01.2009,
"ASSIMILA" esplicitamente e testualmente all'abitazione principale gli immobili concessi in locazione ai parenti in linea retta entro il primo grado. In virtù dell'assimilazione,il figlio che ha concesso in uso gratuito al padre la sua quota
"dovrebbe" non pagare ICI sulla quota stessa, in quanto l'immobile, essendo un A/2, non rientra nell'eccezione all'esenzione, prevista per i soli immobili
A/1 - A/8 - A/9.
Ma la lettura del regolamento conduce a ritenere che per tale fattispecie siano state riconosciute soltanto le agevolazioni previste fino a tutto il 2007
per le abitazioni principali, e cioè un'aliquota agevolata e la deduzione di €. 103 per le abitazioni principali.
IL FIGLIO CHE NON ABITA L'IMMOBILE IN OGGETTO NON PAGA L'ICI,
O LA DEVE PAGARE IN MISURA RIDOTTA?
Sinceramente grato a chi vorrà rispondermi.