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tributo comunale sulle targhe pubblicitarie

I

ila

Ospite
<HTML>Nonostante sia ormai confermato che per il 2002 si pagherà tale tassa al Comune tramite l'esattore incaricato solo se le targhe supereranno il mq.(oppure 2 mq ?) ad un medico che espone una targhetta con indicato il nome, la professione "medico Chirurgo", e l'orario di visita con superficie ben inferiore al mq., è arrivato l'avviso di pagamento per il 2002. A seguito di telefonata esplorativa sul fatto che tale tassa fosse dovuta per il 2002 è stato risposto che essendoci scritto anzichè " medico" anche l'aggiunta di "chirugo", tale tassa risulta dovuta indipendentemente dalla superficie. A nulla è valso spiegare che "medico chirurgo" è la specializzazione di laurea. Non trovo inoltr una norma che faccia riferimento a quanto dettomi.
Qualcuno sà dirmi se risulta una normativa di riferimento al caso prima di inoltrare un regolare ricorso?</HTML>
 
<HTML>Esistono diverse sentenze delle Commissioni Tributarie che esonerano i professionisti (ed il medico rientra in questa categoria) dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità. Ciò è dovuto al fatto che per i professionisti la targa non ha scopo pubblicitario ma serve per l'individuazione dello studio professionale, ossia del luogo dove egli esercita la sua professione.
Per una ricerca delle relative sentenze, cfr. Giurisprudenza delle imposte, Giuffrè, Milano</HTML>
 
D

Dami

Ospite
<HTML>Il comune ha applicato, pedissequamente, la R.M. 3/918 del 9/5/1989, nella quale si sostiene, che se le targhe di che trattasi contengo, oltre all'orario di apertura dell'ambulatorio, anche il nome e cognome del medico con la sua qualifica ed attività svolta, a tali indicazioni non piò essere disconosciuta la natura di elementi e mezzi finalizzati alla reclamizzazione del professionista.
Occorre, peraltro, ricordare che i singoli comuni, nell'ambito dei propri poteri regolamentari, possono stabilire autonome definizioni di insegne.
Pertanto, se il comune in questione non ha adottato un autonoma definizione di insegna, vale la definizione contenuta nella Legge 5 luglio 1961, n. 641, art. 1 , 3° comma, che così dispone: " devono considerarsi insegne le scritte, tabelle e simili a carattere permanente e su materia diversa dalla acrta, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della dittà, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute".

Saluti</HTML>
 
I

ila

Ospite
<HTML>grazie ad entrambi.
Mi pare di capire che non è dovuta l'imposta richiesta</HTML>
 
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