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trasporto di beni

A

Alessandra

Ospite
<HTML>Buongiorno.
Vorrei sapere se, il trasporto di beni fatto in Italia, es. da Roma a Milano, tramite vettore italiano, ma commissionato da cliente Tedesco, e' imponibile iva.
Premetto che non si tratta di contratto derivato ma di trasporto unico, con unica tratta in Italia, senza mai uscire dal territorio italiano.
Se possibile vorrei conoscere gli estremi delle eventuali normative che supportano la risposta.

Grazie.</HTML>
 
D

Dott. G.B.

Ospite
<HTML>Secondo il mio modo di vedere la cosa, l’operazione è imponibile Iva in quanto c’è il requisito oggettivo (prestazione di servizi), c’è il requisito soggettivo (esercizio di impresa) e c’è il requisito di fatto (territorialità).
Le prestazioni di trasporto devono essere viste sotto un triplice aspetto:
1) con riferimento ad operazioni che hanno inizio è fine nel territorio italiano: si applica l’art. 7 co 3° DPR 633/72;
2) con riferimento ad operazioni con Paesi extra-UE: si applica l’art. 7 co 4° let. c) DPR 633/72;
3) con riferimento ad operazioni con Paesi UE (trasporti intracomunitari) si applica l’art. 40 co 5° e co 7° DL 331/93.
Per individuare il corretto trattamento Iva dei trasporti di merci, occorre qualificare il trasporto sotto il profilo della territorialità; occorre cioè stabilire se la prestazione rientri nell’ambito dell’Iva italiana oppure rimanga esclusa da tale ambito. La regola generale è che se un servizio di trasporto di merci ha la qualifica (ex. art. 40 co 7° DL 331/93) di intracomunitario, ne discende l’inapplicabilità dell’art. 7 DPR 633/72, nel punto in cui statuisce che “le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa”. In tutti gli altri casi la territorialità dovrà essere determinata sulla base delle norme generali, ossia sulla base dell’art. 7 del DPR 633/72 (richiamato dall’art. 56 del D.L. 331/93).
Infatti, ai sensi dell’art. 7 co 3° DPR 633/72, che detta la regola generale, ai fini della territorialità rileva il soggetto che presta il servizio (caso prospettato). Il successivo co 4° ci detta delle deroghe alla regola generale; in particolare, alla let. c) si parla di prestazioni di trasporto che “si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa” dove, quello che rileva è il criterio di proporzionalità: es. trasporto Genova – New York, la prestazione si considera fatta in Italia in proporzione al tratto Genova – Confine italiano, quindi il vettore addebiterà Iva. ad es., sul 7% del costo del trasporto essendo la prestazione effettuata in Italia nella misura del 7% sull’intero tragitto.
La let. c) può solo riferirsi a trasporti iniziati in Italia e terminati in Paesi extra-UE, in quanto per i trasporti intra-UE valgono, per espressa previsione, le regole del DL 331/93 e per i trasporti (in toto) nazionali vale la regola generale del citato co 3° art. 7.
Distinti saluti
Giancarlo Barone
(parere personale da verificare!)</HTML>
 
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