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Trasferimento differito della famiglia in Svizzera

Fabio-C

Utente
Salve,
Chiuderò il mio contratto di lavoro in Italia al 31 Dicembre 2014 e dal 1 Gennaio 2015 mi trasferirò in Svizzera per una nuova opportunità di lavoro come dipendente a tempo indeterminato.

Avrò un indirizzo temporaneo in Svizzera (casa in affitto) dove trasferire la mia residenza e domicilio individuali, fino al trasferimento della famiglia in una nuova e definitiva abitazione.
A Gennaio dunque farò la dichiarazione all'AIRE di trasferimento all'estero per me.

Il trasferimento della famiglia però sarebbe preferibile ad Agosto 2015.

Domande:

1) Terminando al 31 dicembre 2014 la mia retribuzione e residenza/domicilio in Italia, assumo che tasse e contributi in Italia relativi al 2014 saranno solo quelli normali che già pago, é corretto?

2) Per il 2015, rischio la doppia tassazione a causa del trasferimento differito della famiglia?

3) Se il trasferimento della famiglia avvenisse entro Giugno, quindi risiedendo meno di 183 giorni in Italia nel 2015, eviterei la doppia tassazione?

4) Mia moglie ha una rendita da affitto di proprietà immobiliare in Italia: quali tasse dovrà continuare a pagare?


Ogni altro suggerimento su come gestire al meglio la situazione è benvenuto.

Grazie e saluti
 

Diego.M

Utente
1) Sì.
2) Sì.
3) Sì.
4) In base alle norme attuali, la tassazione non cambierebbe (immagino non risieda nell'immobile locato).
 

marcog

Utente
Non sono un fisclaista, ma secondo me il punto 3 non è corretto.
Infatti nella convenzione Italia-Svizzera contro la doppia tassazione,
all'art.4 risulta:
"L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio e' determinante
inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data."
Quindi secondo me, dovrai pagare le tasse in Italia per il reddito in Svizzera, solo fino a quando il tuo domicilio (interessi sociali,familiari ed economici) sarà in Italia.
L'art 2. del TUIR non si applica perchè secondo la circolare dell'agenzia delle entrate 207/E del 2000 art.35, "In questo caso la normativa della convenzione prevale sulle disposizioni fiscali interne."
 

Diego.M

Utente
Per il punto 3 (trasferimento della famiglia avvenisse entro Giugno 2015), ho preso in considerazione l'art. 15, comma 1: se la famiglia di Fabio si trasferisse in Svizzera entro giugno 2015, Fabio sarebbe residente in Svizzera nel 2015 e quindi il suo stipendio sarebbe imponibile solo in Svizzera nel 2015.

Non sono esperto della convenzione Italia-Svizzera e del quarto comma dell'art. 4, che non ricorre in tutte le convenzioni. Forse, in base a tale comma, si può ritenere che, qualora la sua famiglia non si trasferisse in Svizzera entro il giugno 2015, i redditi di Fabio in Svizzera sarebbero soggetti anche alle imposte italiane solo fino alla data in cui la sua famiglia lascia l'Italia e si trasferisce in Svizzera, e non per tutto il 2015.

(Neanche io sono un fiscalista)
 
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