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tfr

NAZZARENO

Utente
buonasera,la mia azienda è passata in amministrazione controllata e le è stata concessa la cassa integrazione straordinaria come "crisi aziendale",si prospetta la cessione in affitto di un ramo d'azienda vorrei sapere a questo punto il TFR le ferie non godute e i permessi retribuiti da chi mi saranno pagate e quando.
grazie
 

domenico

Utente
Salve Nazzareno, in caso di trasferimento-affitto di ramo di azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario.
Il tfr e tutto quello che hai maturato in precedenza ti sarà riconosciuto dal nuovo titolare.
Saluti domenico
 

NAZZARENO

Utente
grazie Domenico ma questo vale anche se la cassa integrazione è stata riconosciuta come "crisi aziendale"?Perchè ho sentito dire che in questi casi il cessionario gode di privilegi in quanto garantisce la continuità occupazionale.Spero tu abbia ragione,perchè lo stato in cui versa la mia azienda non è delle piu' rosee preferirei essere garantito dal cessionario ho dal fondo di garanzia dell'inps.

saluti nazzareno
 

domenico

Utente
Salve Nazzareno, non ho ragione, nel mio intervento ho (moolto) sintetizzato quanto stabilito nella sentenza della Corte di Giustizia Europea nel 2009 ( nr.C-561/07 dell' 11/07/2009).
L’art.2112 del c.c. in caso di trasferimento di azienda o affitto, garantisce al lavoratore la continuità del rapporto e tutti i diritti derivanti.
Nel caso di trasferimento di aziende per le quali è accertato lo stato di crisi, non si applica l'art.2112 c. c., ma viene applicato l’articolo 47 della Legg nr .428/90.
La Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 1999, ha condannato l'Italia alla modifica della disciplina Nazionale, ai casi di trasferimento di azienda in crisi, non essendo conformi ai principi comunitari di cui alla Direttiva 2001/23/CE, stabilendo altresì che, "al momento dell'approvazione dell'art.47, avrebbe dovuto garantire l’adozione di tutti i provvedimenti necessari a tutelare gli interessi dei lavoratori e non solo con riferimento ai loro diritti a prestazioni di vecchiaia”.

Per quanto sopra, la Corte nella decisione finale dichiara che l’art.47 della L. n.428/90 non garantisce i diritti dei lavoratori nel caso di trasferimento di un’azienda “in crisi”.
In riferimento a quanto sopra,L’Italia con la legge nr. 166-09, ha apportato la modifica dell’art. 47 L.428/90, relativo all’applicazione dell’art.2112 c.c., anche per le aziende: A)“delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;
b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività”;
 
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