Salve Nazzareno, non ho ragione, nel mio intervento ho (moolto) sintetizzato quanto stabilito nella sentenza della Corte di Giustizia Europea nel 2009 ( nr.C-561/07 dell' 11/07/2009).
L’art.2112 del c.c. in caso di trasferimento di azienda o affitto, garantisce al lavoratore la continuità del rapporto e tutti i diritti derivanti.
Nel caso di trasferimento di aziende per le quali è accertato lo stato di crisi, non si applica l'art.2112 c. c., ma viene applicato l’articolo 47 della Legg nr .428/90.
La Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 1999, ha condannato l'Italia alla modifica della disciplina Nazionale, ai casi di trasferimento di azienda in crisi, non essendo conformi ai principi comunitari di cui alla Direttiva 2001/23/CE, stabilendo altresì che, "al momento dell'approvazione dell'art.47, avrebbe dovuto garantire l’adozione di tutti i provvedimenti necessari a tutelare gli interessi dei lavoratori e non solo con riferimento ai loro diritti a prestazioni di vecchiaia”.
Per quanto sopra, la Corte nella decisione finale dichiara che l’art.47 della L. n.428/90 non garantisce i diritti dei lavoratori nel caso di trasferimento di un’azienda “in crisi”.
In riferimento a quanto sopra,L’Italia con la legge nr. 166-09, ha apportato la modifica dell’art. 47 L.428/90, relativo all’applicazione dell’art.2112 c.c., anche per le aziende: A)“delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;
b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività”;