Riferimento: Tfr
Salve, in allegato, tratto dal notiziario fiscale, la risposta al tuo quesito.
saluti domenico.
La tassazione del trattamento di fine rapporto operata dal sostituto d’imposta, con l’aliquota calcolata sul reddito di riferimento, ha carattere provvisorio per il Tfr maturato dal 2001 ed erogato a saldo alla cessazione del rapporto di lavoro.
L’articolo 19, comma 1, terzo periodo, del Tuir prevede, infatti, che "Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta" (ovvero entro il 31 dicembre successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, per i Tfr erogati da soggetti non obbligati a effettuare le ritenute di acconto - circolare n. 29/2001).
Alla luce anche dei chiarimenti contenuti nel sopra citato documento di prassi, la riliquidazione deve essere operata esclusivamente sul trattamento di fine rapporto maturato dall’1/1/2001 ed erogato a saldo alla cessazione del rapporto di lavoro, comprensivo di anticipazioni/acconti precedentemente erogati. Non deve essere operata sulle mere anticipazioni e sugli acconti.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a rideterminare l’aliquota media di tassazione da applicare al Tfr secondo la seguente formula:
[I(t-1) + I(t-2) + I(t-3) + I(t-4) + I(t-5)] / [R(t-1)+ R(t-2)+R(t-3)+ R(t-4)+R(t-5)] x 100
dove:
* I = imposta lorda calcolata sul reddito complessivo del contribuente (considerato al netto degli oneri deducibili e senza tener conto dei crediti d’imposta), dei cinque anni precedenti quello di insorgenza del diritto alla percezione del Tfr (t)
* R = reddito complessivo del contribuente, al netto degli oneri deducibili e senza considerare i crediti d’imposta, dei cinque anni precedenti quello di insorgenza del diritto alla percezione del Tfr (t).
Il successivo comma 1-bis dell’articolo 19 del Tuir dispone altresì che:
* se in uno o più dei cinque anni precedenti quello di insorgenza del diritto non vi è stato reddito imponibile, l’aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile
* se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei cinque anni precedenti, si applica l’aliquota stabilita dall’articolo 11 del Tuir per il primo scaglione di reddito (23 per cento). A tale riguardo, la circolare n. 29/2001 ha precisato che se la predetta aliquota ha subito variazioni nel quinquennio considerato, si deve tener conto della media delle aliquote previste per il primo scaglione di reddito nel quinquennio medesimo.