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tardiva fattutazione servizi

energie

Utente
Salve,
Ho un caso un po' anomale...una societa di servizi eroga le sue prestazioni nei confronti di un cliente per diversi anni che non ha mai pagato....la societa non ha però mai emesso fattura ad oggi.
Ora la societa vorrebbe recuperare il suo credito....è il caso di fargli emettere fattura adesso per prestazioni erogate in dicersi anni passati?
Grazie
 

pluto

Utente
Salve,
Ho un caso un po' anomale...una societa di servizi eroga le sue prestazioni nei confronti di un cliente per diversi anni che non ha mai pagato....la societa non ha però mai emesso fattura ad oggi.
Ora la societa vorrebbe recuperare il suo credito....è il caso di fargli emettere fattura adesso per prestazioni erogate in dicersi anni passati?
Grazie
la società farà la fattura quando il cliente paga...non credo ci siano problemi dato che è una prestazione di servizi..
 
Salve,
Ho un caso un po' anomale...una societa di servizi eroga le sue prestazioni nei confronti di un cliente per diversi anni che non ha mai pagato....la societa non ha però mai emesso fattura ad oggi.
Ora la societa vorrebbe recuperare il suo credito....è il caso di fargli emettere fattura adesso per prestazioni erogate in dicersi anni passati?
Grazie
Ciao Energie, in effetti concordo sull'anomalia del caso:

1) contatterei un buon legale x verificare la necessità dell'emissione di regolare fattura per poter far valere, in sede giudiziale, le ragioni del proprio credito; sulle forniture di merci il legale vuole ddt + ft + estratto autentico dei registri iva perciò se non ha fatturato, il fornitore dovrà avere prove ben concrete di aver cmq fornito il servizio al cliente (che se non paga è probabile che negherà di aver ricevuto il servizio, suppongo)...

2) faccio un parallelo (solo in termini logici) con le locazioni di immobili: mi sembra di ricordare (non è materia abituale x me) che se un'azienda non riscuote gli affitti dal proprio inquilino, cmq deve emettere fattura e pagare le tasse e fare l'ingiunzione di sfratto - a sfratto divenuto esecutivo potrà recuperare fiscalmente quanto pagato all'erario sugli affitti non incassati.

3) sono servizi di anni passati, in bilancio, per regolarità il fornitore dovrebbe aver registrato FATTURE DA EMETTERE @ SERVIZI A CLIENTI e su quei ricavi dovrebbe aver pagato le tasse;

4) il conto FATTURE DA EMETTERE lo chiude x l'appunto con l'emissione delle fatture ed il cerchio si chiude.

Morale: a mio avviso occorre fatturare, pagare le tasse su un ricavo non riscosso, fare le azioni legali sperando nel buon esito delle stesse.
Questo il mio parere.
Ciao - Gianni
 

pluto

Utente
Il problema infatti è proprio il punto 3 e 4
scrivi nel forum "IVA" e "tardiva fatturazione servizi" ribadisco che per il fisco non esiste tardiva fatturazione se la prestazione non è ancora riscossa...

se invece il tuo problema è come riscuotere un vecchio credito è tutt'altra cosa che non ha niente a che fare col forum IVA..
 
scrivi nel forum "IVA" e "tardiva fatturazione servizi" ribadisco che per il fisco non esiste tardiva fatturazione se la prestazione non è ancora riscossa...

se invece il tuo problema è come riscuotere un vecchio credito è tutt'altra cosa che non ha niente a che fare col forum IVA..
Ciao Pluto, sei sicuro quando scrivi: "per il fisco non esiste tardiva fatturazione se la prestazione non è ancora riscossa"?
A mio parere (discutibile quanto vuoi) tale regola vige per i liberi professionisti (principio di tassazione x cassa) mentre per le aziende (energie parla di società di servizi) valgono i principi di competenza economica e correlazione costi/ricavi. La competenza economica dice di contabilizzare costi e ricavi non quando vengono riscossi/pagati ma quando effettivamente sostenuti/conseguiti. Infatti la contabilizzazione tardiva di una fattura di acquisto (ad esempio) comporta l'indeducibilità del costo per mancanza di competenza economica.
Aggiungo inoltre che la correlazione costi/ricavi ti suggerisce di scaricare un costo se e nella misura in cui concorre alla formazione di un ricavo - se il ricavo lo contabilizzi se e quando riscuoti, il costo invece lo deduci subito al momento del sostenimento, ritieni la compilazione di quel bilancio corretta e precisa?
Buona serata - Gianni
 

pluto

Utente
Fatturazione!!...ma parli del principio di cassa o competenza per contabilizzare costi e ricavi? le regole dell'emissione fatture sono altre..
 
Fatturazione!!...ma parli del principio di cassa o competenza per contabilizzare costi e ricavi? le regole dell'emissione fatture sono altre..
Buongiorno Pluto (mattiniero anche tu, vedo): le regole dell'emissione delle fatture sono altre - e quali sarebbero?
Mi spiego meglio:

io oggi fornisco a Pluto un servizio - siamo nel mese di ottobre 2015 - sono un'azienda in contabilità ordinaria e iva mensile - quando dovrei fatturare?

L'imputazione dei ricavi non è, permettimi la battuta, "self service" perchè altrimenti (vado con un esempio)

nel 2014 ho troppi ricavi e troppo utile (quindi troppe tasse da pagare) e quindi fatturo poco nell'ultimo trimestre;

nel 2015 ho molti costi quindi posso fatturare tanto pagherò poche tasse.

Inoltre rimane sempre aperto il recupero di un credito non "appoggiato" su una fattura - il libero professionista ha la parcella pro-forma, l'azienda al massimo un preventivo, una lettera di sollecito...

La fatturazione e la contabilizzazione di costi/ricavi sono argomenti diversi lo so, ma legati fra loro eccome!
Buon lavoro - Gianni
 

pluto

Utente
le regole dell'emissione delle fatture sono altre - e quali sarebbero?
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633


Articolo 21 - Fatturazione delle operazioni.
.....
4. La fattura e' emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6.
....



Articolo 6 - Effettuazione delle operazioni

In vigore dal 1 gennaio 2013

Nota:

Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 330, lett. a) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.


Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:

a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorita' e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;

b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;

c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;

d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;

d-bis) per le assegnazioni in proprieta' di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprieta' divisa, alla data del rogito notarile;

d-ter) (lettera abrogata).

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta e' versata con le modalita' e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4, nonche' per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unita' sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.

In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e' ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo e' pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.
 
Ultima modifica:
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