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Superbonus: Abbattimento barriere architettoniche e Bonus mobili

Leggo questo articolo: https://www.edilizia.com/bonus/bonus-mobili/bonus-mobili-possibile-legarlo-al-superbonus-110/
in particolare:

Per il Superbonus 110%, invece, solo gli interventi di cui al comma 4 dell’art. 119 del Decreto Rilancio danno la possibilità di usufruire del bonus mobili. Tali interventi sono:

Qualora si scegliesse di usufruire del Superbonus 110% per l’esecuzione di uno o più interventi elencati sopra, allora sarà possibile beneficiare della detrazione al 50% per l’acquisto di mobili.
Io ho eseguito un intervento di abbattimento di barriere architettoniche come trainato del mio superbonus, Superbonus avviato nel 2022 e chiuso nel 2023, l'intervento di abbattimento barriere è stato eseguito nel 2022.

Da quel che ho capito posso avvalermi del bonus mobili entro il 2023, per un totale di 8.000 euro di spesa, giusto?


A corollario dell'articolo quoto i riferimenti:

Risposta di FiscoOggi
Il bonus mobili ed elettrodomestici spetta ai contribuenti che usufruiscono della detrazione (attualmente pari al 50%) prevista dall’articolo 16-bis del Tuir per determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio.
L’agevolazione può essere richiesta, inoltre, da chi ha realizzato interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (e usufruisce delle detrazioni del “sisma bonus”) e interventi antisismici per i quali spetta il Superbonus (indicati nel comma 4 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020).
Ulteriori informazioni sul bonus mobili e sulle tipologie di interventi che consentono l’accesso a tale agevolazione fiscale sono disponibili nella guida che l’Agenzia delle entrate ha pubblicato nella sezione l’Agenzia informa del suo sito internet.
comma 4 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti e' elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano gia' richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.
articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 
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