Dalla C.M. 21.06.2005 n. 32, punto 4.2:
"Si ricorda, tra l’altro, che nella circolare n. 110/E del 21 maggio 1999 è stato precisato che i contribuenti che si avvalgono della possibilità di adeguare i propri ricavi alle
risultanze della applicazione degli studi di settore in sede di dichiarazione dei redditi devono effettuare il predetto adeguamento tenendo conto del valore che nella applicazione GE.RI.CO. viene indicato quale ricavo di riferimento puntuale.
Ai contribuenti che ritengono ve ne sia motivo è, peraltro, consentito collocarsi anche in caso di adeguamento, all’interno dell’intervallo di confidenza.
La circolare n. 148 del 1999 ha altresì precisato che in sede di controllo della applicazione degli studi di settore l’amministrazione finanziaria in caso di adeguamento all’interno dell’intervallo tra ricavo minimo e ricavo congruo, fermo restando che si tratta, comunque, di un ricavo "possibile", potrà verificare e quindi chiedere al contribuente di giustificare per quali motivi abbia ritenuto di adeguarsi a un livello di ricavi inferiore a quello di riferimento puntuale."
Quesito: Mentre sembra chiaro che chi ha ricavi inferiori al minimo valore di congruità deve uniformarsi o meglio vale quanto precisato sopra, non mi è del tutto chiara e pacifica la posizione per tutti quei contribuenti che, senza adeguamenti, si trova al di sopra del ricavo minimo dell'intervallo di confidenza (ma sotto al reddito puntuale).
Questi soggetti che hanno un ricavo "possibile" sono comunque congrui (seppure sotto il ricavo puntuale) ed un loro eventuale adeguamento al reddito puntuale potrebbe al massimo essere una loro mera facoltà ?
[%sig%]