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stampa partitari

A

antonella

Ospite
<HTML>E' giusto dire che non è più obbligatorio conservare le stampe delle schede contabili, ma è sufficiente archiviarle su un supporto magnetico per poterle stampare al momento della richiesta?
qual è la normativa di riferimento?
grazie</HTML>
 
A

alberto

Ospite
<HTML>"Art. 22, D.P.R. 29.09.1973 n. 600 - D.M. 11.08.1975 - Artt. 23 e 25 D.P.R. 26.10.1972 n. 633
- Art. 7, c. 4-ter, D.L. 10.06.1994 n. 357 - Art. 3, c. 4, Collegato alla Finanziaria 2000 - R.M. 16.02.1994 - R.M. 7.09.1998 n. 135/E - R.M. 23.06.2000 n. 93/E - R.M. 10.10.2000 n. 153/ E - C.M. 27.10.1994 n. 181/E - C.M. 23.06.2000 n. 98/E - C.M. 16.11.2000 n. 207/E

In base alla normativa previgente, la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici era considerata regolare, ancorché sui supporti cartacei non fossero stati trascritti i dati relativi
all’esercizio corrente se, in sede di controlli e ispezioni, gli stessi fossero risultati aggiornati sugli appositi supporti magnetici e fossero stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza. Pertanto, ai fini dell’aggiornamento, era sufficiente che i dati relativi all’esercizio corrente risultassero semplicemente memorizzati su supporti magnetici, a nulla rilevando l’assenza di stampa.
Il Collegato alla Finanziaria 2000 corregge il riferimento all’esercizio “corrente” in “esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali”, in modo che, anche per gli ultimi mesi dell’anno, si possa godere dei termini più ampi rispetto alla scadenza ordinaria dei 60 giorni. Con questa modifica, la trascrizione sul libro giornale, potrà avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale
(per l’esercizio 2002: Mod. Unico 2003), anche con riferimento alle operazioni effettuate negli ultimi mesi dell’esercizio. La conservazione dei documenti contabili deve avvenire ancora
su modelli cartacei, in quanto l’archiviazione elettronica è consentita a condizione che gli originali non siano distrutti, finché non sarà emanato un decreto che stabilirà le modalità per
la conservazione su supporti di immagini. Una recente risoluzione ministeriale ha permesso, tuttavia, la conservazione cartacea in luoghi diversi dalle unità operative, se in dette unità si archiviano elettronicamente i relativi files, non alterabili."

Buon lavoro, ciao</HTML>
 
A

alberto

Ospite
<HTML>praticamente devi sempre effettuare la stampa cartacea di tutto entro il termine di presentazione dell'unico... devi conservare detta stampa e poi puoi memorizzare il tutto su supporto magnetico...</HTML>
 
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