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Spese esenti: Fattura di una C.T.U.

filyterzo

Utente
Nel riabbracciarvi dopo un bel periodo d’assenza è utile, a mio avviso, mettere a conoscenza tutti i colleghi di un aspetto fino ad ora non approfondito: in particolare premeva riallacciarmi, per certi versi, ad una vecchia discussione relativa alle spese documentate da inserire in fattura.
La materia mi impone di dovermi dilungare ma cercherò di essere quanto più conciso:

A differenza di una Fattura da emettere per conto di un cliente “normale”, per la quale si conoscono spese documentate e non, la Fattura da emettere per conto di un mandatario assume aspetti un po’ controversi in relazione alle spese esenti. Di fatto è necessario trattare il concetto di “Base Imponibile”.

Si parta dal principio che nel 99 % dei casi i Decreti di Liquidazione non hanno la differenziazione tra le spese quali concorrenti alla formazione della Base Imponibile e quelli che non possono rientrare nella stessa.
Tutto ciò è normato dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 26 ottobre 1972, dove all’articolo 15, comma 3 viene così recitato: “Non concorrono a formare la base imponibile: 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”; chiaro è che la “controparte” sia il soggetto mandatario o, detto ancora meglio, il soggetto tenuto al pagamento.
Ammesso che sia inconfutabile quanto decretato dal Giudice in merito al giustificativo di spesa, è chiaro che la mancata specifica descrizione nel decreto di quelle spese costituenti l’imponibile d’IVA, genera delle difficoltà in sede di redazione della Fattura.
Allora viene sùbito in mente di poter effettuare arbitrariamente la scissione tra Spese Esenti e non: ovviamente le Spese non Esenti, ma liquidate, andrebbero ad aggiungersi all’onorario ai fini della costituzione della Base Imponibile (e già qui partiranno i primi mugugni…), appunto perché al comma 3 predetto è facile intuire che sussistano anche quelle spese non documentate o meglio definite “altre spese” che a rigor di logica rientrano nella computazione della Base Imponibile.
In definitiva è facile intuire che in quasi tutti i Decreti di Liquidazione le spese ivi descritte non siano “totalmente” definibile Esenti o non Esenti.
Come comportarsi?
Il quadro normativo prevede anche un altro articolo pressoché afferente: difatti, così come novellato dall’articolo 13, al primo comma si evince: “La Base Imponibile… è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al… prestatore secondo le condizioni contrattuali, comprese… le spese inerenti all’esecuzione…” e recita altresì che “agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti: per… le prestazioni di servizi dipendenti da atto della Pubblica Autorità, dall’indennizzo comunque denominato…”, facendo insorgere il dubbio che tutte le spese non rientrino tra quelle esenti.

Alla luce di quanto superiormente esposto, secondo voi qual è la soluzione migliore per emettere giusta Fattura?
Grazie anticipatamento per le eventuali osservazioni.
Cordialità
 
credo che la soluzione migliore sia quella di considerare le citate spese componenti del corrispettivo.
Ps. una piccola annotazione: tu scrivi:chiaro è che la “controparte” sia il soggetto mandatario o, detto ancora meglio, il soggetto tenuto al pagamento.
secondo me la controparte non è la parte tenuta al pagamento, ma è la cotroparte che ti ha dato mandato e per la quale tu agisci.
ciao
 
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