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Spese di manutenzione su locale in affitto. A carico di proprietario o inquilino?

Salve. Il mio inquilino che è in affitto presso il mio locale da molti anni ha riscontrato i seguenti danni e mi chiede di provvedere alla riparazione. Il locale è un fondo commerciale con contratto di affitto 6+6.

.1 Rottura dello scaldabagno elettrico che serve il bagnetto di servizio. Mi chiede anche di sostituire la cassetta del wc che è difettosa.
.2 Rottura del rullo di una saracinesca di una delle vetrine.
.3 Inoltre mi chiede di intervenire a "ristrutturare" parte degli infissi esterni deteriorati dalla ruggine e dal tempo.

A chi spettano le spese per le riparazioni, proprietario o inquilino?
Grazie
 

luis2000

Utente
brandnewlife,
1) scaldabagno rotto, lo sostituisce il proprietario;
2) Rottura rullo saracinesca, lo sostituisce il proprietario;
3) infissi esterni deteriorati dalla ruggine e dal tempo, manutenzione a carico inquilino.
 

luis2000

Utente
Dubito che il 3 sia piccola manutenzione a carico conduttore...
Studiocel,
si, il tuo dubbio è lecito ma credo si tratti di manutenzione ordinaria poiché dalla descrizione <gli infissi esterni deteriorati dalla ruggine e dal tempo> ho dedotto che non fosse necessaria una sostituzione ma un intervento periodico di verniciatura o trattamento di protezione.
 

STUDIOCEL

Utente
Si manutenzione ordinaria, ma non tutte le manutenzioni ordinarie sono a carico del conduttore...ruggine, ma più la vetustà credo non sia imputabile all'uso da parte del conduttore...salvo si possa configurare un fatto illecito a lui imputabile, per esempio causati da mancanza di cura del conduttore..
 
Studiocel,
si, il tuo dubbio è lecito ma credo si tratti di manutenzione ordinaria poiché dalla descrizione <gli infissi esterni deteriorati dalla ruggine e dal tempo> ho dedotto che non fosse necessaria una sostituzione ma un intervento periodico di verniciatura o trattamento di protezione.
Si manutenzione ordinaria, ma non tutte le manutenzioni ordinarie sono a carico del conduttore...ruggine, ma più la vetustà credo non sia imputabile all'uso da parte del conduttore...salvo si possa configurare un fatto illecito a lui imputabile, per esempio causati da mancanza di cura del conduttore..
Grazie a entrambi.
Esattamente, un semplice deterioramento legato al tempo.

In un altro forum ho trovato questa tabella di ripartizione spese Inquilino / Proprietario di Confedilizia. Secondo voi è attendibile o mi potete segnalare qualche rif. normativo più attinente?

Da quel che si legge nella tabella tutti gli interventi che ho elencato potrebbero essere a carico dell'inquilino, ma non so se mi basti questa tabella per rivendicare la cosa... sempre poi con un occhio al buon senso del rapporto locatore/conduttore da mantenere...

Sul contratto ho riportato:

"Tutta la manutenzione ordinaria dell'immobile, sia interna che esterna, compreso ogni impianto, è a carico della parte conduttrice, mentre per la manutenzione straordinaria, relativamente alla parte muraria, provvederà la parte locatrice. Il conduttore è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A/R di ogni guasto o inconveniente che renda necessario l'intervento della locatrice. Tutti i consumi (acqua, gas, elettricità, tarsu, ecc. ecc.) saranno a carico della parte conduttrice.
Parte conduttrice userà l'immobile secondo la diligenza del buon padre di famiglia senza arrecare molestie alcune ai condomini. La parte conduttrice
consentirà l'accesso ai locali alla parte locatrice per esigenze di eventuali lavori straordinari e per visione dei medesimi locali ad eventuali nuovi inquilini in caso di disdetta anticipata del presente contratto.
Il conduttore è costituito custode dell'immobile locato ed esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità, sia per danni diretti ed indiretti che potessero derivare a terzi dall'uso dell'immobile locato da parte del conduttore, sia per danni che potrebbero essere a Lei causati da terzi. Il conduttore è pertanto tenuto ad assumere ogni idonea cautela contro l'incendio, il furto e i danni arrecati a cose, utensili o macchinari dalla Società utilizzati, i modo da eliminare ogni danno, che comunque, ove verificatosi dovrà sopportare in proprio. A tale scopo la parte conduttrice dovrà stipulare idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia di Assicurazione per incendio, danni causati a terzi e vicini, o R.C.T. con un massimale di almeno Euro 300.000,00."



 

Allegati

Ultima modifica:

luis2000

Utente
brandnewlife,
visionato il documento che hai allegato, confermo le prime due risposte.
1) scaldabagno rotto, lo sostituisce il proprietario;
2) Rottura rullo saracinesca, lo sostituisce il proprietario.
Per quanto concerne la risposta 3), pur comprendendo le osservazioni di Studiocel, ritengo si tratti, nel caso descritto, di manutenzione ordinaria e pertanto a carico dell'inquilino.
 
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