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sostituzione auto usata

RE: per Andrea Torsella

<HTML>Anch'io da tempo, come Gino Vero, sono alla ricerca di elementi che in modo inequivocabile mi possano consentire di consigliare ai clienti la possibilità di trasferire dalla sfera privata a quella professionale beni mobili, o mobili registrati, al fine di ammortizzarli, mediante un semplice documento in carta libera, magari con marca da bollo da L. 2500.

Al momento il mio convincimento è che ciò non sia possibile. Già ciò l'ho espresso altre volte su questo forum.

A differenza dei lavoratori autonomi (art 49 e 50 Tuir), le imprese (art 51-79 tuir), sono ammesse a conferire i beni provenienti dalla sfera privata del titolare, vedendosi riconosciuto il costo sostenuto, grazie all'ultimo comma dell'articolo 77. Un provvedimento simile manca nella parte relativa alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Detto questo, veniamo alla tua affermazione che "tutto ciò che non è vietato è consentito" ed, in virtù di siffatto aforisma, anche i professionisti possano dedursi i conferimenti provenienti dalla loro sfera privata.

Ma se le cose stanno così allora perché il legislatore ha ritenuto necessario inserire il comma 3 bis nell'articolo 77?

E' evidente la necessità di risalire ai principi che stanno alla base della deducibilità dei costi. Tra questi vi è il principio di "originalità" del documento che attesta la "traditio" cioè il passaggio di proprietà (diritto reale) su di un bene mobile. Il documento che per eccellenza fiscalmente ne attesta l'avvenuto trasferimento è la fattura. Dalla modalità di emissione della fattura spesso se ne ricava l'"animus" che ha spinto il compratore ad effettuare l'acquisto, ossia se il bene era destinato alla sfera privata o aziendale. Difficoltà al riguardo non esistono se al momento dell'acquisto l'attività aziendale o professionale ancora non era stata intrapresa.

L'attribuzione di un diritto reale consente al titolare di lecitamente e liberamente esercitarne il dominio: egli infatti può usarlo, donarlo, comodarlo, venderlo, conferirlo ecc.

Infatti il bene può essere conferito (ecco la mancanza di divieto che tu citavi). Ciò può avvenire sia nell'impresa che nel lavoro autonomo. Nessuno si è mai sognato di vietare a Gino di portarsi un tavolo da casa propria in ufficio ed usarlo per la sua professione.

Ma il conferimento si limita a far aumentare il valore del capitale apportato nell'azienda (art 2555 C.c.) o nel proprio ufficio e non genera il riconoscimento di costi e la possibilità di dedurli e ammortizzarli. Infatti il conferimento è un atto unilaterale. Manca cioè l'elemento sinallagmatico che ne caratterizza il riconoscimento del costo.

Quindi non in base ad un divieto, ma in forza dei principi che fan da fondo alla deducibilità fiscale dei costi, sia per l'impresa che per il professinista, il conferimento di un bene proveniente dalla sfera privata, non è deducibile.

Ciò che caratterizza il terzo comma dell'art. 77, assente nell'art. 50 riguardante i redditi di lavoro autonomo, è una "concessione" che, come vedi, è l'opposto di un divieto. Si tratta cioè di un'eccezione che il legislatore ha riconosciuto alle ditte individuali.

Quindi non è un divieto che non consente ai lavoratori autonomi di detrarsi i conferimenti provenienti dalla sfera privata, ma l'assenza di una concessione che lo permetta.

ciao, con amicizia.</HTML>
 
RE: per Fabiano Corna

<HTML>Certo, ho capito ... ma cosa ne diresti se interpretassimo questa mancanza di concessione non come l'ottenimento intenzionale di un divieto esplicito, ma bensì come una carenza, una lacuna o un vuoto legislativo ... a ben pensarci ce ne sono tanti e lo dimostrano anche le circolari (e considera che non hanno assolutamente per natura forza di legge) emanate per interpretare, spiegare o colmare i vari decreti e altro ancora.

In fin dei conti perché voler penalizzare o quantomeno non agevolare i professionisti rispetto alle imprese in questa fattispecie?

Comunque grazie per l'interessamento ... terrò presente la tua interpretazione.

Ciao, Andrea.</HTML>
 
RE: per Fabiano Corna

<HTML>Quindi io avrei messo in ammortamento un auto senza averne diritto, in quanto non ho una fattura che ne attesta l'acquisto come azienda ...

Ma come faccio ad aggiustare la faccenda visto che è passato più di un anno?

Qualcuno lo sa ?

GRAZIE</HTML>
 
RE: per Fabiano Corna

<HTML>Scusate, per fabiano e andrea torsella siete andati al di là delle mie capacità dialettiche ed interpretative. Se risolviamo facendoci fare una ricevuta finta dalla suocera non è meglio? Ovviamente per i beni non registrati!</HTML>
 
RE: per Fabiano Corna

<HTML>No,a ripensarci neanche va bene, perchè sarebbe inverosimile che un privato abbia un bene strettamente professionale, la soluzione da me prospettata andrebbe bene per i beni di uso generico, comune (computer, scrivanie, mobili ecc.)</HTML>
 
RE: per Fabiano Corna

<HTML>[....]
E' evidente la necessità di risalire ai principi che stanno alla base della deducibilità dei costi. Tra questi vi è il principio di "originalità" del documento che attesta la "traditio" cioè il passaggio di proprietà (diritto reale) su di un bene mobile. Il documento che per eccellenza fiscalmente ne attesta l'avvenuto trasferimento è la fattura. Dalla modalità di emissione della fattura spesso se ne ricava l'"animus" che ha spinto il compratore ad effettuare l'acquisto, ossia se il bene era destinato alla sfera privata o aziendale. Difficoltà al riguardo non esistono se al momento dell'acquisto l'attività aziendale o professionale ancora non era stata intrapresa. Difficoltà al riguardo non esistono se al momento dell'acquisto l'attività aziendale o professionale ancora non era stata intrapresa.
[....]


Ciao. Premettendo che in materia fiscale sono ancora alla prime armi, chiedo se con l'affermazione quotata sopra si intende dire che un bene acquisito come privato prima della costituzione dell'attività di libero professionista sia conferibile (e soprattutto deducibile) o il contrario.
Mi vengono in mente motivazioni che per la mia inesperienza mi sembrano altrettanto valide per l'una quanto per l'altra interpretazione. Ringrazio tutti per l'attenzione.
Ciao,

SG</HTML>
 
RE: per Fabiano Corna

<HTML>non tanto dal frammento selezionato si ricava il mio pensiero al riguardo, ma dal contesto generale di tutto lo scritto.

cmq riassumendo, alla luce della normativa attuale, riguardo ai beni acquistati prima dell'inizio di un'attività con partita iva ritengo che:

per le imprese individuali c'è il riconoscimento da parte della normativa e pertanto esse possono procedere a scomputarsi le quate annuali di ammortamento;

per i lavoratori autonomi non è concessa questa possibilità.

ciao</HTML>
 
RE: per Fabiano Corna

<HTML>Purtroppo anche io credo sia proprio così</HTML>
 
l'art. 77 3 bis che tratta il passaggio dalla sfera privata all'imprenditoriale è prevista espressamente solo per l'imprenditore....
questo ai fini del riconoscimento della possibilità di detrarsi gli ammortamenti....

per il professionista non vige una regola siffatta, non può perciò detrarre gli ammortamenti sui beni personali passati nella sfera del lavoro autonomo, ma può detrarsi le spese di impiego.
inoltre tali beni vanno nel monte beni ammortizzabili ai fini del conteggio studi settore come tutti i beni utilizzati anche in comodato, noleggio e locazione...
quindi...per il professionista no ammortamento, tutto il resto si...
ciao....
 
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