Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

solidarietà

A

alfonso

Ospite
<HTML>Premesso che l'art. 57 del testo unico dell'imposta di registro indica come solidali nel pagamento dell'imposta le parti contraenti
Fatto
nel 1982, lo scrivente vendeva un locale commerciale.
nel 1984 l'U.R. elevava il valore dichiarato in atto.
Le parti contraenti ricorrevano alle commissioni tributarie di 1° e 2° grado che respingevano il loro ricorso nel dicembre 1990.
Lo scrivente, venditore, ricorreva proponendo ricorso alla commissione centrale dove attualmente pende.
Nel marzo 1991 il venditore riceveva l'avviso di lquidazione relativo all'Invim e pagava quanto richiesto dall'Ufficio.
Nel maggio 1991 riceveva .unitamente al compratore . un' ulteriore avviso per l'imposta di registro.
Nessuno dei due pagava l'imposta.
L'ufficio, tramite il concessionario alla riscossione dei tributi emetteva una cartella esattoriale richiedendo l'imposta al solo compratore.
Non provvedendo quest'ultimo al pagamento perchè fallito, l'ufficio
nel marzo 1994 si inseriva nella massa passiva fallimentare.

Quesito
Non avendo lo scrivente dal maggio 1991 ricevuta alcuna intimazione di pagamento si può ritenere prescritto l'obbligo al pagamento dell'imposta?</HTML>
 
Alto