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società sportive dilettantistiche

senatore

Utente
Salve a tutti... ho un paio di dubbi....
1) il compenso che un atleta percepisce da una associazione sportiva dilettantistica è esentato dalla tassazione sino a 7.500 euro..... ma se lo stesso atleta percepisce, oltre a questo compenso, altri redditi (magari da lavoro dipendente) cosa accade ? e se percepisce più redditti inferiori a 7.500 da diverse associazioni sportive dilettantistiche per un totale però superiore a 7.500 ?

2) il compenso percepito dal medico sociale della società sportiva dilettantistica come deve essere dichiarato (dal medico intendo..) ? è assimilato il medico all'atleta ? e se il medico è lavoratore dipendente (presso ad es. un ospedale) deve avere partita IVA per percepire il compenso dalla società dilettantistica ?

Grazie a tutti, ma dippiù a chi mi aiuterà !
 

lella

Utente
Riferimento: società sportive dilettantistiche

Intanto ..andiamo per ordine.

Per quanto riguarda la tassazione relativa all'altleta, fino a € 7500. =
è esentasse.

esempio = redditi da atleta € 19625
redditi da cud -dipendente € 22300


sino a 7500 tassazione nessuna non obbligo dell'Unico
€ 12125 ritenuta d'imposta del 23% non obbligo unico
€ 22300 lavoro dipendente quadro RC

se il reddito d'atleta fosse invece di € 29400
avrebbe 7500 esente 20658,28 con rit.23% e 1242 con rit.23% scomputo
quadro rl. quadro rc redd.da dipendente € 22300


Per quanto riguarda l'attività di medico, trattasi di prestazioni inerenti la SUA attività , pertanto a mio avviso ha l'obbligo di emettere la parcella alla Società, per le visite degli atleti. Capisco che lo stesso sia dipendente di qualche Ulss , ma offre prestazioni professionali. Diversamente se lo stesso fosse atleta, accompagnatore o dirigente sportivo , funzioni che esulano dalla sua normale attività lavorativa.


(attenzione..alcune prestazioni mediche sono soggette anche ad iva 20%)

( ved.circ.4/e 28/1/2005- e sentenza corte giustizia 20/11/2003)
 

lella

Utente
Riferimento: società sportive dilettantistiche

non so se puo' esserti utile.....questo copia- incolla...


IL MEDICO SOCIALE

ART. 1

1 - La FCI persegue quale obiettivo primario la salvaguardia della salute e della integrità psicofisica dell’atleta.

2 - Al fine di assicurare ai corridori una valida ed efficace assistenza sanitaria, le società sportive affiliate alla FCI provvedono al tesseramento di un medico sociale.

ART. 2

1 - Il medico sociale è il responsabile sanitario della società sportiva ciclistica ed il garante della tutela della salute degli atleti ad essa tesserati.

2 - Egli vigila sull’osservanza delle leggi e delle norme federali concernenti la tutela sanitaria delle attività sportive, assicurando il puntuale ed effettivo assolvimento degli adempimenti sanitari prescritti e l’attuazione delle leggi sanitarie in generale.

3 - Il medico sociale, in particolare:

a) - adotta le opportune forme di prevenzione sanitaria e presta o comunque garantisce l’intervento e la necessaria assistenza nei casi di motivato sospetto clinico della insorgenza di condizioni patologiche nell’atleta;

b) - tutela e valorizza il patrimonio atletico della società, mirando all’ottimizzazione delle condizioni psicofisiche dei corridori;

c) - sottopone a costante verifica lo stato di salute dei corridori, assicurandosi della inesistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, allo svolgimento della attività agonistica;

d) - promuove tra i corridori le opportune conoscenze delle norme di carattere sanitario;

e) - provvede per conto della società professionistica alla istituzione, all’aggiornamento ed alla custodia della scheda sanitaria prevista per ciascuno sportivo dall’art. 7, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 91, nei termini e secondo le modalità stabiliti dal decreto del Ministro della Sanità in data 13 marzo 1995;

f) - provvede per conto della società sportiva all’istituzione, all’aggiornamento ed alla custodia di un diario clinico per ciascun corridore da redigersi in conformità del modello di cui all’allegato 1.

g) - assicura, avvalendosi dei Centri di Medicina dello Sport, autorizzati od accreditati dalle Regioni o dalle Provincie autonome, l’effettuazione periodica dei controlli ed accertamenti sanitari prescritti dalla normativa vigente, ivi compreso il controllo di idoneità specifica previsto dal decreto del Ministro della Sanità in data 18 febbraio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di ogni altro accertamento ritenuto opportuno;

h) - provvede alla stesura di una cartella clinica per ciascun corridore professionista, nei termini e secondo le modalità stabiliti dal decreto del Ministro della Sanità in data 13 marzo 1995;

i) trasmette al Medico di Squadra Nazionale o Regionale copia del diario clinico dell’atleta all’atto della convocazione dello stesso;

l) - assolve ogni altro compito di carattere sanitario affidatogli dalla società ovvero alla stessa demandato da norme di legge o da disposizioni federali.

TITOLO II

RUOLO DEI MEDICI SOCIALI

ART. 3

1 - Per assumere l’incarico di medico sociale è necessaria la preventiva iscrizione in un apposito elenco tenuto dalla FCI denominato "Ruolo dei medici delle società sportive ciclistiche".

2 - Possono essere iscritti nel Ruolo i laureati in medicina e chirurgia che risultino iscritti all’albo professionale ed alla Federazione Medico Sportiva Italiana (F.M.S.I.) e che non abbiano riportato condanne penali o sanzioni disciplinari di durata complessiva superiore a 6 mesi.

3 - La sopravvenuta perdita o comunque il venire meno dei requisiti prescritti in epoca successiva all’iscrizione comporta l’automatica cancellazione del medico dal Ruolo.

ART. 4

1 - Alla formazione, alla tenuta ed all’aggiornamento del Ruolo dei medici sociali provvede la Commissione Sanitaria Nazionale od un suo componente all’uopo delegato, secondo le modalità stabilite con apposita delibera.

2 - La Commissione in particolare:

delibera sulle domande di iscrizione presentate dagli interessati;
sospende l’iscrizione al Ruolo dei medici di cui è stata accertata la mancata osservanza delle vigenti normative in materia sanitaria in attesa dell’esito dell’eventuale procedimento disciplinare promosso a carico degli stessi;
propone l’importo della eventuale quota da versare per l’iscrizione;
emana norme di indirizzo per l’attività dei medici sociali;
indice ed organizza, in sede centrale o periferica, incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento per i medici iscritti nel ruolo.
ART. 5

1 - Il medico iscritto nel Ruolo dei medici sociali è tenuto al rispetto dello Statuto e di ogni altra norma emanata dalla F.C.I. o dalla Lega del Ciclismo Professionistico.

2 - Egli è tenuto ad osservare, costantemente ed in qualunque circostanza, una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza morale e ad ispirare la sua condotta, sia nei rapporti con i colleghi sia nei rapporti con i terzi in genere, ai principi della deontologia professionale.

3 - La violazione di tali obblighi comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dal vigente Regolamento di disciplina.

ART. 6

1 - L’incarico di medico sociale di una società sportiva professionistica o di una società sportiva cui siano tesserati atleti appartenenti alle categorie internazionali può essere affidato soltanto ai medici iscritti nel Ruolo che siano Soci Ordinari della F.M.S.I.

2 - Il medico iscritto nel Ruolo non può tesserarsi per più di una società sportiva professionistica nel corso della medesima stagione sportiva anche per svolgere mansioni diverse da quelle di medico sociale.

3 - Il medico di una società sportiva professionistica può assumere constestualmente l’incarico di medico sociale per società sportive non professionistiche in numero massimo di tre. Tale numero può essere elevato a sei quando la società sportiva non professionistica abbia tesserato, in qualità di medici di squadra, altri medici, purché iscritti al ruolo.

ART. 7

1 - Il medico iscritto nel Ruolo dei medici sociali che intende svolgere attività di altra natura presso una società sportiva deve comunicare preventivamente tale circostanza alla Commissione Sanitaria Nazionale, precisando la natura di tale attività e chiedendo la sospensione della iscrizione nel Ruolo.

2 - La sospensione volontaria non può essere richiesta per un periodo complessivo superiore a 5 anni.

3 - Lo svolgimento da parte del medico di un’attività di natura diversa da quella per cui è abilitato, senza il preventivo accoglimento della domanda di sospensione volontaria, comporta la adozione a carico dello stesso degli opportuni provvedimenti disciplinari.

4 - Il decorso del periodo di sospensione non esonera il medico dall’obbligo di partecipare agli incontri ed ai seminari di aggiornamento tecnico.

5 – Il medico sociale di una società sportiva non professionistica che svolga attività esclusivamente nelle categorie comprendenti atleti di età non superiore ai 18 anni può anche svolgere, previa comunicazione alla Commissione Sanitaria Nazionale, in aggiunta alle funzioni di medico sociale, altre mansioni di diversa natura.

ART. 8

1 - Il medico sociale che rinuncia al proprio incarico nel corso della stagione agonistica è tenuto a comunicare immediatamente tale circostanza alla Commissione Sanitaria Nazionale e, per conoscenza, al Medico Regionale.

2 - La società deve provvedere al tesseramento di un nuovo medico sociale entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data in cui è venuta a conoscenza delle dimissioni o del recesso del medico.

Decorso inutilmente tale termine, la società non potrà più svolgere alcuna attività fino al momento della sostituzione del medico, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, del Regolamento di disciplina.



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Riferimento: società sportive dilettantistiche

scusate ,io entro in questa discussione soprattutto per sapere q quanto ammontano le spese di costituzione di una associazione sportiva dilettantistica:
dalla registrazione dell'atto dal notaio all'assegnazione della partita iva ?
Grazie mi interessa molto in quanto con degli amici appassionati di corsa in montagna vorremmo fondare un'associazione sportiva.
Grazie in anticipo a chi avra' la pazienza di rispondermi.
 
Riferimento: società sportive dilettantistiche

L'atto del notaio non è obbligatorio per una semplice associazione sportiva non dotata di personalità giuridica.

E' sufficiente il costo della registrazione a tassa fissa e quello dei bolli.

Se non siete in grado di realizzare l'atto da soli, l'assistenza professionale di notaio, oppure avvocato, oppure commercialista andrà pagata a parte ed il prezzo pattuito.

ciao
 
Riferimento: società sportive dilettantistiche

Grazie per la risposta molto professionale. Ora vorrei sapere se in un contratto di sponsorizzazione fra un'associazione(beneficiario) e una ditta che versa €200000 sono abbastanza le firme di entrambi le parti e la fattura emanata dalla associazione sportiva dilettantistica o,per la validita' del contratto deve esserci un atto notarile.
Es;CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Tra le parti:
Associazione sportiva (A) con sede legale in …. via ….. codice fiscale ……, partita I.V.A. …… rappresentata da ……
e la Società (B), con sede legale in …… via …… codice fiscale ……., partita I.V.A. ……. rappresentata da ……
premesso
- l’associazione sportiva (A) è iscritta al campionato di …. (descrizione della disciplina sportiva)
- che la Società (B) intende sostenere l’attività sportiva svolta dall’associazione sportiva (A)
si conviene e si stipula
1) La Società (B) sopporterà finanziariamente i costi relativi all’acquisto, alla stampa e alla consegna del materiale di abbigliamento per la squadra ………….. secondo la descrizione analitica nell’allegato A) del presente contratto.
L’importo stimato della fornitura dei suddetti materiali è pari a ….. EUR che sarà fatturato dall’Associazione sportiva (A) alla Società (B).
2) L’Associazione sportiva (A) si impegna a riportare sull’abbigliamento (e/o borse, scarpe ecc.) il marchio (il logo ecc.) della Società (B).
3) La Società (B) si impegna a versare la somma di ….. EUR a fronte della esposizione dei cartelloni pubblicitari della Società (B) nel campo di gara durante ogni manifestazione sportiva.
4) I pagamenti verranno effettuati presentando regolari fatture emesse dall’Associazione sportiva (A) intestate alla Società (B).
5) La Società (B) dovrà essere informata circa l’uso del proprio marchio nei modi diversi da quelli indicati nel presente contratto.
6) La Società (B) acconsente che l’Associazione sportiva (A) esponga altri marchi sull’abbigliamento (e/o sulle borse/calzature ecc.) o altri cartelloni pubblicitari sui campi di gara purché non riguardi aziende o prodotti in concorrenza con la Società (B) o prodotti da questa venduti.
La violazione di quanto sopra sarà causa di risoluzione del contratto e darà diritto alla Società (B) di chiedere la restituzione delle somme pagate, salvo il risarcimento dei danni.
7) Il presente contratto scade il ………. Essa si riterrà rinnovata alle stesse condizioni per ……….. successivo, nel caso di mancata disdetta da parte di uno dei due contraenti, da comunicarsi all’altro contraente, a mezzo lettera raccomandata R.R., da consegnare alle poste almeno quattro mesi prima della scadenza contrattuale. In caso di rinnovo automatico, l’entità delle contribuzioni annuali dovrà essere modificata d’accordo con le parti. La convenzione si risolve automaticamente in caso di mancato accordo fra le parti sulla determinazione delle contribuzioni e dei fabbisogni.
(luogo e data)
(firma delle parti)
 

eriberti

Utente
descrizione società sportive dilettantistiche

salve, c'è qualcuno che riesce a farmi una breve descrizione di una associazione sportiva dilettantistica (ASD)? non mi occorrono particolari, ma vorrei sapere così in generale come funzionano, che scopi hanno ecc, in quanto sto creando un sito internet di una ASD nel settore dell'automobilismo, e dovrei scrivere qualcosa inerente alle società sportive dilettantistiche. grazie
 
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