Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Si può riaprire il contenzioso, dopo ricorso perso?

gionnis

Utente
Salve a tutti e spero mi aiuterete,
un mio familiare riceve un ingiunzione nel 2009 relativa ad infedele dichiarazione ICI del 2003-2004 e seguenti, e ricorre chiedendo di rivedere al ribasso la valutazione del terreno oggetto del procedimento. Nel 2011 si riunisce la commissione e respinge il ricorso non avendo il richiedente ben argomentato la sua richiesta di riduzione di valore.

Pochi giorni fa mi racconta la vicenda (per varie lentezze deve solo ora iniziare a pagare a rate le relative imposte e sanzioni) sapendo che avevo il terreno vicino il suo. In effetti mi sono trovato in una situazione simile: un ingiunzione similare mi è arrivata per le stesse motivazioni, solo che ho saputo spiegare all'ufficio tributi le mie ragioni e di conseguenza mi hanno ridotto di quasi un terzo l'importo dell'ingiunzione che poi nel frattempo ho pagato.

Risultato ottenuto mostrando all'ufficio tributi un accertamento con adesione effettuato con l'agenzia delle entrate, del lotto di partenza (poi frazionato in diverse particelle tra cui anche quella poi divenuta mia) che dava un valore rapportato al mio lotto molto più basso.

Dato che anche il suo lotto derivava dallo stesso frazionamento con medesimo accertamento con adesione, il mio parente è tornato all'ufficio tributi: dopo aver guardato le carte e ripreso in visione la mia ingiunzione rettificata, gli dicono che poteva beneficiare di una riduzione del valore del lotto e quindi dell'ingiunzione, solo che avendo in precedenza fatto e perso il ricorso (cosa che io non ho fatto), non potevano più rettificargli l'ingiunzione (questo credo sia corretto).

Quindi la domanda è questa: avendo ora lui queste nuove carte (il vecchio accertamento con adesione), che al momento del ricorso non possedeva, come potrebbe riaprire il procedimento chiedendo la rettifica del valore del lotto?
Temo che i tempi per effettuare il ricorso al ricorso del 2011 siano scaduti...

Aiutatemi grazie...
 
credo che potrebbe produrre un'istanza supportandola con le motivazioni che hai esposto.
avverso il silenzio rifiuto o una risposta negativa da parte dell'ufficio potrebbe riaprire il contenzioso.
ciao
 

Rocco

Utente
In presenza di sentenza passata in giudicato la partita è da considerarsi chiusa.
Non si può presentare alcuna istanza, che non verrebbe accolta proprio perché sulla questione si è formato il giudicato, nè si può riaprire in alcun modo il contenzioso, visto che si violerebbe il principio del ne bis in idem.
Saluti.
 

gionnis

Utente
Salve Sig. Rocco,
non si può riaprire il contenzioso nemmeno in presenza di carte nuove, non valutate dal giudice?
La linea difensiva del ricorso era ridicola: il terreno era fabbricabile e fu chiesto la revisinoe del valore in quanto area verde(???), ovviamente fu respinto.
Oggi si vorrebbe si ridurre l'eccessivo valore del lotto ma in presenza di un accertamento con adesione fatto con l'agenzia delle entrate qualche anno prima dell'infedele dichiarazione ICI...possibile che non ci sia un modo per riaprire il contenzioso?
 

Rocco

Utente
Come vorresti "riaprirlo" il contenzioso?
Il Comune ti ha già detto, giustamente, che non puoi presentare alcuna istanza perché si è formato un giudicato sulla questione.
Saluti.
 
scusami Rocco, sai che è sempre un piacere discutere con te.
Nella mia risposta evidenziavo che la regola generale è quella che non vi può essere una disparità di trattamento in due ipotesi pressochè uguali.
E' vero che il contenzioso precedente non si può riaprire perchè divenuto definitivo, ma nulla toglie che si possa aprire un nuovo e differente contenzioso.
Nella fattispecie in esame la citata sentenza favorevole credo che possa esplicare effetti anche per ristabilire una parità di trattamento.
Quindi io suggerivo di fare una istanza al comune documentando questa ipotesi di disparità tra due situazioni pressochè identiche ben sapendo che il comune risponderà picche.
non credi che sia possibile poi ricorrere alle competenti commissioni non per riaprire il vecchio contenzioso, ma per iniziarne uno differente e nuovo basato su nuovi documenti e su una disparità di trattamento?
ciao
 

Rocco

Utente
Ciao Giuseppe, pure per me è un piacere discutere con te.
Secondo quello che suggerisci, se non ho capito male, dovrebbe presentare un'istanza di riesame (in autotutela) della fattispecie alla luce dei nuovi elementi sopravvenuti (atto di accertamento con adesione). Capisci bene che la vicenda è sempre la stessa, con l'aggiunta di tali nuovi elementi.
Il comune, se risponde, ti scriverà che non è possibile accogliere l'istanza poiché c'è un giudicato favorevole all'ente impositore che si è già formato sulla questione (art. 2 c. 2 DM 37/97). A questo punto dovrai valutare se sia il caso di impugnare il rifiuto espresso: vertendosi in ambito di esercizio del potere di autotutela, nella fattispecie la difesa potrà vertere solo sui profili di illegittimità del rifiuto ma non potrà riguardare l'infondatezza della pretesa perché il giudice tributario non può sostituirsi alla PA nell'attività amministrativa propria di quest'ultima (Cass. 16097/2007, 11457/2010, Ord. 10020/2012). Analoghe considerazioni mi sento di fare in caso di rifiuto tacito, con l'aggiunta che nell'ambito dell'autotutela la PA non ha obbligo di risposta per cui nemmeno si formerebbe un rifiuto tacito contro cui proporre ricorso.
Non so se la pensi come me o no.
Saluti.
 
Caro Rocco
potrei anche pensarla come te se tu avessi affrontato il tema della disparità di trattamento che è un elemento fondamentale in tale questione, ma non ne ho visto traccia nelle tue preziose considerazioni.
con simpatia
giuseppe
 

Rocco

Utente
Giuseppe il problema è che è intevenuto un giudicato sulla questione e il giudicato, come tu sai, è intangibile, una volta formatosi. Nè tantomeno si può parlare di "nuovo" contenzioso scollegato dal precedente, assolutamente!
In questo caso la PA si limita ad osservare semplicemente la legge, e cioè che di fronte all'intervenuto giudicato la partita è chiusa. Il contribuente si è giocato male le carte che aveva a sua disposizione e non vedo francamente una questione di disparità di trattamento giacché la PA è "obbligata" a trattare diversamente i due contribuenti per via dei comportamenti differenti tenuti, non certo per comportamenti tenuti dalla stessa PA da ritenersi censurabili.
Saluti.
 
Alto