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se l'adesione fallisce sanzioni intere??ma l'ufficio può non voler fare adesione?

Duca

Utente
Salve a tutti,
ho un ricorso senz'altro perso ma pensavo di proporre istanza di accertamento con adesione.
Se però poi non s'arriva all'adesione dovrò pagare le sanzioni intere....!! Io sono sicuro che sia così, ma non ho trovato nessuna circolare che me lo dica chiaramente ed il mio cliente insiste per vederla...
Inoltre, se io faccio istanza di adesione l'Ufficio mi fa di sicuro una proposta o può darsi che mi dica che sarebbe meramente pretestuosa e quindi non mi faccia nessuna offerta lasciandomi così la sola possbilità o di fare ricorso o di pagare (però non più con le sanzioni ridotte)??
 
Salve a tutti,
ho un ricorso senz'altro perso ma pensavo di proporre istanza di accertamento con adesione.
Se però poi non s'arriva all'adesione dovrò pagare le sanzioni intere....!! Io sono sicuro che sia così, ma non ho trovato nessuna circolare che me lo dica chiaramente ed il mio cliente insiste per vederla...
Inoltre, se io faccio istanza di adesione l'Ufficio mi fa di sicuro una proposta o può darsi che mi dica che sarebbe meramente pretestuosa e quindi non mi faccia nessuna offerta lasciandomi così la sola possbilità o di fare ricorso o di pagare (però non più con le sanzioni ridotte)??
ti conviene proporre istanza di accertamento con adesione e poi ti regoli.
in premessa hai scritto di avere un ricorso perso, ma è evidente che non puoi aver già inoltrato ricorso se stai ancora pensando se farlo o produrre l'istanza di adesione.
ciao
 

mapellone

Utente
Con l'adesione avresti una riduzione delle sanzioni ad un terzo (se si tratta di accertamento emesso dopo il 1/02/2011). Pagando invece entro i sessanta giorni (acquiescenza) avresti una riduzione ad 1/6. La scelta risiede nella probabilità che l'adesione porti ad una congrua riduzione dell'imposta accertata altrimenti si rischia di pagare più sanzioni rispetto a quelle che pagheresti con l'acquiescenza entro i sessanta giorni.
 

Rocco

Utente
E' chiaro che l'accertamento con adesione deve presupporre a monte delle argomentazioni difensive da poter spendere in sede di contraddittorio con l'ufficio e ove l'adesione non si perfezionasse nella successiva fase contenziosa.
Laddove queste manchino è preferibile abbandonare questa strada e provvedere al pagamento nei 60 gg. (acquiescenza).
 
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