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scritture di fine anno

Ove mi fosse possibile esprimere il mio punto di vista... più che può, deve, secondo la più restrittiva massima giurisprudenziale del 2005.
Alla luce della recente giurisprudenza, si ritiene che vi è la possibilità di potere dedurre le perdite su crediti solo nel periodo d’imposta in cui emergono elementi certi e precisi che ne qualificano la definitiva inesigibilità… elementi quasi sempre individuabili nell’assoggettamento a procedure concorsuali. Pertanto, la perdita su crediti potrà essere dedotta solo nel periodo di imposta di apertura della procedura concorsuale...
E’ una interpretazione, questa, che non consente la scelta del periodo d’imposta in cui imputare la perdita su crediti in quanto non derogabile il principio di competenza…

[%sig%]
 
La C.M. 39/2002 riconosce la certezza e precisione della perdita al momento di dichiarazione di fallimento.

La 16330/2005 dice che, se è certa, la perdita è di competenza di quell'anno, senza poterla differire ad anno dopo, ma non che necessariamente è l'anno della dichiarazione di fallimento.

La Cass. 12831/2002 dice che la certezza potrebbe verificarsi in anno diverso e successivo da quello della dichiarazione di fallimento.

Ne desumo che si deve dedurre la perdita nell'anno della dichiarazione del fallimento solo se coincidente con il verificarsi della sua certezza.
Ma quando è certa? Affidadosi alla presunzione della CM 39/2002 è l'anno della dichiarazione di fallimento, affidandosi invece ad altri elementi concreti potrebbe essere anno diverso.

In pratica mi sembra sia stato detto sia l'una che l'altre cosa.
Ciao
 
A me non sembra che la questione sia liquidabile molto semplicisticamente nei termini da te individuati…
La massima del 2005 ribadisce il concetto espresso dalla precedente del 2002 ossia che “non è possibile scegliere il periodo di esercizio, tra quelli posteriori all’apertura della procedura concorsuale, in cui dedurre la perdita, rimanendo al contrario sovrana la volontà della legge che si esprime nella regola posta dall’art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986”
Se è vero che quella del 2002 in commento all’art. 66 del tuir conclude che tale norma sancisce la facoltà e non l’obbligo dell’imprenditore di dedurre la perdita a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale e pertanto gli sarebbe concesso di individuare il verificarsi dei requisiti di certezza e di determinabilità della perdita in un esercizio diverso da quello nel quale la procedura concorsuale si è aperta, aggiunge che tale interpretazione non consente, comunque all’imprenditore di poter scegliere il periodo d’imposta a cui imputare la perdita, in quanto rimane inderogabile la regola al comma 1, dell’art. 75, che detta il principio di competenza…
In estrema sintesi,anche se in apparenza contraddittoria, si da anche in quella del 2002 un’interpretazione restrittiva dell’art. 66 del tuir...
Pertanto, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale, è prudente dedurre la perdita di esercizio nell'anno di apertura della procedura concorsuale...
a meno che non si voglia correre il rischio di subire un accertamento poer il recupero di perdite non dedotte nel periodo di competenza...
Ciao
T.

[%sig%]
 
Giusto e doveroso, quanto sostenuto da Turi
a maggior chiarimento circa il rischio di recupero di perdite non dedotte nel periodo di competenza....
In particolare, secondo la Cassazione, il tenore letterale della disposizione contenuta nel citato articolo 66, comma 3, "consente di interpretarla nel senso che l'anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può essere più soddisfatto, perché in quel momento stesso si materializzano gli elementi "certi e precisi" della sua irrecuperabilità. Diversamente opinando si rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta in cui gli sarebbe più vantaggioso operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d'impresa".
 
Cerco di essere meno "semplicistico" anche se in verità non mi pareva d'esserlo stato.
La lettura delle due sentenze fa chiaro un concetto, che non voglio certo mettere in discussione e cioè che la perdita sia deducibile non in base alle valutazioni di convenienza del contribuente, ma in base al principio di competenza.
Tale principio vuole che una volta identivicati gli elementi certi e precisi della realizzazione della perdita quello sia il momento in cui imputare la perdita.
La lettura della sentenza del 2002 però lascia un margine non di discrezioanlità, ma di identificazione del momento in cui si ravvisano la certezza e la precisione degli elementi per definire irrecuperabile il credito ammettendo che possano verificarsi anche in momento diverso dal momento di dichiarazione di fallimento, da qui la mia osservazione.
Cito il brano della sentenza:

"E' conclusivamente da ritenere che la norma posta dall'art. 66, comma 3,
del D.P.R. n. 917/1986, citato, non costituisca una deroga al principio piu'
generale dettato dall'art. 75 del D.P.R. n. 917/1986, e non abbia il
significato di attribuire per legge i connotati della certezza e della
integrita' della perdita sul credito in dipendenza dell'apertura di una
qualsiasi procedura concorsuale, ma abbia il piu' limitato valore di
introdurre una presunzione semplice, la cui applicabilita' deve essere
valutata nel caso concreto, senza trascurare il valore di presumibile
realizzazione del credito. Ne deriva che non costituisce violazione delle
citate disposizioni di legge l'affermazione, nell'impugnata sentenza, che la
perdita su crediti non deve essere contabilizzata necessariamente e per
intero nel periodo di esercizio in cui la procedura concorsuale si e'
aperta. Occorre peraltro aggiungere che questo non autorizzerebbe la
conclusione che sia possibile scegliere il periodo di esercizio, tra quelli
posteriori all'apertura della procedura concorsuale, in cui dedurre la
perdita, rimanendo al contrario sovrana la volonta' della legge che si
esprime nella regola posta dall'art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986."

La sentenza del 2005 mi pare in linea con quella 2002 ponendo l'obbligo di dedurre nell'anno in cui si realizza la certezza della perdita che nel caso esaminato era l'anno del fallimento. Ma la Corte ci arriva facendo un'analisi specifica del caso: "La Commissione tributaria regionale sulla premessa di principio che
occorresse accertare quando fossero emersi elementi certi e precisi della
loro irrecuperabilita', ex art. 66 del Tuir, ha ritenuto che dagli ATTI ESAMINATI tali elementi fossero emersi nell'anno 1988, che rappresentava
pertanto l'anno di competenza per la loro deduzione. Ha valorizzato a tal
uopo la NOTA DEL LEGALE della banca, acquisita in atti, e le PROCEDURE ESECUTIVE non andate a buon fine") e ribadisce il divieto di dedurre arbitrariamente sulla base dell'assunto pretestuoso della società che se il credeitore era insolvente l'anno prima lo era anche l'anno dopo("Tanto premesso, la tesi sostenuta dalla societa' ricorrente, secondo la
quale, l'insolvibilita' dei debitori, benche' fosse emersa nell'anno 1988,
permaneva ancora nell'anno successivo, e, quindi, correttamente le azzero'
in tale anno, postulando la norma contenuta solo che al momento in cui la
perdita viene dedotta risulti da elementi certi e precisi, non e' appagante").
Lungi dal voler alimetare sterili discussioni a me pare di aver capito che proprio in ottemperanza del principio di competenza si possa dedurre la perdita anche in anno diverso da quello di fallimento (seppure ci sia una presunzione semplice di irrecuperabilità del credito a quella data) se si prova che solo in quell'anno si realizza certezza della perdita.
Se non è così mi scuso, ma almeno non datemi del "semplicistico", al limite mi sarò "complicativamente" sbagliato. ;-)
 
Il semplicistico non era rivolto alla tua persona, ma al non approfondito esame della questione pur in presenza dell’interpretazione data dalle citate massime del 2002 e 2005.
Infatti, la lettura da te data, scevra da ogni correlazione tra gli artt. 66 e75 del tuir, portava alla conclusione che era stato detto sia l’una che l’altra cosa (leggi apertura della procedura concorsuale ovvero anni successivi). E questo non è vero, ambedue le massime dicono la stessa cosa, ossia che nei confronti dei debitori assoggettati a procedure concorsuali vi è la possibilità di potere dedurre le perdite, fiscalmente, solo nel periodo d’imposta nel quale è stata aperta la procedura concorsuale e non anche in quelli successivi e ciò allo scopo di contrastare manovre volte a collocare le perdite in periodi d’imposta fiscalmente più convenienti. Questo è quanto desumibile dall’orientamento giurisprudenziale che, del resto, mi sembra in sintonia anche con quello dell’amministrazione finanziaria (periodo d’imposta in cui abbiano acquistato consistenza gli elementi certi e precisi; non prima ma neanche dopo).
Ciao
T.

[%sig%]
 
Ciao Turi, tutta la noiosa mia dissertazione era al fine di esplicitare quanto io capisco dalla lettura delle due sentenze e cioè che la deduzione nell'anno di dichiarazione di fallimento è una presunzione semplice, ma che SE invece si dimostra che la perdita è certa solo dopo, la deduzione non necessariamente coincide con l'anno del fallimento. Ipotesi forse accademica, ma che dal tenore della motivazione della sentenza è pur sempre realizzabile e in linea col principio di competenza.
Ciao e buon lavoro
 
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