Cerco di essere meno "semplicistico" anche se in verità non mi pareva d'esserlo stato.
La lettura delle due sentenze fa chiaro un concetto, che non voglio certo mettere in discussione e cioè che la perdita sia deducibile non in base alle valutazioni di convenienza del contribuente, ma in base al principio di competenza.
Tale principio vuole che una volta identivicati gli elementi certi e precisi della realizzazione della perdita quello sia il momento in cui imputare la perdita.
La lettura della sentenza del 2002 però lascia un margine non di discrezioanlità, ma di identificazione del momento in cui si ravvisano la certezza e la precisione degli elementi per definire irrecuperabile il credito ammettendo che possano verificarsi anche in momento diverso dal momento di dichiarazione di fallimento, da qui la mia osservazione.
Cito il brano della sentenza:
"E' conclusivamente da ritenere che la norma posta dall'art. 66, comma 3,
del D.P.R. n. 917/1986, citato, non costituisca una deroga al principio piu'
generale dettato dall'art. 75 del D.P.R. n. 917/1986, e non abbia il
significato di attribuire per legge i connotati della certezza e della
integrita' della perdita sul credito in dipendenza dell'apertura di una
qualsiasi procedura concorsuale, ma abbia il piu' limitato valore di
introdurre una presunzione semplice, la cui applicabilita' deve essere
valutata nel caso concreto, senza trascurare il valore di presumibile
realizzazione del credito. Ne deriva che non costituisce violazione delle
citate disposizioni di legge l'affermazione, nell'impugnata sentenza, che la
perdita su crediti non deve essere contabilizzata necessariamente e per
intero nel periodo di esercizio in cui la procedura concorsuale si e'
aperta. Occorre peraltro aggiungere che questo non autorizzerebbe la
conclusione che sia possibile scegliere il periodo di esercizio, tra quelli
posteriori all'apertura della procedura concorsuale, in cui dedurre la
perdita, rimanendo al contrario sovrana la volonta' della legge che si
esprime nella regola posta dall'art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986."
La sentenza del 2005 mi pare in linea con quella 2002 ponendo l'obbligo di dedurre nell'anno in cui si realizza la certezza della perdita che nel caso esaminato era l'anno del fallimento. Ma la Corte ci arriva facendo un'analisi specifica del caso: "La Commissione tributaria regionale sulla premessa di principio che
occorresse accertare quando fossero emersi elementi certi e precisi della
loro irrecuperabilita', ex art. 66 del Tuir, ha ritenuto che dagli ATTI ESAMINATI tali elementi fossero emersi nell'anno 1988, che rappresentava
pertanto l'anno di competenza per la loro deduzione. Ha valorizzato a tal
uopo la NOTA DEL LEGALE della banca, acquisita in atti, e le PROCEDURE ESECUTIVE non andate a buon fine") e ribadisce il divieto di dedurre arbitrariamente sulla base dell'assunto pretestuoso della società che se il credeitore era insolvente l'anno prima lo era anche l'anno dopo("Tanto premesso, la tesi sostenuta dalla societa' ricorrente, secondo la
quale, l'insolvibilita' dei debitori, benche' fosse emersa nell'anno 1988,
permaneva ancora nell'anno successivo, e, quindi, correttamente le azzero'
in tale anno, postulando la norma contenuta solo che al momento in cui la
perdita viene dedotta risulti da elementi certi e precisi, non e' appagante").
Lungi dal voler alimetare sterili discussioni a me pare di aver capito che proprio in ottemperanza del principio di competenza si possa dedurre la perdita anche in anno diverso da quello di fallimento (seppure ci sia una presunzione semplice di irrecuperabilità del credito a quella data) se si prova che solo in quell'anno si realizza certezza della perdita.
Se non è così mi scuso, ma almeno non datemi del "semplicistico", al limite mi sarò "complicativamente" sbagliato. ;-)