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Scritture contabili conferimento azienda in SRL

mgcaruso

Utente
Salve,
a proposito di tassazione delle plusvalenze in caso di conferimento d'azienda vi segnalo gli aspetti fiscali da osservare. Il seguente paragrafo è un estratto dell'articolo integrale disponibile sul nostro sito:
https://www.societaria.it/advisory/come-determinare-il-conferimento-dazienda-334295/

Ai fini delle imposte dirette occorre determinare il risultato del conferimento e la modalità di tassazione della eventuale plusvalenza.
Il risultato del conferimento si determina seguendo la disciplina prevista dall’art. 175, e art.176 del TUIR.
L’art. 175 del DPR n. 917/1986 stabilisce che il valore di realizzo dell’azienda trasferita sia pari al maggiore tra il valore attribuito dal conferente nelle proprie scritture contabili alla partecipazione ricevuta in cambio e il valore attribuito all’azienda conferita nelle scritture contabili del conferitario.
La plusvalenza è pari alla differenza tra il maggiore dei 2 valori ed il costo fiscalmente riconosciuto dell’azienda; questo è il valore al quale la società è iscritta nelle scritture contabili del conferente prima del conferimento. Da ciò deriva che se il valore di realizzo è pari al valore fiscalmente riconosciuto, dal conferimento di azienda non si sono originate plusvalenze fiscalmente imponibili. Secondo l’art. 175 per la conferitaria i beni rilevano fiscalmente in base al valore attribuito nelle proprie scritture contabili, inoltre alla conferitaria vengono trasferite i valori al netto delle voci di rettifica dei beni conferiti; in questo modo anche il magazzino perde la sua diversificazione.
L’art. 176 del TUIR viene definito regime di “doppia sospensione di imposta” in quanto sia il conferente che il conferitario possono iscrivere nelle proprie contabilità i valori che risultano dalla perizia in regime di assoluta neutralità fiscale; in questo caso il valore fiscalmente fiscalmente riconosciuto è quello risultante dalle scritture del conferente.
Il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta dal conferente sarà pari all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita.
Le conseguenze sono le seguenti:

  • Nel caso di successiva cessione della partecipazione, l’eventuale plusvalenza si otterrà sulla base di tale valore di carico e non su quello superiore assunto in contabilità;
  • Il soggetto conferitario subentra nella posizione del conferente per tutti gli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, facendo risultare da un apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione die redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti, pertanto avremo un doppio binario, da un lato i valori civilistici, dall’altro i valori fiscali.
  • Conferimento a saldi aperti, se al conferitario viene trasferito sia il costo storico che il relativo fondo di ammortamento, il magazzino non perde la sua configurazione di magazzino e rimanenze.
Secondo la norma antielusiva di cui all’ art. 37-bis DPR 600/73, sono inopponibili all’Amministrazione finanziaria, se privi di valide ragioni economiche, gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti, tra le quali rientrano anche le operazioni straordinarie quali i conferimenti di azienda.
 
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