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Sanzioni tardivo versamento iva

Ciao! Una ditta non ha versato l'iva del 1° trim 2011 entro il 16 maggio, ma l'ha versata i primi di giugno. Ora mi chiedo,siccome ha versato senza sanzioni e interessi, adesso dovrebbe regolarizzare la posizione versando con f24 la sanzione e gli interessi giusto? Ma la sanzione la considero al 3% in quanto si guarda la data di versamento dell'F24, quindi versamento effettuato nei 30 gg. Mi confermate?? grazie!!:smile1:
 
Ciao! Una ditta non ha versato l'iva del 1° trim 2011 entro il 16 maggio, ma l'ha versata i primi di giugno. Ora mi chiedo,siccome ha versato senza sanzioni e interessi, adesso dovrebbe regolarizzare la posizione versando con f24 la sanzione e gli interessi giusto? Ma la sanzione la considero al 3% in quanto si guarda la data di versamento dell'F24, quindi versamento effettuato nei 30 gg. Mi confermate?? grazie!!:smile1:
ti confermo che la sanzione è del 3%. per gli interessi metti qualcosina in più, non si sa mai.
ciao
 

Marco_56

Utente
Secondo me vale la percentuale "superridotta" se l'intero ravvedimento si perfeziona entro i 30 giorni, se l'imposta è pagata prima e la sanzione dopo i 30 giorni, vale il 3,75% (VEDI SOTTO ART 13 DLGS 472) Vedi in particolare il comma 2, l'avverbio "contestualmente" va inteso come "entro lo stesso termine".

1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
 
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