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Santo Patrono

francy83

Utente
Salve Vorrei cortesemente un'informazione.
Tutti hanno diritto alla festività del santo patrono? Io lavoro in uno studio professionale e ho controllato le mie buste paga ma non vedo questa festività
A casa un giorno in particolare non sono mai stata.
E poi è vero che se la festività cade di domenica non viene pagata come festività non goduta e invece se cade di sabato si?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
 

domenico

Utente
Riferimento: Santo Patrono

Salve, troverai la risposta alla tua domanda, all'art. 93. del ccnl in allegato.
Saluti Domenico

1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO
PER I DIPENDENTI
DEGLI STUDI PROFESSIONALI
TESTO UNICO
1° Gennaio 2006 - 30 Settembre 2007
2
Il giorno tre del mese di maggio 2006 presso la sede delle strutture bilaterali Fondoprofessioni
e Cadiprof in Roma Viale Pasteur 65
Tra
La CONFPROFESSIONI (Confederazione Sindacale Italiana Libere Professioni)
Rappresentata da Gaetano Stella
La CONFEDERTECNICA (Confederazione Sindacale Italiana delle Professioni Tecniche)
Rappresentata da Enrico Stasi
La CIPA (Confederazione Italiana dei Professionisti ed Artisti)
Rappresentata da Sergio Splendori
E
La FILCAMS – CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi)
Rappresentata da Piero Marconi
La FISASCAT – CISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo)
Rappresentata da Mario Piovesan
La UILTuCS – UIL (Unione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi)
Rappresentata da Antonio Vargiu
VISTI
I CCNL STIPULATI CON CONSILP – CONFPROFESSIONI NELLE DATE DEL 10 dicembre 1978 – 12 maggio
1983 – 25 luglio 1988 – 10 dicembre 1992 – 19 dicembre 1996
I VERBALI DI ACCORDO SOTTOSCRITTI IN DATA 24 ottobre 2001 - 9 luglio 2003 - 28 luglio 2004
Il PROTOCOLLO (Sulla Formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate)
stipulato in data 21 ottobre 2005.
VISTI
I CCNL STIPULATI CON CONFEDERTECNICA NELLE DATE DEL 19 luglio 1993 – 14 maggio 1996
I VERBALI DI ACCORDO SOTTOSCRITTI IN DATA 24 ottobre 2001 – 9 luglio 2003 – 28 luglio 2004
IL PROTOCOLLO (Sulla formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate)
stipulato in data 21ottobre 2005.
VISTI
I CCNL STIPULATI CON CIPA NELLE DATE DEL 13 ottobre 1953 – 31 luglio 1968 – 20 dicembre 1978 –
8 marzo 1983 – 21 giugno 1983 – 21 gennaio 1988 – 10 dicembre 1992 – 19 dicembre 1996
I VERBALI DI ACCORDO SOTTOSCRITTI IN DATA 24 ottobre 2001 – 9 luglio 2003 – 28 luglio 2004
IL PROTOCOLLO (Sulla Formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate)
Stipulato in data 21 ottobre 2005.
VISTO
L’Accordo Nazionale di II° Livello per i dipendenti da Studi Odontoiatrici aderenti ad ANDI e AIO
Stipulato in data 12 dicembre 1997
SI E’ STIPULATA
La presente Ipotesi di Testo Unico Contrattuale che assume veste di CCNL da valere per i dipendenti degli
Studi Professionali


Articolo 93
FESTIVITA’
Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:
Festività Nazionali
1) 25 Aprile – Ricorrenza della Liberazione
2) 1° Maggio – Festa dei lavoratori
3) 2 Giugno – Festa della Repubblica
Festività infrasettimanali
1) Il 1° giorno dell’anno
2) Il 6 Gennaio - l’Epifania
3) Il giorno del Lunedì di Pasqua
4) Il 15 Agosto – festa dell’Assunzione
5) Il 1° Novembre – Ognissanti
6) L’8 Dicembre – Immacolata Concezione
7) Il 25 Dicembre – Natale
8) Il 26 Dicembre – S. Stefano
9) La solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro
A) In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo nessuna riduzione o trattenuta sarà
operata sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro ne giorni sopra
indicati.
B) Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera – qualunque sia la misura e il sistema di retribuzione – nel
caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di
provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al
lavoratore stesso.
C) In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla normale
retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera comprensiva di ogni
elemento accessorio.
D) Per la festività civile del 4 Novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai
sensi dell’articolo 1, secondo comma, della Legge 5 Marzo 1977, n°, 54 , il lavoratore beneficerà del trattamento
previsto al comma precedente.
E) Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel presente articolo, dovranno
essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste agli articoli 90 e 91 del
precedente Titolo XXIII del presente contratto.
F) Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere il riposo
compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge in materia, e quindi per tali ore sarà
corrisposta la relativa sola maggiorazione.
Articolo 94
FESTIVITA’ ABOLITE
Il trattamento previsto dal presente articolo si riferisce ai giorni di festività infrasettimanali abolite dal combinato
disposto della Legge 5 Marzo 1977, n° 54, e del D. P. R. 28 Dicembre 1985, n° 792, e cioè:
1) 19 Marzo S. Giuseppe
2) Il giorno dell’Ascensione
3) Il giorno del Corpus Domini
4) Il 29 Giugno SS. Pietro e Paolo
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Tali ex festività saranno lavorate e al lavoratore spetterà, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un importo
pari alla retribuzione normale giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio.
In coerenza con quanto previsto all’articolo 87 lettere A) e B), i lavoratori potranno richiedere, in aggiunta a quelli
previsti dal presente contratto, altrettanti giorni di ferie e/o permessi retribuiti, della durata di 8 (otto) ore o inferiori,
da fruire in periodi da concordare con il datore di lavoro.
Nel caso in cui le suddette festività abolite coincidano con la domenica, ai lavoratori spetterà lo stesso trattamento
di cui al precedente articolo 93 lettera C)
La normativa del presente articolo si applica anche nei confronti di quei lavoratori che in occasione delle predette
ex festività abolite fossero in assenza retribuita per uno o più casi previsti dal presente contratto ( ad esempio: in
ferie; in congedo matrimoniale; in malattia ecc.), fermo restando che in ogni caso i lavoratori non potranno
comunque percepire un trattamento globalmente superiore a quello che avrebbero percepito in occasione delle
altre festività di cui al precedente articolo 93.
57
 
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