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RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI

F

federica

Ospite
<HTML>L'ART. 5 DELLA FINANZIARIA 2002 PREVEDE LA POSSIBILITA' DI RIVALUTARE IL COSTO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DA PERSONE FISICHE PAGANDO UNA IMPOSTA SOSTITUTIVA.
DALLA LETTURA DELLA CIRC. 12/E DEL 31/1/2002SEMBRA DI CAPIRE CHE LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN IMPRESE CHE ESERCITANO ATTIVITA' COMMERCIALE NON SIANO RIVALUTABILI.
E' COSI'? SE SI, PER QUALE MOTIVO?</HTML>
 
D

Dami

Ospite
<HTML>SOGGETTI INTERESSATI
La facoltà di rivalutazione del costo delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2002 é concessa a:
* persone fisiche;
* società semplici;
* enti non commerciali.
Restano escluse dalla facoltà di rivalutare le partecipazioni le:
* imprese individuali;
* società di capitali;
* SNC e SAS;
perchè in questo casi l'eventuale cessione, effettuata dai soggetti esclusi dalla facoltà di rivalutazione delle partecipazioni, detrmina componenti positivi di reddito (plusvalenze) o componenti negativi di reddito (minusvalenze) che concorrono alla formazione del reddito d'impresa.</HTML>
 
F

federica

Ospite
<HTML>POSTO CHE LA RIVALUTAZIONE E' CONCESSA SOLO A PERSONE FISICHE, SOCIETA' SEMPLICI ED ENTI NON COMMERCIALI MI CHIEDO SE LA SOCIETA' PARTECIPATA ESERCITA ATTIVITA' COMMERCIALE (AD ES. COMMERCIO DI CALZATURE, BAR, OREFICERIA ECC.) E' ESLUSA LA RIVALUTAZIONE (COSI' DICE LA CIRCOLARE)? E SE SI PER QUALE MOTIVO?</HTML>
 
D

Dami

Ospite
<HTML>La circolare non dice nulla di simile; tutte le partecipazioni detenute da persone fisiche, ancorché la società partecipata svolga attività commerciale, possono essere rivalutate.</HTML>
 
F

federica

Ospite
<HTML>AL PUNTO 1 DELLA CIRCOLARE 31/01/2002 N. 12/E LA TERZ'ULTIMA FRASE DICE "NON RIENTRANO TRA I SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMA, INOLTRE, I POSSESSORI DI PARTECIPAZIONI RELATIVE AD IMPRESE COMMERCIALI ED I SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE PRIVI DI SOGGETTIVITA' TRIBUTARIA"
QUESTO COSA SIGNIFICA?
IL SIGNIFICATO DELLA FRASE MI SEMBRA UNIVOCO
SU GUIDA NORMATIVA DEL 11/2/2002 IL PAQSSAGGIO SI TROVA A PAG. 10, NELLA COLONNA DI SINISTRA CIRCA A META' PAGINA</HTML>
 
D

Dami

Ospite
<HTML>Il significato non é per nulla univoco, ma equivoco.
La frase della circolare in questione é la seguente:
"Non rientrano tra i soggetti destinatari (non a caso non dice le persone fisiche, ma i soggetti[ privi di soggettività tributaria ai fini dell'imposta sul "capital Gains", cioé gli imprenditori individuali che hanno le partecipazioni registrate in contabilià, le società di persone ecc., cioé tutti quei soggetti, che esercitano un'attività d'impresa e, che quando cedono una partecipazione non sono soggetti all'imposta sul capital gains, bensì le minusvalenze o le plusvalenze realizate, concorrono a formare il reddito d'impresa]) della norma, inoltre, i possessori di partecipazioni relative ad imprese commerciali (usa imprese commerciali in senso atecnico )e i soggetti diversi dalle persone fisiche privi di soggettività tributaria. Si tratta ad esempio -omissis-
Il passo sucessivo che tu hai ignorato prosegue sempre ad individuare i soggetti privi di soggettività tributaria ai fini del capital gains.
"Si ritengono, altresì, esclusi dall'ambito applicativo dell'art 5, sempre (e sottolineo sempre) in quanto privi di soggettività ai fini tributari, i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo ecc.
Il passo sopra riportato individua semplicemente quali sono i soggetti che non possono usufruire della rivalutazione delle participazioni, ma non invidua le partecipazioni (come tu hai interpretato) che non possono essere rivalutate.
In altre parole il passo riportato individua l'ambito soggettivo di applicazione della norma.
L'individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione della norma é contenuta nel paragrafo 2.
Da un punto di vista logisco sistematico, se la circolare (a prescindere dall'inesistenza di una base normativa) avesse voluto, come da te interpretato, escludere dalla rivalutazione le partecipazioni in societò commerciali lo avrebbe fatto nel paragrafo "2" della circolare o non nel paragrafo "1".
Infine, nella norma. art. 5 della Finanziaria 2002, non vi é traccia del divieto, così come da te interpretato.</HTML>
 
F

federica

Ospite
<HTML>GRAZIE MILLE PER LA RISPOSTA ESAURIENTE E DETTAGLIATA CHE MI E' STATA DI GRANDE AIUTO!!</HTML>
 
D

Dami

Ospite
<HTML>Allora vuol dire che siamo d'accordo sull'interpretazione da dare al passo della C.M.?</HTML>
 
F

federica

Ospite
<HTML>SI, MI SEMBRA LOGICA SIA DA UN PUNTO DI VISTA FISCALE CHE LESSICALE L'INTERPRETAZIONE ILLUSTARTA DA LEI.
SONO D'ACCORDO E RIVALUTERO' LA PARTECIPAZIONE IN IMPRESA CHE ESERCITA ATTIVITA' COMMERCIALE (NEL CASO SPECIFICO SI TRATTA DI UNA SNC POSSEDUTA DA PERSONA FISICA CHE ESERCITA' L'ATTIVITA' DI BAR)</HTML>
 
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