RE: PER FAVORE RISPONDETE
<HTML>La rivalutazione può essere operata sia dai soggetti in contabilità ordeinaria, sia da quelli in contabilità ordinaria.
Sono invece esclusi dalla rivalutazione i soggetti che detrminano il reddito in modo forfettario secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 177, Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Restano altresì esclusi dall'ambito soggettivo della rivalutazione:
* le persone fisiche esercenti lavoro autonomo, arti e professioni, anche in forma associata;
* le persone fisiche esercentio attività agricola che non produce reddito d'impresain quanto rientrante nei limiti previsti dall'ìart. 29 del TUIR;
* gli non commerciali per i beni relativi all'attività non commerciale.
Si ritengono sempre escluse le imprese sottoposte a procedure concorsuali.
Pertanto le società di persona e le imprese individuali non sono esclusi dalla facoltà di rivalutare i beni strumentali.
Non ho ancora la modulistica per le società di persona ma ho quella delle persone fisiche: in tale modello esiste il quadro "RY" - Imposte sostitutive su rivalutazione dei beni e riserve in sospensione d'imposta.
La realtà che la riapertura dei termini per effettuare la rivalutazione dei beni dell'impresa é stata realizzata con alcune modiche rispetto alla rivalutazione consentita nel 2000 e, cioé:
* i beni rivalutabili devono risultare nel bilancio chiuso al 31.12.2000 e esistenti nel bilancio al 31.12.2001;
* i benefici della rivalutazione non hanno effetto immediato (gli ammortamenti, nel 2001, vanno calcolati sul costo storico, al netto della rivalutazione).
Pertanto é inutile ipotizzare ravvedimenti operosi (peraltro non operseguibili); é sufficiente, per effettuare la rivalutazione che il fabbricato strumentale fosse iscritto nel bilancio al 31.12.2000 (nel caso di contabilita semplificata inserito nel libro cespiti al 31.12.2001).
Saluti.</HTML>