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Ritenute alla fonte - Reddiri la. dipendente

Una cooperativa, in forza di specifica disposizione del regolamento interno, paga gli stipendi ai propri soci lavoratori il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento (es. foglio paga per prestazioni lavorative di giugno, pagamento stipendi al 20 luglio), con conseguente differimento anche del termine del versamento delle ritenute fiscali (nell'esempio di cui sopra, le medesime vengono pagate con modello F24 il 16 agosto).
Il conguaglio fiscale di fine anno viene effettuato fisicamente sul foglio paga di dicembre, comprendendo però l'imponibile fiscale da dicembre anno precedente a novembre anno in corso. Di fatto pertanto il foglio paga di dicembre (es. 2008) riporta:
- l'imponibile del mese di dicembre 2008, le detrazioni spettanti per i 31 giorni di dicembre e le ritenute effettuate;
- il conguaglio fiscale dicembre 2007-novembre 2008 (12 mesi).
Sia le ritenute sullo stipendio di dicembre, sia quelle relative al conguaglio fiscale vengono versate il 16 febbraio (in quanto lo stipendio di dicembre viene pagato al 20 gennaio). Conseguentemente anche il modello CUD rilasciato ai dipendenti a febbraio (in questo caso 2009) riporta tali dati.
Si chiede se è corretto il comportamento di questa società e come deve essere compilato il modello 770.
Si chiede inoltre se le addizionali regionali e comunali possono essere comunque trattenute ai dipendenti in 11 rate.
 
Riferimento: Ritenute alla fonte - Reddiri la. dipendente

Una cooperativa, in forza di specifica disposizione del regolamento interno, paga gli stipendi ai propri soci lavoratori il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento (es. foglio paga per prestazioni lavorative di giugno, pagamento stipendi al 20 luglio), con conseguente differimento anche del termine del versamento delle ritenute fiscali (nell'esempio di cui sopra, le medesime vengono pagate con modello F24 il 16 agosto).
Il conguaglio fiscale di fine anno viene effettuato fisicamente sul foglio paga di dicembre, comprendendo però l'imponibile fiscale da dicembre anno precedente a novembre anno in corso. Di fatto pertanto il foglio paga di dicembre (es. 2008) riporta:
- l'imponibile del mese di dicembre 2008, le detrazioni spettanti per i 31 giorni di dicembre e le ritenute effettuate;
- il conguaglio fiscale dicembre 2007-novembre 2008 (12 mesi).
Sia le ritenute sullo stipendio di dicembre, sia quelle relative al conguaglio fiscale vengono versate il 16 febbraio (in quanto lo stipendio di dicembre viene pagato al 20 gennaio). Conseguentemente anche il modello CUD rilasciato ai dipendenti a febbraio (in questo caso 2009) riporta tali dati.
Si chiede se è corretto il comportamento di questa società e come deve essere compilato il modello 770.
Si chiede inoltre se le addizionali regionali e comunali possono essere comunque trattenute ai dipendenti in 11 rate.
L'art. 51 co. 1 del TUIR stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".
Per la determinazione del reddito di lavoro dipendente vale quindi il "principio di cassa", cioè occorre fare riferimento al momento di pagamento delle retribuzioni, indipendentemente dal periodo di riferimento delle stesse.
Unica eccezione è quella prevista dall'ultimo periodo del suddetto art. 51 co. 1, in base al quale si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono (c.d. "cassa allargata").
Nel caso di specie, poiché il pagamento degli stipendi è differito al giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, la suddetta eccezione non può trovare applicazione e, per effetto dell'ordinario criterio di cassa, il reddito è quindi costituito dalle retribuzioni percepite dal lavoratore nel periodo d'imposta (anno solare), indipendentemente dal mese di riferimento delle stesse, quindi dallo stipendio del mese di dicembre dell'anno precedente (pagato a gennaio) fino a quello di novembre dell'anno in corso (pagato a dicembre); lo stipendio di dicembre pagato a gennaio costituirà reddito dell'anno successivo.
Ai sensi dell'art. 23 co. 1 del DPR 600/73, il principio di cassa si applica anche ai fini delle ritenute, in quanto i sostituti d'imposta che corri-spondono redditi di lavoro dipendente devono operare la ritenuta solo all'atto del pagamento delle retribuzioni, con versamento entro il giorno 16 del mese successivo, indipendentemente dal periodo di riferimento degli emolumenti.
In relazione alle ritenute, il suddetto criterio di cassa si applica anche in relazione:
- alle ritenute operate sulle somme corrisposte entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono e che rientrano nel reddito dell'anno precedente in applicazione della suddetta "cassa allargata", che devono quindi essere versate entro il successivo 16 febbraio;
- alle ritenute da conguaglio (di fine anno o di fine rapporto), che devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento delle retribuzioni sulle quali sono state operate.
Per effetto dell'art. 4 co. 6-ter e 6-quater del DPR 22.7.98 n. 322, i redditi di lavoro dipendente corrisposti in ciascun periodo d'imposta ai sensi dell'art. 51 co. 1 del TUIR (compresa quindi la "cassa allargata") e le relative ritenute operate devono essere certificate dal datore di lavoro al lavoratore con il modello CUD, da consegnare entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Sulla base di tali disposizioni, pertanto, il comportamento della cooperativa in esame deve ritenersi corretto.
Le suddette regole si applicano anche in relazione alla compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, in quanto il modello 770 Semplificato costituisce in pratica il raggruppamento e il riepilogo dei dati certificati con i modelli CUD.
In particolare, le istruzioni ai prospetti ST e SV del modello 770/2009 Semplificato stabiliscono che, qualora non diversamente specificato, il "periodo di riferimento" è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo della ritenuta IRPEF o dell'addizionale.
Pertanto, conformemente a quanto previsto per il modello F24 (cfr. il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate 14.2.2008), per "periodo di riferimento" si intende il mese e l'anno in cui sono stati corrisposti gli stipendi dai quali occorreva trattenere e versare le previste ritenute, indipendentemente dal mese di competenza degli emolumenti, ad eccezione degli emolumenti rientranti nella c.d. "cassa allargata", cioè pagati entro il 12 gennaio dell'anno successivo, in relazione ai quali occorre indicare il mese di dicembre dell'anno precedente.
Per quanto riguarda le addizionali IRPEF, l'art. 50 co. 4 del DLgs. 15.12.97 n. 446 (per l'addizionale regionale) e l'art. 1 co. 5 del DLgs. 28.9.98 n. 360 (per l'addizionale comunale) stabiliscono che le addizionali a saldo determinate in sede di conguaglio di fine anno sono prelevate dal sostituto d'imposta in forma rateale, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate. Il prelievo rateale deve concludersi entro il periodo di paga relativamente al quale le ritenute devono essere versate nel mese di dicembre; pertanto, il termine ultimo per prelevare le addizionali è costituito dalle retribuzioni corrisposte nel mese di novembre.
Sulla base di tale disciplina, pertanto, se il conguaglio di fine anno viene effettuato con lo stipendio di dicembre pagato a gennaio dell'anno successivo, le addizionali IRPEF dovute per l'anno precedente possono essere ripartite in un numero massimo di 10 rate, prelevate a partire dallo stipendio di gennaio pagato a febbraio (versamento prima rata entro il 16 marzo) e fino allo stipendio di ottobre pagato a novembre (versamento decima e ultima rata entro il 16 dicembre).
Per quanto riguarda invece l'acconto dell'addizio-nale comunale IRPEF, le relative rate devono essere trattenute a partire dal mese di marzo (quindi dallo stipendio di febbraio pagato a marzo, con versamento entro il 16 aprile) e fino al mese di novembre (quindi dallo stipendio di ottobre pagato a novembre, con versamento entro il 16 dicembre).
 
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