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Ristrutturazione 50% - 65%

Buongiorno.
Ho qualche domanda e sarei grata a chi mi puo' dare dei chiarimenti.
Sto ristrutturando casa con abbattimento dei muri, rifacimento pavimenti, messa a norma impianto elettrico e idrico, installazione pompa di calore inverter, camino a legna e sostituzione vecchie porte.

1) - Per ottenere il 65% sull'impianto di climatizzazione puo' essere una nuova installazione o deve essere una sostituzione ?
2) - Ho sosyiyuito il vecchio scaldabagno elettrico con uno a gas : ache su questo posso ottonere il 65% ?
3) - i pavimenti interamente sostuititi perche abbattuti dei muri, rientrano nella detrazione del 50% ?
4) - Ho messo un caminetto a legna ex novo (non era presistente) rientra nel novero delle detrazioni del 50% ?
5) - Il materiale che ho comprato (con bonifico previsto dal caso) e' interamente detraibile al 50%
6) - Le porte possono essere detraibili ?
7) - Ho acquistato dei mobili, comprati anche su siti internet e pagato con postpay. Questo metodo di pagamento per i mobili, con carta di debito (tracciabile) e' ammesso ?

Grazie a chi mi puo' confermare o darmi il suo parere
Potete citarmi eventuali circolari, parerii, o risoluzioni isteriali

Scusate la la prolissita' delle domande

Bella
 
Cercherò di rispondere compiutamente ai vari quesiti.
1) impianto di climatizzazione invernale: la detrazione del 65% spetta solo nel caso in cui venga sostituito l'intero impianto e non solo il climatizzatore. E' necessario quindi effettuare i lavori di sostituzione di tutte le parti che compongono l'impianto (tubature e quant'altro)
2) La sostituzione dello scaldabagno può rientrare tra le detrazioni al 65% solo se il nuovo scaldabagno sia a pompa di calore dedicato alla produzione di acqua calda sanitaria
3) Tutti i lavori che rientrano nella manutenzione straordinaria sono detraibili al 50%. La sostituzione dei pavimenti, se segue lavori di ristrutturazione dell'immobile, è detraibile al 50%
6) La sostituzione degli infissi e delle porte è detraibile se rientra in un lavoro più ampio di ristrutturazione dell'appartamento
5) Il materiale acquistato è detraibile purchè la fattura sia intestata a colui che esegue i lavori e il bonifico sia fatto secono i requisiti previsti dalla normativa, cioè il bonifico specifico per ristrutturazioni (le banche hanno già i modelli precompilati)
7) L'acquisto dei mobili è detraibile solo se gli stessi riguardano l'immobile oggetto di interventi di ristrutturazione. E' possibile accertare il pagamento anche mediante carte di debito o di credito.
Spero di essere stato chiaro.
Buongiorno
 
La ringrazio per le risposte abbastanza eloquenti e chiarificatrici.
Ho un ulteriore domanda.
Prima dell'acquisto dell'appartamento che sto ristrutturando, ho venduto l'immobile prima casa sul quale avevo fatto delle ristrutturazioni e godevo del 36% detraz Irpef.
Tuttavia, ho dimenticato di citare nel rogito notarile l'intenzione di voler continuare a detrarre le rate ancora non scadute.

Posso fare una scrittura privata con l'acquirente ove citando gli estremi del rogito, e richiamando gli estremi della Legge 138/2011 (credo sia questa) e il chiarimento della circoalre 19/E del 1.6.2012 punto 1.6 che dice

In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi … la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.

Mi spiacerebbe dover rinunciare alle detrazioni per lavori da me fatti, anche perche' il nuovo acquirente non e' a conoscenza di queste detrazioni e il prezzo di vendita non e' stato pattuito in funzione di queste....
Grazie
 
La possibilità di fare una scrittura privata che specifica eventuali clausole non incluse nell'atto di vendita, non è contemplata dalla normativa nè dalla prassi ministeriale.
Quindi la volontà di voler continuare ad usufruire delle detrazioni in capo al venditore deve essere specificato nel rogito notarile.
Si potrebbe ovviare facendo una scrittura privata, ma dinanzi al notaio, il quale certifica la volontà delle parti, e naturalmente sottoponendo la stessa scrittura a registrazione, ma mi sembra una strada un pò in salita e non credo che gli uffici finanziari accettino una tale soluzione in sede di verifica fiscale.
 
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